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Articolo 661 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Prelegato

Dispositivo dell'art. 661 Codice Civile

(1)Il legato a favore di uno dei coeredi(2) e a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare(3).

Note

(1) L'erede in favore del quale sia stato disposto il prelegato risponde ultra vires dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione alla sola quota di eredità ricevuta. In tal senso non rileva il valore del bene legato.
(2) E' ammissibile il prelegato anche laddove sia stato istituito un erede universale. In tal modo si consente all'erede di rinunciare all'eredità e conseguire il legato.
(3) Il legatario può, quindi, chiedere l'esecuzione della disposizione in suo favore prima della divisione e il valore del legato non viene computato nella sua quota.

Ratio Legis

Prevedere che il medesimo soggetto possa essere al contempo erede e legatario può avere rilevanza pratica nel caso in cui l'istituzione di erede sia invalida o qualora l'erede voglia rinunciare all'eredità. In tali casi il chiamato può beneficiare della disposizione a titolo particolare a prescindere dall'assunzione della qualità di erede.

Spiegazione dell'art. 661 Codice Civile

La norma in esame disciplina il prelegato, cioè il legato fatto a favore di uno dei coeredi o di più coeredi (infatti, benché la legge non disponga espressamente in tal senso, non vi è dubbio che si debba attribuirle significato estensivo) e a carico di tutta l’eredità. L'art. 661 risolve, innanzitutto, la questione relativa alla validità del prelegato, la quale era sorta, sotto la vigenza del vecchio codice del 1865, per il fatto che mancava in esso una disposizione diretta ed espressa; sì che la dottrina doveva utilizzare gli spunti e gli appigli offerti dagli articoli #945#, #972# e #1003# di quel codice.
Ma l'attuale legislatore avrebbe potuto risolvere un’altra questione: stabilire testualmente la presunzione per la quale il legato fatto a favore di uno o più coeredi, senza ulteriore determinazione, debba ritenersi posto a carico di tutta l’eredità; tuttavia, anche in mancanza di una disposizione espressa, la presunzione può ritenersi esistente.

L’art. 661 risolve, inoltre, un'importante questione pratica. Sotto la vigenza del vecchio codice del 1865 si dubitava se il prelegato potesse considerarsi come valido per la quota gravante sullo stesso beneficiario, nella sua qualità di erede, e la dottrina era pervenuta alla dimostrazione della validità, salvi gli effetti della confusione che per quella quota si operava rispetto al soggetto che era, come legatario, creditore, e come erede, debitore. La nuova legislazione non solo supera la questione della validità (per cui sarebbe fuori dubbio che il beneficiario, rinunciando all’eredità, dovrebbe conseguire per intero il legato, venendo meno il presupposto principale della estinzione parziale), ma attribuisce al prelegato efficacia per l’intero ammontare, sì che il prelegatario ha diritto di prelevare anche la quota che graverebbe su di lui. In sostanza, si può ritenere che al tradizionale prelegato si accompagni ora un legato di liberazione dal debito che il beneficiario assumerebbe, come erede, a causa del legato gravante l’intera eredità. Per descrivere tale situazione giuridica, si può ben dire che il prelegato, nel regime dell'attuale legislazione, sia un legato a carico di tutta l’eredità, escluso l’erede o esclusi gli eredi che ne sono onorati.

Massime relative all'art. 661 Codice Civile

Cass. civ. n. 4847/2013

In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, c.c., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 c.c., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius".

Cass. civ. n. 8284/1999

Nella successione testamentaria, il prelegato è il legato a favore di un coerede ed a carico dell'eredità, mentre il sublegato si configura quando onerato di esso è un legatario e onorato è un terzo o un erede.

Cass. civ. n. 1834/1973

La pluralità di eredi non costituisce un presupposto necessario del prelegato, il quale è perciò configurabile anche nell'ipotesi di erede unico.

