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Articolo 2860 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Capacitā per il rilascio

Dispositivo dell'art. 2860 Codice Civile

Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare [2, 320, 375, 394, 428, 1425](1).

Note

(1) Il rilascio dei beni ipotecati è considerato una peculiare modalità del processo esecutivo, attraverso cui l'acquirente del bene può evitare l'espropriazione, facendo sì che questa non avvenga contro di lui ma contro un amministratore dei beni stessi nominato ad hoc dal tribunale. Il rilascio viene effettuato presso la cancelleria del tribunale medesimo, annotato e poi notificato (v. art. 2861) al creditore procedente (v. art. 2844). Sono ad ogni modo fatti salvi i diritti degli aventi causa trascritti dal terzo prima dell'annotazione del rilascio ex art. 2862 e nei confronti di chi esercita il rilascio del bene viene applicato il principio generale secondo cui il rischio del perimento del bene è addossato al proprietario.

Ratio Legis

La norma limita le ipotesi di rilascio dei beni ipotecati per le gravose conseguenze che da questa circostanza possono derivare. Infatti, tramite il rilascio, il terzo acquirente è estromesso dalla procedura esecutiva e, pertanto, perde sia la possibilità di opporre eccezioni (v. art. 2859) sia la facoltà di procedere alla cosiddetta purgazione di ipoteca (v. art. 2889), ,a soprattutto viene privato della detenzione materiale del bene, recuperabile soltanto attraverso il soddisfacimento dei creditori iscritti ex art. 2863.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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