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Articolo 2877 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Spese della riduzione

Dispositivo dell'art. 2877 Codice Civile

Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.

Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti [92 c.p.c.](1).

Note

(1) Le spese che discendono dalla riduzione sono inerenti alle formalità dell'annotazione, all'ipotetico atto di assenso posto in essere da parte del creditore e alle tradizionali imposte ipotecarie. Di regola, vengono poste in capo al debitore, in quanto richiedente, ma qualora si verifichi il citato eccesso nella determinazione del valore del credito, è il creditore colui che ha possibilità di conoscerne più semplicemente l'entità e si sostanziano pertanto a suo carico. Infine, l'ipotesi di bilanciamento delle stesse spese tra entrambe le parti, se derivanti da una sentenza, trova fondamento nella cosiddetta teoria della soccombenza, generalmente stabilito dal codice di procedura civile.

Ratio Legis

La disposizione in commento è finalizzata alla certa ripartizione delle spese derivanti dall'azione di riduzione, in caso di eccesso nella determinazione del valore dei beni ipotecati. Si aggiunge inoltre, per operare un adeguato collegamento tra il presente articolo e il 92 c.p.c., la possibilità che le medesime spese vengano bilanciate in pari grado tra le parti.

Spiegazione dell'art. 2877 Codice Civile

Spese necessarie occorrenti per la riduzione : a carico di chi sono

Con questo articolo si sono nettamente distinte (a differenza del codice precedente che lasciava luogo a dubbio, parlando solo di spese necessarie per la riduzione) le spese necessarie occorrenti all'esecuzione della riduzione al conservatore, diritti dovuti a costui, la spesa degli atti da esibirgli o comma) convenzionali o giudiziali, (quali la domanda per eseguire la riduzione nei registri) dalle spese del giudizio di riduzione. Le prime sono sempre a carico del richiedente, salvo il caso che la riduzione avvenga per eccesso nella determinazione della somma fatta dal creditore, nel qual caso stanno a carico di lui, che vi ha dato causa.

Quando, invece, è mancato l'eccesso ed è stato necessario un giudizio, [spese di questo sono a carico della parte soccombente, salvo che vengano compensate, applicandosi, in sostanza, il principio generale degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. Ma, anche in questo caso, le spese necessarie per eseguire la riduzione ,se è accordata, sono regolate dal codice il quale, infatti, dice che esse sono sempre a carico del richiedente, che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2877 Codice Civile

Cass. civ. n. 2866/1990

L'art. 2877 c.c., regolando le spese della riduzione dell'ipoteca, distingue tra spese necessarie per eseguire la formalitā ipotecaria (comma primo) e spese del giudizio che il debitore debba promuovere per ottenere che, in mancanza del consenso del creditore, la riduzione sia ordinata con sentenza (comma secondo): le prime sono a carico del (debitore) richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso (non nella valutazione dei beni ma) nella determinazione del credito; le seconde, salva la loro compensazione secondo le circostanze, sono in linea di principio a carico del soccombente e cosė del creditore che, dovendo consentire alla riduzione, quando ne ricorrono gli estremi, non adempia spontaneamente a questo obbligo.

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