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Articolo 593 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Figli naturali non riconoscibili

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 593 Codice Civile

Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151

[Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall'articolo 279, non possono singolarmente ricevere per testamento piu della meta di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi. L'eccedenza e ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso, complessivamente ricevere piu del terzo dell'eredita.

Se al testatore sopravvive il coniuge , i figli non riconoscibili non possono ricevere piu del terzo dell'eredita.

L'eccedenza e attribuita al coniuge.

I discendenti legittimi hanno facolta di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non riconoscibili.

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e 252, terzo comma.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

289 L'art. 593 del c.c. pone limitazioni alla capacità dei figli naturali non riconoscibili. le cui filiazione risulta a norma dell'art. 279 del c.c.. Nella precedente formulazione l'articolo stabiliva che le stesse limitazioni si applicavano ai figli adulterini riconoscibili con decreto reale (art. 252), rendendo possibile il dubbio che l'incapacità ricorresse anche quando questi fossero stati riconosciuti. Ho pertanto modificato, in sede di coordinamento, la dizione dell'articolo ín modo che ne risulti chiaro che il trattamento dei figli non riconoscibili non si estende agli adulterini, quando ne sia avvenuto il riconoscimento nelle forme ammesse dall'art. 252 quarto comma. Ho pure completato la disciplina dell'ipotesi prevista nel primo comma dell'articolo, introducendo un limite ulteriore alla capacità di ricevere dei figli non riconoscibili. Avendo infatti considerato che in presenza di un solo figlio legittimo, i figli non riconoscibili, se in numero superiore a due, avrebbero complessivamente assorbito tutta la disponibile, ossia metà del patrimonio, e quindi più di quanto avrebbero potuto ricevere se invece di un figlio legittimo vi fosse stato il coniuge, ho ritenuto necessario stabilire che in nessun caso il gruppo dei figli non riconoscibili possa ricevere più di un terzo dell'eredità: il che ho posto in maggior rilievo nel testo coordinato. Ho inoltre precisato che l'eventuale eccedenza delle disposizioni, verificatasi a favore di uno o di ciascuno dei figli non riconoscibili, deve essere proporzionalmente ripartita fra i figli legittimi e i non riconoscibili, in modo da mantenere rapporto stabilito dallo stesso primo comma, e da escludere dal concorso su tale eccedenza i figli naturali riconosciuti, di fronte ai quali i non riconoscibili non sono, neppure parzialmente, incapaci. La stessa lacuna ho colmata nel secondo comma dell'articolo in oggetto, attribuendo l'eccedenza al coniuge ed escludendo così ascendenti e fratelli, i quali non devono beneficiare del limite alla capacità dei figli non riconoscibili, posto solo in relazione al coniuge. Ho respinto l'emendamento proposto in ordine alla facoltà dei discendenti legittimi di pagare la porzione spettante ai figli non riconoscibili in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima, per i motivi esposti a proposito dell'analoga disposizione in sede di successione ab intestato. Ho inoltre chiarito, invertendo l'ordine del terzo e del quarto comma del testo precedente, che la stessa facoltà spetta nei confronti dei figli naturali riconoscibili con decreto reale.

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