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Articolo 637 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Termine

Dispositivo dell'art. 637 Codice Civile

Si considera non apposto(1) [634 c.c.] a una disposizione a titolo universale(2) [588 c.c.] il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare.

Note

(1) Qualora, per esempio, il testatore abbia disposto "nomino mio erede Caio per i prossimi cinque anni e per i successivi Tizio" entrambi divengono eredi immediatamente in parti uguali.
(2) I legati possono essere a termine (v. art. 640 del c.c.). Non è efficace, tuttavia, il termine che coincida con la morte del primo legatario (es. "lascio la mia casa in campagna a Tizio e dopo la sua morte a Caio") o con la morte dell'erede (es. "lascio la mia casa in campagna a Tizio dopo la morte del mio erede Caio). Tali ipotesi sono vietate ai sensi dell'art. 692 c.c..

Ratio Legis

L'istituzione di erede non tollera un termine di efficacia in quanto ciò sarebbe in contrasto sia con il principio "semel heres semper heres", in base al quale chi assume la qualità di erede non può perderla, sia con il divieto di sostituzione fedecommissaria di cui all'art. 692 del c.c..
Diversamente accade per il legato: alla scadenza del termine il bene ritorna all'erede oppure si estingue.

Spiegazione dell'art. 637 Codice Civile

La norma sancisce la nullità del termine, iniziale o finale (si considera non apposto), alle disposizioni testamentarie a titolo universale, riproducendo il testo dell'art. #851# del codice del 1865. Si tratta di una disposizione tradizionale, che è apparsa anacronistica e priva di seria giustificazione. Il testo della legge, d’altra parte, è così chiaro che non esige commenti: del resto la norma in parola non ha offerto in passato la pratica esperienza di un rilevante numero di controversie.
Si deve avvertire che sono stati sollevati dei dubbi sull'opportunità di mantenere in vita la disposizione in oggetto, tanto più che i più moderni codici l’hanno eliminata.

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Consulenze legali
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GIULIANI V. chiede
martedė 03/03/2020 - Veneto
“Buon giorno
In data 20.01.2016 è deceduta la zia dello scrivente lasciando la seguente disposizione testamentaria:
Nomino esecutore testamentario di questa mia volontà il..............-
…..il nominato esecutore testamentario potrà prelevare il danaro necessario per le spese funerarie dal mio deposito, presso l'ufficio postale di Polignano, e quant'altro occorrente dopo la mia morte, e provvedere a che la residua somma di danaro, ovunque depositata, sia destinata esclusivamente ai bisogni di mia sorella Maria, vita natural durante, che ha necessità di essere accudita.
La defunta, NON ha assegnato alla MARIA le somme ma solo il diritto a che vengano spese per le sue esigenze ma a mezzo di altri soggetti.
Poi conclude:
Quanto residuerà dopo la morte di mia sorella Maria sarà distribuito fra i miei tre nipoti, figli di mia sorella Angela, sopra citati, in parti uguali tra loro”.
Quest'ultima volontà riconosce, a parere di chi scrive, ai nipoti una “ASPETTATIVA”.
Tra i nipoti è compreso lo scrivente.
A favore della MARIA, recentemente, è stata aperta l'amministrazione di sostegno e pertanto nominato un amministratore di sostegno.
Per la tutela dell'ASPETTATIVA, in attesa della realizzazione della “condizione” (ex art.1356 c.c.) lo scrivente ha chiesto al G.T.
- che le somme lasciate dal de cuius, di cui non si conosce l'esatto ammontare iniziale ma vi è questa esigenza, non sarebbero state confuse con il patrimonio della BENEFICIARIA;
- che le somme stesse sarebbero state consumate solo per le esigenze assistenziali della stessa;
- che in funzione di ciò i nipoti dovevano essere posti nelle condizioni di verificare a priori (non a posteriori) la conformità della gestione dei fondi alla volontà del de cuius.
Orbene il G.T. non ha regolamentato la gestione di tali fondi, la cui sorte riguarda più soggetti; non ha dato disposizioni per tenerli distinti da quelli di proprietà della beneficiaria.
Ciò posto è avvertibile, almeno dallo scrivente, l'interesse a seguirne la gestione.
Per quanto sopra, nella speranza di aver esposto il problema in modo chiaro, si chiede un consiglio sulla condotta da tenere per tutelare la, al momento, “ASPETTATIVA” non potendo fare affidamento sulla sola “buona fede” del gestore. (ex art.1358 c.c.).
Quali atti potrebbero proporsi?”
Consulenza legale i 19/03/2020
La lettura integrale del testamento consente di comprendere correttamente la volontà della testatrice e, conseguentemente, di attribuire la giusta qualificazione giuridica alla disposizione che è stata riportata per estratto nel quesito.

Intanto è opportuno precisare che la persona della cui successione si tratta non lascia alcun soggetto che riveste la posizione di legittimario (tali sono quelli di cui all’art. 536 del c.c.), ciò che la rende del tutto libera di disporre come vuole del suo patrimonio, senza incontrare alcun limite di riserva.

Ciò posto, la prima parte del testamento contiene la designazione di coloro che assumeranno la qualità di eredi, risultando nominati come tali la sorella Maria ed i tre nipoti, figli della sorella Angela (tra cui vi è chi pone il quesito).
Dopodiché, con una serie di disposizioni a titolo particolare, la testatrice ha inteso in parte provvedere alla divisione di alcuni suoi specifici beni e diritti, e per altra parte attribuirne altri a titolo di legato (ci si riferisce in particolare alla disposizione con cui la nuda proprietà del piano terra della sua casa di abitazione viene assegnata alla sorella A.A. ed ai nipoti della sorella P. premorta, non istituiti eredi).