Cass. civ. n. 2006/1967

Il prelegato è un legato disposto a favore dell'erede e a carico di tutta l'eredità. Ai sensi dell'art. 661 c.c. esso ha, carattere di legato per l'intero ammontare e cioè anche per la quota che graverebbe sull'onorato quale erede. Il generico intento preferenziale manifestato dal testatore con la disposizione del prelegato non è sufficiente a sottrarre i beni che ne formano oggetto all'azione di riduzione dei legittimari.

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Consulenze legali
relative all'articolo 661 Codice Civile

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Maurizio L. chiede
martedì 18/12/2018 - Puglia
“Spett.le staff ecco il quesito
mia madre dispone in un testamento pubblico che la disponibile sia a me devoluta oltre alla legittima con gli altri fratelli.
Inoltre,(credo a mò di pre-legato),dispone che in virtù dell'assistenza h.24 sia a me devoluta la somma di tot euro al mese a partire dall'anno ........Totale E=X
In virtù della mia collaborazione continuativa e documentata nell'azienda di famiglia dispone un tot all'anno per un totale di E=Y.
Non ho mai ricevuto compensi,assicurazione,contributi ,t.f.r. etc...
Mi sembra ovvio che i prelegati X e Y siano dei debiti e che vadano inseriti come tale nella denuncia di successione o no?Considerando che X+Y non risulta trascurabile i miei coeredi non muovono un dito (non accettano eredità) anche se l'azienda è stata divisa in due quote indipendenti ma contigue (44.5% a me e il 55.5% pro-indiviso agli altri).E' da Aprile quindi che lavoro su tutta l'azienda.In attesa di rivolgermi alla Magistratura per imporgli l'accettazione,quali interventi da porre in atto per recuperare la somma in oggetto che è totalmente come corrispettivo di prestazione nei riguardi di mia madre?o no?E,nella denuncia di successione l'importo X+Y posso inserirlo come passivo?
grazie”
Consulenza legale i 24/12/2018
Il quesito attiene, in definitiva, alla effettiva natura della somme X ed Y che vengono riconosciute al figlio dalla propria madre, rispettivamente, per l’assistenza prestatale h24 nell’ultimo periodo di vita (somma X) e, per la collaborazione continuativa prestata nell’azienda di famiglia, prima di diventarne “titolare” al 44,5% per effetto di successione.
Ciò che si tratta di stabilire è se trattasi di disposizioni a titolo particolare ovvero di vere e proprie passività ereditarie.
Al riguardo si ritiene che sia necessario operare una distinzione tra la somma X e la somma Y.

Corretta può dirsi la qualificazione di prelegato che è stata data a quella disposizione in forza della quale viene riconosciuta al figlio la somma X per l’assistenza prestata alla testatrice.
Del prelegato si occupa espressamente l’art. 661 c.c., individuandolo nel legato disposto a favore di uno dei coeredi (il figlio) ed a carico di tutta l’eredità e qualificandolo come legato per l’intero ammontare.
E’ difficile ipotizzare tale somma come “corrispettivo di una prestazione”, dovendosi piuttosto qualificare quale sorta di obbligazione naturale, che la madre ha voluto riconoscere al figlio per avergli prestato assistenza nell’ultimo periodo di vita.
Il concetto di corrispettivo comporta un rapporto negoziale di tipo sinallagmatico che è difficile immaginare nel rapporto di assistenza madre-figlio, a maggior ragione in una situazione di necessità.
In quanto prelegato, tale somma andrà riconosciuta in pre-deduzione rispetto al restante patrimonio ereditario e dovrà essere separatamente indicata nella dichiarazione di successione; il soggetto percettore dovrà compilare due righi in riferimento al “tipo di soggetto”, in uno indicherà il codice 1 - Erede -; mentre nell’altro il codice 2 – Legatario.

