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Articolo 2621 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Non punibilitā per particolare tenuitā

Dispositivo dell'art. 2621 ter Codice Civile

(1)Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt 2621 e 2621 bis.

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 10, L. 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14 giugno 2015.

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