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Articolo 2828 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale

Dispositivo dell'art. 2828 Codice Civile

L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili [812] appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista [2822, 2823](1).

Note

(1) Nel caso in cui l'iscrizione venga posta in essere prima che il bene immobile ad essa soggetto sia entrato a far parte del patrimonio del debitore, la garanzia deve essere considerata priva di qualsiasi affetto, a nulla valendo nemmeno la successiva convalida.

Ratio Legis

La norma in esame stabilisce che l'iscrizione di ipoteca discendente da una sentenza può essere posta in essere soltanto dopo che questi siano entrati nel patrimonio del debitore.

Spiegazione dell'art. 2828 Codice Civile

Beni sui quali cade l'ipoteca giudiziale

Per il principio che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740), discende quello affermato nel presente articolo circa la estensione dell'ipoteca giudiziale su qualunque degli immobili appartenenti al debitore su quelli che possiede al momento della sentenza di condanna e su quelli a che potrà acquistare in seguito. Tal principio, per altro, non contrasta con la specialità dell'ipoteca, giacché gli immobili devono essere indicati singolarmente e quelli futuri allo stesso modo, dopo che saranno entrati nel patrimonio del debitore. L'articolo usa l'espressione «a misura che egli acquista », la quale equivale l'altra «dopo che egli abbia acquistati» e l'acquisto può essere tanto a titolo particolare che a titolo universale.


Beni non soggetti

L’ipoteca giudiziale colpisce anche i beni degli incapaci, perché non dipende dalla loro volontà.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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