Diverso è il discorso per la somma Y riconosciuta per il rapporto di collaborazione continuativa che chi pone il quesito ha avuto nell’azienda di famiglia, prima di diventarne “titolare” al 44,5%.
Sembra, infatti, che detta somma trovi il suo fondamento nella collaborazione continuativa e documentata in quell'azienda e che, in quanto tale, abbia natura retributiva.
Fermo restando che una risposta più puntuale esigerebbe una maggiore conoscenza del rapporto instaurato con l’impresa di famiglia, sembra che, proprio in considerazione della loro causa e non avendo natura di liberalità, dette somme non possano essere considerate come prelegato e, per converso, trattandosi di un debito della testatrice nei confronti del richiedente, possano essere portate a decurtazione dell’attivo ereditario come debiti della successione.
La corretta qualificazione di dette somme sarebbe comunque fondamentale anche ai fini della valutazione dell’assoggettabilità o meno delle stesse ad imposizione in capo al percettore.

Si tenga ben presente, comunque, un altro aspetto non trascurabile di questa fattispecie: l’accettazione dell’eredità non deve necessariamente essere "espressa" (ciò per cui si è pensato di rivolgersi alla magistratura), avendo il legislatore ammesso all’art. 476 del c.c. anche la piena validità ed efficacia di una accettazione tacita dell’eredità, individuabile in qualunque comportamento diretto a gestire il patrimonio del parente defunto e che risulti incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità.
Tale forma di accettazione avrà le medesime conseguenze di un’accettazione espressa, ossia comporterà dal lato attivo il diritto dell’erede di succedere nel patrimonio della madre deceduta secondo la propria quota e, dal lato passivo, l’obbligo di rispondere nella medesima percentuale dei relativi debiti, ivi compreso il debito Y.

Poiché è molto probabile il sorgere di contestazioni in ordine alla congruità o meno della somma Y per come determinata dalla testatrice, ciò che si consiglia di fare, una volta richiesta la pubblicazione del testamento e presentata regolare denuncia di successione, è di richiedere al notaio l’apposizione sul verbale di pubblicazione del testamento della formula esecutiva.
A quel punto si potrà procedere a richiedere forzatamente agli altri eredi la corresponsione della somma Y e, nel momento in cui gli stessi si opporranno adducendo che si tratti di somme non dovute o contestandole nel loro ammontare, il medesimo testamento potrà essere sempre utilizzato quale valido titolo per ottenere dal competente Tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo.

Sull’avvenuta accettazione tacita dell’eredità non sembra che possa sussistere alcun dubbio, risultando dal quesito che gli altri fratelli detengono il 55,5% dell’azienda familiare caduta in successione, di cui si ritiene percepiscano gli utili, seppure probabilmente non partecipino attivamente alla sua conduzione.


