Non è dovuta garanzia per l'insolvenza (1) del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi [727, 1267 c.c.], se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione (2).
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita [1864, 1868 c.c.] è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione (3).