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Articolo 2859 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Eccezioni opponibili dal terzo acquirente

Dispositivo dell'art. 2859 Codice Civile

Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna [2870](1).

Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche [2889; 792 c.p.c.](2).

Note

(1) Relativamente alle eccezioni opponibili dal terzo acquirente del bene immobile sottoposto a garanzia, ed estendibili anche al terzo datore di ipoteca ai sensi dell'art. 2868, possono venirsi a creare due ipotesi a seconda che il terzo abbia partecipato o meno al processo volto ad ottenere la condanna del debitore. Nel caso in cui egli sia stato convocato in giudizio, avrà la facoltà di opporre al creditore unicamente le eccezioni a quest'ultimo concesse, a lui derivanti dalla surrogazione posteriore alla condanna. Qualora, invece, il terzo non abbia preso parte al processo, potrà opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto porre in essere il debitore.
(2) Tale comma è finalizzato a fornire una forma di tutela ai creditori, perché possano venire a conoscenza delle scelte che il terzo vuole effettuare in relazione al procedimento di liberazione dell'immobile dalle ipoteche (la cosiddetta purgazione dell'ipoteca ex art. 2889).

Ratio Legis

La disposizione in commento si occupa della disciplina inerente alle eccezioni, relative sia al credito sia al terzo acquirente dell'immobile. Tali eccezioni, per essere opponibili, devono essere state trascritte in un momento precedente rispetto alla domanda volta alla condanna del debitore.

Spiegazione dell'art. 2859 Codice Civile

Eccezioni opponibili dal terzo acquirente. Eccezioni spettanti al debitore e anteriori alla condanna di questo

Il terzo acquirente, ricevuta la notifica del precetto di espro­priazione può impedire il corso della procedura esecutiva sollevando delle eccezioni.

L'articolo in esame prevede indistintamente due ipotesi : i) che il terzo acquirente sia intervenuto nel giudizio di cognizione sperimentato dal creditore contro il debitore ipotecario ; ii) che egli non si sia interessato in tale giudizio.

Nella prima ipotesi, egli non potrà, per impedire il corso della procedura di esecuzione, opporre le eccezioni che il debitore ipotecano. suo dante causa; non oppose. E ragionevolmente, perchè se egli fu parte nel giudizio avrebbe potuto, allora, opporle in luogo del debitore. La preclusione derivante dal giudicato osta che si possano far valere in un nuovo giudizio le ragioni non dedotte precedentemente.

Se, invece, il terzo acquirente non intervenne nel giudizio di cognizione svoltosi fra il debitore ipotecario e il creditore, egli può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni che il creditore avrebbe potuto opporre o non oppose.

Il codice preesistente poneva una limitazione : vietava, cioè, al terzo possessore dell'immobile ipotecato (e qui richiedeva anche la tra scrizione. del suo titolo di ingresso) di opporre al creditore procedente «le eccezioni meramente personali al debitore ».

Si discusse molto sul significato di tale espressione. Prevaleva l’opinione che essa si riferisse solo all’incapacità di contrattare e non pure a quella relativa ai vizi del consenso (errore, dolo, violenza), opinione, peraltro, che non si conciliava con l’art. 1309 perché la ratifica espressa o tacita dell’obbligato non può nuocere a terzi. Il nuovo codice non ha mantenuto questa limitazione: il terzo acquirente, quindi, che non abbia preso parte al giudizio di cognizione può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore ipotecario, e non oppose, anche quella personale, uniformandosi, cosi, al codice tedesco, che, al § 1137, dopo aver disposto che il proprietario può far valere contro l’ipoteca tutte le eccezioni che competono al debitore personale contro il creditore, aggiunge che il terzo possessore non perde l’eccezione solo perché il debitore personale vi abbia rinunciato.


Eccezioni posteriori alla condanne

Il terzo acquirente può opporre al creditore procedente anche le eccezioni sorte dopo la condanna (p. es. pagamento del debito, nova­zione, compensazione, citazione per prescrizione o per altre cause), che spetterebbero al debitore ipotecario.

Il codice preesistente era molto largo nel concedere lo sperimento di tale eccezione al terzo possessore. In esso si diceva, infatti : « può anche, in tutti i casi, opporre le eccezioni che spetterebbero al debitore dopo la condanna », il che significava che per lo sperimento di questa eccezione non occorreva che il terzo possessore avesse trascritto il suo titolo di acquisto e non avesse preso parte al giudizio di cognizione. Il nuovo codice è stato più rigoroso perchè anche per lo sperimento di questa eccezione richiede il concorso di quelle due condizioni. La prima si spiega : non così la seconda, perché, trattandosi di eccezione sorta dopo la condanna, evidentemente essa non poteva opporsi nemmeno dal debitore né avrebbe potuto opporsi dal terzo acquirente, che fosse inter­venuto in quel giudizio. Non esiste, quindi, la ragione della preclusione,


Eccezioni che il terzo può opporre in nome proprio

Non si può dubitare, poi, che il terzo acquirente che abbia tra­scritto il suo titolo di acquisto può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni che gli possono spettare in nome proprio, che sono quelle che si riferiscono all'efficacia dell'iscrizione ipotecaria.

Se la iscrizione è nulla o non è stata rinnovata entro il ventennio, O se fu malamente rinnovata, queste eccezioni possono sempre essere opposte dal terzo acquirente in nome proprio, ed esse sospendono anche il corso dei termini stabiliti per la surrogazione delle ipoteche, dei quali diremo nel commento agli articoli 2 889 e 2890.

Se, invece, si tratta di eccezioni che il terzo acquirente fa valere in none del debitore esse non hanno l'efficacia di sospendere il corso del in seguito, avvalersi di quel rimedio stabilito per la prescrizione : se egli li lascia trascorrere per poterle svolgere, non può, in seguito, avvalersi di quel rimedio.


Eccezioni del terzo e giudizio di espropriazione

Se il giudice non riconosce fondate le eccezioni opposte dal terzo acquirente, il giudizio espropriazione seguirà il suo corso. Se, invece, sono ritenute fondate, allora l'espropriazione non avrà più luogo e il terzo acquirente continuerà a rimanere nel dominio del fondo ipotecato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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