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Articolo 2735 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Confessione stragiudiziale

Dispositivo dell'art. 2735 Codice Civile

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale [2733]. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento [587], è liberamente apprezzata dal giudice [116 c.p.c.](1).

La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge [2721 ss.](2).

Note

(1) La disposizione non intende esclusivamente colui che abbia la rappresentanza legale, bensì qualsiasi soggetto che agisca nell'interesse della parte alla quale la dichiarazione confessoria è rivolta (v. Libro IV, Titolo II, Capo VI; 1387). In ogni caso, sia che la confessione stragiudiziale venga fornita alla parte sia che sia resa al suo rappresentante, produrrà lo stesso valore probatorio di quella giudiziale. Anche nell'ipotesi in cui sia fatta da un terzo o contenuta in una disposizione testamentaria può assumere efficacia probatoria, tuttavia in tal caso viene liberamente vagliata dal giudice.
(2) Il comma 2 estende alla confessione stragiudiziale la limitazione stabilita in materia di prova testimoniale ex art. 2721.

Ratio Legis

La norma definisce la dichiarazione confessoria rilasciata dalla parte al di fuori del giudizio, al fine di stabilirne la rilevanza probatoria sottoposta al libero apprezzamento del giudice.

Spiegazione dell'art. 2735 Codice Civile

Valore della confessione stragiudiziale fatta alla parte…

La prima parte del primo comma, coordinato al primo cpv. dell'art. 2733, dichiara che la confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta costituisce piena prova contro colui che l’ha fatta. Come è detto nella spiegazione dell’ art. 2733 del c.c., anche rispetto ad essa deve ritenersi che valga il limite della disponibilità del diritto cui si riferisce il fatto confessato.


e al terzo. Confessione testamentaria

La seconda parte modifica il principio scritto nell’art. 1358 c.c. 1865 in quanto la confessione stragiudiziale fatta al terzo non costituisce più un semplice indizio, ma, soggetta com’è al libero apprezzamento del giudice, può assurgere a prova piena e completa. È stata pure ugualmente regolata l’ipotesi di una confessione testamentaria.


Divieto di prova

Circa l’ultimo comma, esso, conforme al diritto precedente, sta a garantire che non si frustri, per via traversa, il divieto di cui agli articoli 2721, primo comma, 2722, 2725, 2726 c.c.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1121 L'art. 1358, secondo comma, del codice del 1865 attribuiva alla confessione stragiudiziale, se fatta a un terzo, il valore di semplice indizio : anche in questo caso mi è sembrato preferibile conferire al giudice il potere di apprezzarla liberamente (art. 2735 del c.c., primo comma). Risolvendo una questione vivamente dibattuta, alla confessione stragiudiziale fatta a un terzo è equiparata, per quanto ha tratto all'efficacia probatoria, la confessione contenuta in un testamento, la quale, pertanto, sarà pure liberamente apprezzata dal giudice (stesso art. 2735, primo comma). Conformemente all'art. 1359 del codice anteriore, l'art. 2735, secondo comma, vieta di provare per testimoni la confessione stragiudiziale, se questa verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.

Massime relative all'art. 2735 Codice Civile

Cass. civ. n. 5945/2023

Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.

Cass. civ. n. 25646/2022

L'atto notorio fa fede, fino a querela di falso, solo con riferimento all'attestazione dell'ufficiale rogante di aver ricevuto le dichiarazioni in esso contenute dai soggetti indicati, previa loro identificazione, mentre, in relazione al contenuto delle dichiarazioni, esso ha un'efficacia meramente indiziaria, salvo che la legge preveda diversamente, sicché l'atto notorio, diversamente dalla dichiarazione sostitutiva, non può contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735 c.c.

Cass. civ. n. 38975/2021

Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale quietanza non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento.

Cass. civ. n. 14150/2021

Le dichiarazioni del legale rappresentante della società, rese in sede di verifica, possono essere apprezzate come una confessione stragiudiziale e pertanto costituire prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, non bisognevole, come tale, di ulteriori riscontri.

Cass. civ. n. 25774/2020

La clausola con cui si stabilisce che una parte del corrispettivo venga pagata alla sottoscrizione del contratto non ha natura di dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il creditore riconosce di aver riscosso la somma, rilasciando quietanza, ma ha, piuttosto, natura negoziale, in quanto costituisce la programmazione delle modalità di pagamento dell'obbligazione.

Cass. civ. n. 24468/2020

Alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di "piena prova", ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/06/2015).

Cass. civ. n. 19708/2020

Una dichiarazione confessoria a natura stragiudiziale può essere contenuta anche in un atto sostitutivo di notorietà e, come tale, è liberamente valutabile dal giudice quale prova, ai sensi dell'art. 2735, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto incerta l'epoca della costruzione in forza di quanto dedotto dalla stessa convenuta in sede di costituzione, implicante la realizzazione in epoca anteriore all'approvazione del piano regolatore, con conseguente irrilevanza, ai detti fini, della dichiarazione sostitutiva e delle consulenze tecniche d'ufficio). (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/02/2019).

Cass. civ. n. 11898/2020

La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/02/2016).

Cass. civ. n. 3698/2020

In tema di prova civile, l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione - e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte - si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazione immune da vizi logici.

Cass. civ. n. 32458/2018

Il creditore, il quale rilascia quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 04/07/2011).

Cass. civ. n. 1320/2017

La deposizione “de relato ex parte”, con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo, in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., nonché sufficiente a fondare, anche in via esclusiva, il convincimento del giudice ed a suffragare altra testimonianza "de relato".