Una qualificazione giuridica ben precisa va data alla disposizione in forza della quale intende provvedere ai bisogni della sorella Maria, stabilendo che le somme necessarie per il soddisfacimento di tali bisogni debbano essere prese da quelle che al momento della sua morte risulteranno ovunque depositate a suo nome, e manifestando altresì la volontà che ciò che residuerà dopo il soddisfacimento dei bisogni della sorella Maria dovrà essere distribuito in favore dei nipoti, figli della sorella Angela.

Ebbene, ricorrono in tale disposizione due distinte fattispecie, e precisamente:
  1. un legato di alimenti in favore della sorella Maria, come tale previsto e disciplinato dall’art. 660 del c.c., dalla cui lettura si evince che è tale quella disposizione in forza della quale il testatore vuole che vengano soddisfatti i bisogni di una qualunque determinata persona; per la determinazione della loro misura si fa rinvio all’art. 438 del c.c. (norma che disciplina, appunto, la misura in cui debbono essere corrisposti gli alimenti).
  2. un legato di cosa genericamente determinata disposto in favore dei nipoti ed avente ad oggetto tutte le somme di denaro di proprietà della testatrice che residueranno al momento in cui non sarà più necessario soddisfare i bisogni della sorella Maria.
E’ questa una fattispecie che trova espressa previsione all’art. 653 del c.c., la quale riconosce piena validità ad un legato di tale tipo, anche se nessuna delle cose che il testatore ha inteso lasciare si trovano nel suo patrimonio al tempo del testamento e nessuna se ne troverà al momento della morte.
Tale legato, a sua volta, si caratterizza per l’apposizione di un termine iniziale, facoltà anche questa espressamente riconosciuta al testatore e prevista dall’art. 637 c.c., norma che, vietando l’apposizione ad una disposizione a titolo universale del termine dal quale l’effetto di essa deve cominciare o cessare, implicitamente riconosce la validità di tale termine nel caso di apposizione ad una disposizione a titolo particolare.

Completa il tutto la nomina dell’esecutore testamentario, volendo in questo modo la testatrice garantirsi ulteriormente che la sua volontà, di venire in soccorso alla sorella bisognosa, possa trovare sicura e concreta attuazione.

Ora, è corretto ritenere che i nipoti legatari a termine iniziale (coincidente con la morte della legataria Maria) abbiano una legittima aspettativa su quelle somme dalle quali l’esecutore testamentario dovrà attingere per prestare gli alimenti alla legataria Maria, ma è anche vero che, come dispone lo stesso art. 653 c.c., una disposizione di tale tipo è valida anche se nulla di quel denaro dovesse trovarsi al momento della morte della testatrice (del resto quelle somme di denaro non vengono neppure quantificate né la testatrice avrebbe potuto quantificarle, non potendo la stessa di certo prevedere quanto sarebbe residuato al momento della sua morte e quanto sarebbe stato speso per il suo funerale).

Oltretutto, il fatto stesso che la testatrice abbia voluto affidare ad un esecutore testamentario il compito di curare che sia esattamente eseguita quella sua particolare disposizione, costituisce già una forma di garanzia per i nipoti legatari, in quanto ai sensi dell’art. 709 del c.c. l’esecutore è obbligato a rendere il conto della sua gestione al termine della stessa o annualmente se tale gestione si prolunga oltre l’anno dalla morte del testatore.
Sarà sufficiente, dunque, richiedere ed ottenere dagli istituti di credito presso cui si trovano i depositi della testatrice l’estratto conto di tali depositi alla data di apertura della successione per riuscire a controllare ciò che viene speso e detratto da quelle somme, tenendo conto che l’esecutore, nel soddisfare i bisogni della legataria Maria, dovrà attenersi alla misura fissata dall’art. 438 c.c.
Anche l’intervenuta nomina dell’amministratore di sostegno costituisce una ulteriore forma di garanzia per i legatari, in quanto trattasi di figura a cui viene affidato il compito di svolgere un ufficio di diritto privato, per il quale il nominato deve attenersi a norme di legge ben precise oltre che alle disposizioni del giudice.

Si ritiene, pertanto, che si disponga di mezzi e tutele sufficienti per venire a conoscenza dell’esatto ammontare delle somme lasciate dalla testatrice al momento della sua morte e per seguire la gestione dell’esecutore testamentario e dell’amministratore di sostegno, non dovendosi di fatto affidare soltanto alla loro buona fede nella gestione, in quanto entrambi devono rendere formalmente conto di tale gestione.
Peraltro, l’art. 710 del c.c. riconosce a ciascun interessato (certamente sono tali i legatari) il diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere che l’esecutore testamentario venga esonerato dal suo ufficio qualora si riscontrino gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi.
Forse è proprio per l’esistenza di tutte queste particolari cautele, normativamente previste, che il Giudice tutelare non ha sentito l’esigenza di dettare ulteriori disposizioni a tutela della posizione dei nipoti (a parte la considerazione che il giudice tutelare ha il solo compito di occuparsi della tutela della persona incapace e non di coloro che dal patrimonio della stessa possono vantare dei diritti).

Ad ogni modo, unico ulteriore strumento a cui si può suggerire di tentare di fare ricorso è quello di chiedere al giudice delle successioni, ossia quello del luogo di apertura della successione, di disporre ex art. 769 del c.p.c. la redazione dell’inventario delle somme lasciate dalla defunta, alla cui redazione dovranno essere chiamati ad assistere gli eredi ed i legatari ex art. 771 del c.p.c., evidenziando, nell’istanza che si andrà a presentare, che l’esercizio di tale facoltà tornerebbe a vantaggio dello stesso esecutore testamentario, il quale, in sede di rendiconto, potrà fornire più agevolmente il rendiconto della propria attività sulla base della consistenza iniziale dei depositi di denaro.