D. B. chiede
martedì 28/08/2018 - Marche
“Buongiorno,
mio padre (deceduto a gennaio) ha lasciato testamento pubblico che prevede la devoluzione a titolo particolare di beni immobili ai tre eredi: una moglie e due figli (mia sorella ed io). Il testamento si apre con la frase: “Nomino mia moglie e i miei due figli eredi universali nelle quote ad essi spettanti ai sensi della legge vigente al tempo dell’apertura della successione”, e continua con l’assegnazione degli immobili ai singoli eredi. Nel testamento non sono inclusi i beni liquidi, i quali comprendono due conti correnti cointestati con la moglie, due assegni riscossi dalla moglie e provenienti dai due conti cointestati, due polizze vita. Queste ultime sono polizze vita a premio unico (molto cospicuo), stipulate da uno dei due conti cointestati utilizzando i proventi della vendita di un immobile di proprietà esclusiva di mio padre. La provenienza del denaro è documentata dai codici degli assegni, che sono gli stessi riportati sul rogito. Inoltre il suddetto conto è stato aperto proprio con quegli assegni, il cui valore è stato immediatamente speso per le polizze. Dei due prodotti assicurativi uno ha come contraente mio padre e beneficiaria caso morte la moglie, l’atro è all’inverso (contraente la moglie e beneficiario caso morte mio padre).
Il problema nasce dal fatto che le polizze rappresentano la somma in assoluto più consistente dei liquidi lasciati da mio padre, e pertanto per me è fondamentale capire se debbano essere divise fra gli eredi in base alle quote della successione legittima (un terzo alla moglie e due terzi ai figli) o se ad esse si applichino le quote della divisione testamentaria (e quindi possano ricadere, in tutto o in parte, in una quota disponibile a favore della moglie).
In particolare vorrei gentilmente sapere:
come vanno divisi, nel nostro caso, i beni non compresi nel testamento?
È applicabile al nostro caso l’Art. 734 del c.c., secondo comma, secondo il quale i beni non ricompresi dal testatore nella formazione delle quote si devolvono in base alle norme sulla successione legittima (un terzo alla moglie e due terzi ai figli)?
Oppure ai beni non compresi nel testamento vanno applicate, per estensione, le quote della successione testamentaria (un quarto a ciascuno dei tre eredi, ed un quarto di quota disponibile)?
La frase con cui nostro padre apre il testamento: “Nomino mia moglie e i miei due figli eredi universali nelle quote ad essi spettanti ai sensi della legge vigente al tempo dell’apertura della successione”, ha un qualche effetto sulla divisione dei beni non compresi nel testamento?
Grazie mille e cordiali saluti,

Consulenza legale i 03/09/2018
Diverse sono le problematiche che il presente quesito richiede di affrontare.
La prima e indispensabile operazione da compiere è quella di cercare di inquadrare correttamente la volontà testamentaria e per fare ciò si rende necessario esaminare il testamento pubblico ricevuto dal notaio nell’anno 2017.
Dalla lettura di esso si evince che il testatore ha dapprima voluto nominare eredi universali la moglie e i due figli secondo le quote che spetterano loro per legge, e successivamente ha disposto una serie di legati di specie con cui ha distribuito il suo patrimonio immobiliare.
A prima vista si potrebbe pensare, come del resto sembra fare chi pone il quesito, che il de cuius abbia voluto così realizzare una divisione testamentaria, lasciando fuori alcuni dei suoi beni.
Se così fosse troverebbe senza alcun dubbio applicazione l’art. 734 del c.c. il quale, nel suo secondo comma, provvede proprio per il caso in cui alcuni beni ereditari siano rimasti fuori dalla divisione, disponendo che per tali beni trovano applicazione le norme della successione legittima, a meno che non risulti una diversa volontà del testatore.

Nel caso in esame è chiaro che si è in presenza di una diversa volontà del testatore, anche se poi lo stesso testatore non fa altro che richiamare le norme della successione legittima, per cui si avrà che i beni residui dovranno essere divisi secondo il disposto di cui all’art. 581 del c.c. (ossia, un terzo alla moglie e due terzi ai figli).
L’espressa attribuzione alla moglie ed ai figli della qualità di eredi secondo le quote a loro spettanti per legge si ritiene invece che valga ad escludere che il testatore abbia voluto porre in essere quella che si definisce institutio ex re certa, prevista dal secondo comma dell’art. 588 del c.c., ossia quell’istituto giuridico per mezzo del quale la quota attribuita al beneficiario non viene stabilita direttamente dal testatore, ma diviene determinabile solo a posteriori, in relazione al valore dei beni assegnati rispetto all’intero patrimonio ereditario

Un’attenta lettura della volontà testamentaria, invece, fa ritenere a chi scrive che nel caso di specie si sia in presenza di una istituzione di erede e di una serie di prelegati disposti dallo stesso testatore.
Ai sensi dell’art. 661 del c.c., infatti, si configura un prelegato ogni qual volta il testatore disponga di un legato a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l’eredità, stabilendo che esso si considera come legato per l’intero ammontare; il prelegato, per la quota di spettanza, grava anche sul coerede legatario, ed infatti, in sede di divisione va prededotto dall’asse.
Altra caratteristica peculiare del prelegato è che lo stesso spetta anche in caso di rinunzia all’eredità, trattandosi di un legato completamente autonomo; ciò significa che moglie e figli, nella loro qualità di eredi, potrebbero non accettare l’eredità e conseguire ugualmente quanto è stato loro attribuito per legato.

