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Articolo 2713 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Taglie o tacche di contrassegno

Dispositivo dell'art. 2713 Codice Civile

Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare(1) in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.

Note

(1) La tecnica probatoria, ormai quasi completamente caduta in disuso, utilizzava tali contrassegni di riscontro soltanto qualora combaciassero perfettamente (ad esempio per numero di serie, data, etc.), e veniva applicata ai soli casi delle somministrazioni al minuto, per le quali risulta rilevante la periodicità della somministrazione.

Ratio Legis

Si tratta di una particolare metodologia probatoria, consistente nel praticare un'incisione orizzontale, al fine di documentare la prestazione, su due separate asticelle di legno.

Spiegazione dell'art. 2713 Codice Civile

Taglie o tacche : loro valore probatorio

La Relazione dichiara il dubbio in cui si sono trovati i compilatori del codice sulla opportunità di conservare questo « mezzo »primitivo di prova documentale ». La taglia o tacca è una « tessera linea, in duas partes fissa, in quarum utraque debitum continetur, tra­sversaria quodam caesura denotatum, altera penes autorem vel debitorem, altera penes venditorem vel creditorem remanente ». Il loro uso è an­tichissimo e tuttavia perdurante. Perché la taglia o tacca abbia ef­ficacia probatoria occorre :

a) che essa sia invocata in controversia fra persone che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono. L'uso non deve necessariamente essere individuale ; basta che sia diffuso nella classe sociale (ad es., salumai o merciai) o nel gruppo di convenzioni cui si riferisce (es., per contare i capi di bestiame dati a soccida) cfr. art. 2187 cod. civ. ;

b) che vi sia corrispondenza fra i due intagli. Se tale corrispondenza manca, la tacca non fa prova né a favore né contro il suo possessore: inutiliter datur, e deve essere sostituita da altri mezzi di prova.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1111 Ho dubitato dell'opportunità di regolare ancora quel mezzo primitivo di prova documentale che è costituito dalle taglie o tacche di contrassegno; ma, poiché etsso è tuttora in uso in talune regioni del Regno, mi è parso prudente riprodurre l'art. 1332 del codice del 1865 (art. 2713 del c.c. del nuovo testo).

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