Cass. civ. n. 4196/2014

Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., sicché non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 cod. civ., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione

Cass. civ. n. 2721/2013

Le circostanze sfavorevoli all'attore, riportate nell'atto di citazione, in quanto atto di parte, sono necessariamente addotte con "animus confitendi" e costituiscono, quindi, confessione stragiudiziale nei confronti di colui al quale l'atto è notificato; ne consegue che alle ammissioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo deve essere riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale, poiché, sebbene rivolto al giudice, il ricorso è destinato e notificato alla parte debitrice.

Cass. civ. n. 12463/2003

La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo costituisce mezzo di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento anche in via esclusiva. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in una controversia di lavoro, aveva riconosciuto valore probatorio alla dichiarazione sottoscritta da parte del datore di lavoro, contenuta nel documento 01 M, e indirizzata all'istituto previdenziale.).

Cass. civ. n. 2469/2003

Per potersi qualificare alla stregua di una confessione stragiudiziale, l'affermazione contenuta in uno scritto difensivo depositato in un giudizio tra terzi deve essere direttamente imputabile alla parte, e non solo al suo difensore, giacché questi non ha la disponibilità del diritto cui la pretesa confessione si riferisce.

Cass. civ. n. 4204/2002

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 c.c., il riconoscimento di una delle parti della verità di un fatto dal quale derivino conseguenze svantaggiose per il dichiarante in materia di diritti disponibili, anche se fatta all'altra parte fuori del giudizio, costituisce confessione con efficacia di prova piena a carico del confidente, indipendentemente dal fine per il quale la confessione sia resa.

Cass. civ. n. 10581/2000

La confessione stragiudiziale fatta alla parte, una volta provata (con qualsiasi mezzo, ivi compresa la confessione, valendo in tal caso le ordinarie regole probatorie), ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale, ed è dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l'ha resa (alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria), sia nei confronti del giudice, che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto confessato.

Cass. civ. n. 9368/2000

La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale e può essere, quindi, liberamente apprezzata dal giudice.

Cass. civ. n. 4608/2000

La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta, tuttavia non è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento.

Cass. civ. n. 11851/1997

Il valore confessorio di una dichiarazione resa al di fuori di un giudizio in cui essa rileva come mezzo di prova, può essere opposto dalla persona favorita al successore universale, perché questi in tale qualità subentra nella medesima situazione del proprio dante causa ed in tutti i suoi rapporti giuridici attivi e passivi.

Cass. civ. n. 2339/1994

Gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se — e nei limiti in cui — essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciala all'atto del pagamento dal creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di confessione stragiudiziale, perché il curatore, pur trovandosi — rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio — nella stessa posizione assunta dal fallito, è una parte processuale diversa da questi. con la conseguenza che l'indicata quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito, al pari di ogni altra prova acquisita al processo.

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R. P. chiede
giovedì 15/12/2022 - Piemonte
“condominio - lavori straordinari - tinteggiatura scale. ho pagato, in contanti, la quota che mi spettava dalla ripartizione dei conti. amministratore non mi ha rilasciato alcuna ricevuta. ora l'amministratore vuole che paghi nuovamente la quota in questione adducendo di non avere alcuna ricevuta del mio pagamento. io sono in possesso della attestazione fatta da amministratore ad agenzia delle entrate per la detrazione fiscale dei lavori di tinteggiatura delle scale utilizzata per detrazione su mod 730). in tale attestazione l'amministratore ha dichiarato che io ho pagato la parte di mia pertinenza. la domanda è: la dichiarazione fatta ad agenzia delle entrate con attestazione di aver pagato quanto dovuto ha un valore come avvenuto pagamento? ammesso e non concesso che io non abbia pagato la dichiarazione fatta dall'amministratore viola qualche disposizione di legge?”
Consulenza legale i 22/12/2022
La dichiarazione rilasciata dall’amministratore di Condominio in cui si attesta che il condomino ha pagato la parte a lui spettante di spese straordinarie, è necessaria per fruire della detrazione fiscale (Cass. civ. 6086/2020) senza che ci sia bisogno di altre formalità.

Ha certamente valore probatorio per la dimostrazione del pagamento del contributo alla spesa comune poiché sulla stessa è chiaramente riportato che la quota di competenza è stata pagata.

Se però l’amministratore non inserisce il pagamento delle spese condominiali anche nel bilancio condominiale, procederà con il recupero del credito presentando un ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 delle disp. att. c.c..

Il condomino dovrà proporre opposizione al decreto ingiuntivo e allegherà come prova l’attestazione rilasciata dall’amministrazione.

Sarà onere dell’amministratore provare in giudizio che la dichiarazione da lui stesso sottoscritta non sia veritiera, auto denunciandosi per una falsa dichiarazione tributaria.
Potrebbe però dimostrare che l’attestazione sia frutto di un errore di fatto da parte sua o della amministrazione, con il rischio di dover in ogni caso rispondere penalmente per la dichiarazione mendace.

A parere dello scrivente, quindi, la situazione è incerta e apre la strada a diversi scenari.
Senza dubbio, però, il valore confessorio dell’attestazione rilasciata dall’amministratore per la detrazione è difficilmente contestabile.
La contestazione di questa dichiarazione e la conferma della sua falsità, porrebbe l’amministratore nelle condizioni di dover rispondere penalmente come suindicato.
Il condomino, invece, in caso in cui venga dimostrata la sua malafede nell’aver goduto di una detrazione di cui non aveva diritto, rischierebbe di essere sanzionato con la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate del versamento dell’indebito arricchimento.