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Articolo 2853 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Richieste contemporanee di iscrizione

Dispositivo dell'art. 2853 Codice Civile

Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti [2650, 2678, 2840, 2854](1).

Note

(1) Ogni iscrizione ipotecaria riceve un numero d'ordine, che determina il cosiddetto grado di ipoteca: nel caso specifico in cui accada la coincidenza descritta dalla norma, le ipoteche sono iscritte con lo stesso identico numero e, nei rapporti reciproci, i creditori interessati ricevono soddisfazione senza alcun ordine di prelazione (v. art. 2854), quindi come se fossero chirografari (v. art. 2741). Della peculiare situazione venutasi a creare va inoltre fatta apposita menzione nella ricevuta inviata a coloro che iscrivono dal conservatore.

Ratio Legis

La norma in commento considera l'ipotesi che più creditori, contemporaneamente, chiedano l'iscrizione contro la stessa persona e sui medesimi beni, al fine di stabilire una regola generale di applicazione a riguardo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2853 Codice Civile

Cass. civ. n. 881/1975

Allorquando nello stesso momento sia chiesta la trascrizione di un atto traslativo della proprietā e l'iscrizione di un'ipoteca concessa ad un terzo dal medesimo venditore sullo stesso immobile, alle due richieste, dirette contro la stessa persona e lo stesso immobile, deve essere assegnato in applicazione analogica dell'art. 2853 c.c., lo stesso numero d'ordine, ma fatto trascritto deve prevalere su quello che ha per oggetto l'iscrizione dell'ipoteca senza che abbia rilievo la data certa dei titoli di acquisto dei beni e dei diritti, con la conseguenza che questa improduttiva di effetti nei riguardi dell'acquirente dell'immobile.

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