A questo punto, dando per presupposto che il testatore abbia voluto disporre dei singoli beni a titolo di prelegato, si avrà che tutto ciò che rimane fuori dall’oggetto dei prelegati andrà diviso tra i coeredi secondo le quote dallo stesso volute, ossia secondo le quote della successione legittima (le quote ad essi spettanti ai sensi della legge vigente).
Il problema che adesso si pone, però, è quello di stabilire con esattezza cosa confluirà concretamente nel patrimonio ereditario, considerato che, detratti i prelegati, vengono lasciati :
due conti correnti cointestati con la moglie;
due polizze vita, di cui una ha come beneficiario la moglie e l’altra il de cuius stesso.

Nessuna rilevanza purtroppo può avere ai fini successori la circostanza che l’acquisto delle due polizze vita sia avvenuto con denaro proveniente dalla vendita di beni personali del de cuius, in quanto il denaro utilizzato per l’apertura dei conti da cui sono stati prelevati i fondi per l’acquisto delle polizze vita è per sua natura bene fungibile, e dunque non può qualificarsi di proprietà esclusiva dell’uno o dell’altro coniuge nel momento in cui viene utilizzato.
Un bene può qualificarsi come personale di uno solo dei coniugi solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 179 del c.c., ossia qualora si tratti di bene acquisito con il prezzo del trasferimento di un bene personale e di ciò ne sia stata fatta espressa menzione nell’atto di acquisto.

Fatta questa necessaria precisazione, torniamo adesso a cercare di capire quale sarà la sorte del patrimonio residuo.
In ordine ai conti correnti va detto che, trattandosi di conti cointestati, solo la metà del loro saldo attivo cadrà in successione, e pertanto le somme corrispondenti andranno divise in ragione di un terzo a favore del coniuge e due terzi complessivamente ai figli.
Diverso sarà il discorso per le polizze vita, per le quali, trovando applicazione il combinato disposto dell'art. 1920 del c.c. e secondo comma dell'art. 1412 del c.c., occorre così distinguere:
  1. per la polizza vita di cui è stata designata quale beneficiaria la moglie, poichè la designazione è un atto unilaterale tra vivi, il beneficiario acquista per effetto della designazione un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione, con la conseguenza che la somma che verrà corrisposta dopo la morte dell’assicurato non cadrà in successione, concretando un acquisto inter vivos per la moglie beneficiaria;
  2. per la polizza vita in cui, invece, contraente-assicurato è la moglie e beneficiario il padre, vale lo stesso discorso, ma poichè il beneficiario è morto prima dell’assicurato, la prestazione andrà a favore degli eredi legittimi ovvero di quelli testamentari.
Ciò comporta che l’indennità andrà divisa tra gli eredi testamentari (moglie e figli) secondo le quote volute dal testatore, ossia un terzo alla moglie e due terzi complessivamente ai due figli.

Questo si ritiene dovrebbe essere il modo corretto di dividere il patrimonio residuo del de cuius, prescindendo ovviamente nella soluzione offerta da ogni discorso relativo ad eventuali lesioni di legittima, in ordine alle quali è difficile prendere posizione, anche perchè non forma oggetto di espressa richiesta nella consulenza.

Neppure si è in grado, purtroppo, di esprimere un parere relativamente ai due assegni riscossi dalla moglie e provenienti dai due conti cointestati, poichè non è chiaro quando ed a che titolo questi siano stati riscossi.