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Articolo 2788 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Prelazione per il credito degli interessi

Dispositivo dell'art. 2788 Codice Civile

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento [492, 513, 518 c.p.c.] o, in mancanza di questo [502 c.p.c.], alla data della notificazione del precetto [479 c.p.c.]. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita [1470; 54 l. fall.](1).

Note

(1) E' doveroso citare un orientamento giurisprudenziale a sostegno dell'ipotesi che il privilegio non possa essere esteso agli interessi maturati anteriormente all'anno in corso. Tuttavia, la maggior parte della giurisprudenza afferma che la prelazione si allarghi su tutti gli interessi, in virtù di un'interpretazione differente della congiunzione "anche" indicata al comma 1 del presente articolo, con la conseguenza che secondo tale teoria non dovrebbe considerarsi nemmeno la limitazione posta di due annualità anteriori ex art. 2855, in relazione all'ipoteca (v. 2808).

Ratio Legis

La norma completa le disposizioni precedenti inerenti ai beni oggetto di pegno, al fine di dettare una regola generale in relazione agli interessi sui medesimi beni.

Spiegazione dell'art. 2788 Codice Civile

In grave angustia è il debitore cui si è dovuto notificare precetto per la realizzazione del pegno. Dal giorno della notificazione del precetto sino alla vendita ed all'attribuzione del prezzo al creditore pignoramento o, in sua mancanza, alla data di notificazione del precetto . Sino a tal giorno decorrono gli interessi convenzionalmente pattuiti, anche se in misura superiore al tasso legale. Da tal giorno in poi e sino alla data della vendita, solo nella misura legale. Analogamente, per gli interessi dovuti al creditore ipotecario, dispone l'art. 2855.

E se gl'interessi convenzionali sono pattuiti in misura inferiore alla misura legale? Attesa la ratio legis, dovendosi favorire — più che il debitore medesimo — il restante ceto creditorio, in tal caso gl'interessi continuano a decorrere nella tenue misura convenzionalmente pattuita.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2788 Codice Civile

Cass. civ. n. 775/2013

Il diritto di privilegio scaturente dall'ipoteca si estende agli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualitā in corso al momento del pignoramento, ma solo nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c., e non al diverso saggio d'interesse eventualmente stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito.

Cass. civ. n. 2147/1991

Per il congiunto disposto dagli artt. 54, terzo comma e 55, primo comma l. fall. nonché degli artt. 2788 e 2855 c.c., gli interessi su crediti ipotecari o pignoratizi non possono trovare collocazione chirografaria per importi corrispondenti alla differenza fra il tasso convenzionale e il tasso legale, con riferimento al periodo posteriore all'anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento, fino al giorno della vendita fallimentare.

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