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Articolo 657 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Legato di cosa acquistata dal legatario

Dispositivo dell'art. 657 Codice Civile

Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'articolo [686](1) [656 c.c.].

Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato [663 c.c.] o da un terzo, il legato è senza effetto(2); se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo(3), qualora ricorrano le circostanze indicate dall'articolo 651(4).

Note

(1) In tal caso il legato si considera revocato (v. l'art. 686 del c.c.).
(2) Il legatario ha, infatti, già conseguito il medesimo beneficio che avrebbe ottenuto con il legato.
(3) Si tratta del prezzo pagato, non del giusto prezzo.
(4) Deve emergere dal testamento o da altro scritto del testatore la consapevolezza dell'altruità del bene (v. art. 651 del c.c.).

Ratio Legis

Qualora il testatore alieni il bene che precedentemente aveva legato ad altro soggetto si presume in tale comportamento implicita la volontà di revocare il legato.
Nel caso in cui l'oggetto della disposizione a titolo particolare venga alienato a titolo gratuito al legatario, si verifica una sorta di anticipazione degli effetti del legato.
Infine, ove il testatore abbia disposto del bene a titolo oneroso in favore di un terzo o dell'onerato, è necessario emerga la consapevolezza dell'altruità del bene poichè il testatore può validamente disporre dei propri beni, non di quelli di terzi.

Spiegazione dell'art. 657 Codice Civile

L’art. 657, disciplinando il legato di cosa acquistata dal legatario di cui all'art. #849# comma 2 del vecchio codice del 1865, considera distintamente le seguenti ipotesi:
a) Il legatario, dopo la confezione del testamento, acquista dal testatore, a titolo oneroso o gratuito, la cosa legata. Per questa ipotesi il legislatore rinvia all’art. 686, il quale considera l’alienazione della cosa legata come revoca del legato. Data l’equivalenza assoluta dell’alienazione (da parte del testatore) alla revoca, deve riuscire chiaro come sia indifferente la circostanza che l’alienazione sia a titolo gratuito o a titolo oneroso; essa avrebbe potuto influire soltanto ai fini della delimitazione dell’ambito dell’art. 686; ma, non essendo stata operativa a proposito della revoca, ivi disciplinata, non avrebbe potuto esserlo in rapporto alla norma dell'art. 657 che si esamina. Si tratta di coerenza logica, la quale, appunto, risultava mancante nel sistema del codice precedente, in ordine al coordinamento tra l’art. #843# capoverso e l’art. #892#: sicché, in sostanza, la regola formulata come generale da quest’ultimo articolo, veniva ad essere ristretta dalla disposizione contenuta nell’altro articolo, disposizione che non riguardava un’ipotesi particolare, ma aveva anch’essa carattere generale. Ne derivava un difetto evidente, ora eliminato, di tecnica legislativa, per la coesistenza di due regole generali, una delle quali restrittiva dell’altra.
b) Il legatario acquista la cosa legata dall’onerato o da un terzo. In questo caso non entra in considerazione un’alienazione da parte del testatore (che equivale a revoca del legato), ma solo l’acquisto della cosa legata da parte del legatario (ed è indifferente che detto acquisto abbia luogo dall’onerato o da un terzo).
Si tratta, anche qui, di legato di cosa altrui (rispetto al testatore e con riferimento al momento dell'apertura della successione), il quale andrebbe disciplinato conformemente a quanto dispone l’art. 651, che considera espressamente le ipotesi più tipiche (legato di cosa dell’onerato o di un terzo), ma certamente pone princìpi che ne trascendono i limiti esteriormente apparenti. Tuttavia - anche per il fatto che, tradizionalmente, l’ipotesi disciplinata dall’art. 657 comma 2 è stata considerata come ipotesi particolare - non si può senz’altro escludere che il termine (soggettivo) positivo del rapporto sia indifferente, ai fini della validità o dell’invalidità del legato, quando sia costituito dallo stesso soggetto a beneficio del quale il legato è stato disposto: per il fatto che, nel campo della disciplina giuridica dei rapporti umani, le posizioni astrattamente logiche sono spesso temperate da esigenze della vita pratica. Dando ascolto a tali esigenze pratiche, si potrebbe, almeno a prima vista, ritenere inutile il legato tendente a fare acquistare al legatario ciò che egli già si è procurato.
Senonché - ed ecco il punto da cui procede la distinzione ulteriore contenuta nella disposizione che si esamina - l’acquisto può esser costato dei sacrifici patrimoniali al legatario; e il legato, in tal caso, si rivela utile, almeno nei limiti degli oneri patrimoniali che il legatario si è addossato per l’acquisto. Se dunque - stabilisce la legge - l’acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo. Qui si verifica - si direbbe - una surrogazione reale: pretium succedit in locum rei, come oggetto del legato. Il quale, sia dal punto di vista logico che dal punto di vista giuridico, procede con piena autonomia, anche sotto il profilo soggettivo: poiché può darsi che il legatario, quando acquistava, non avesse conoscenza del legato, ed è presumibile che il testatore, anche se abbia preveduto l’acquisto - anzi specie in questa ipotesi - abbia voluto che il legato avesse un qualche effetto. Però, se sotto il profilo equitativo l’ipotesi dell’acquisto a titolo oneroso si presenta come maggiormente degna di considerazione ai fini della validità del legato, non si può negare che - salvo il riferimento al sacrificio pecuniario del legatario - tutte le altre ragioni per l’adozione di un'uguale soluzione concorrono anche nell’ipotesi dell’acquisto a titolo gratuito. E soprattutto una: che alla disposizione testamentaria si deve attribuire tutta la sua efficacia, finché sia logicamente e socialmente possibile.

Ora nella specie, nulla si oppone alla validità del legato dal punto di vista sociale, e, dal punto di vista logico, la soluzione è già trovata in relazione all’altra ipotesi: la surrogazione del valore alla cosa. La regola: duas causas lucrativas in eundem hominem et in eandem rem concurrere non posse, non risulta vulnerata, non già perché la stessa cosa possa essere acquistata per titoli diversi, ma per il fatto che la cosa e il suo valore possono benissimo considerarsi, dal punto di vista giuridico, come due distinti oggetti; ciò che, peraltro, fa la legge in rapporto all’acquisto a titolo oneroso. Non si giustifica, dunque, la contraria disposizione dell’art. 657 comma 2, la quale riduce la validità del legato soltanto all’ipotesi di acquisto a titolo oneroso.

Circa gli estremi per l’applicabilità di tale disposizione, è superfluo avvertire che bisogna far capo alla regola generale posta dall’art. 651, la quale, peraltro, è espressamente richiamata: conseguentemente, il legato sarà valido ove risulti da una dichiarazione del testatore che questi, prima dell’apertura della successione, sapeva che la cosa apparteneva al legatario.
La scienza del testatore: 1) non può essere anteriore né coeva alla confezione del testamento; 2) non può risultare dal testamento, perché la legge fa l’ipotesi che la cosa legata sia stata acquistata dal legatario dopo la confezione del testamento.

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