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Articolo 2506 quater Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Effetti della scissione

Dispositivo dell'art. 2506 quater Codice Civile

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504 bis.

Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

Ratio Legis

La ratio della norma è principalmente quella di tutelare i creditori rispetto ad un'operazione straordinaria in grado di incidere sensibilmente sulla consistenza della garanzia patrimoniale generica.

Spiegazione dell'art. 2506 quater Codice Civile

La norma stabilisce che la scissione ha effetto dal momento in cui si è provveduto all'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel registro delle imprese. Da tale momento le società risultanti dalla scissione subentrano nei diritti e negli obblighi ad esse trasferiti e precedentemente intestati alla scissa.

Al fine di evitare operazioni straordinarie volte unicamente a diminuire la garanzia patrimoniale in favore dei creditori, è sancita la responsabilità solidale tra le società nei confronti dei creditori della scissa, qualora la società cui sia stato trasferito il debito non vi abbia adempiuto (responsabilità sussidiaria).

Massime relative all'art. 2506 quater Codice Civile

Cass. civ. n. 4455/2016

Nel caso di scissione di società, l'art. 2504 decies, comma 2, c.c. (applicabile "ratione temporis", oggi art. 2506 quater, comma 3, c.c.) va interpretato nel senso che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest'ultima trasferito o mantenuto. Tali debitrici solidali, peraltro, sono tenute con modalità diverse: da un lato, infatti, la responsabilità della società scissa, presupponendo che il credito da far valere sia rimasto insoddisfatto, postula solo la previa costituzione in mora della società beneficiaria (cd. "beneficium ordinis"), non anche la sua preventiva escussione; dall'altro, esclusivamente la società cui il debito è trasferito o mantenuto risponde dell'intero debito, mentre la società scissa risponde nei limiti della quota di patrimonio netto rimastale al momento della scissione e, dunque, disponibile per il soddisfacimento dei creditori, atteso che la suddetta disposizione tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali per l'ipotesi di scissione, non anche ad accrescerle.

Cass. civ. n. 26043/2013

Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia negativo, si realizza un'ipotesi di scissione cosiddetta negativa, da ritenersi non consentita, in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e, conseguentemente, non potrebbe aversi una distribuzione di azioni, fermo restando che, l'invalidità della scissione non può essere pronunciata dopo il decorso, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione e dopo l'iscrizione dell'ultimo atto della scissione nel medesimo registro. Ne consegue che, in tale evenienza, si producono gli effetti previsti dall'art. 2506 quater, terzo comma, cod. civ. e, pertanto, l'insolvenza della società scissa e della società beneficiaria deve essere valutata separatamente, avuto riguardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società e tenendo presenti i limiti di responsabilità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transitate nel patrimonio della società beneficiaria e alle obbligazioni rimaste nel patrimonio della società scissa.

Cass. civ. n. 15088/2001

In caso di scissione di una società l'art. 2504 decies c.c. prevede la responsabilità solidale, per il debito della medesima, di tutte le società beneficiarie della scissione, sia preesistenti che di nuova costituzione, ma, mentre la società a cui secondo il progetto di scissione (art. 2504 octies c.c.) il debito fa carico risponde illimitatamente, le altre società rispondono nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto, e solo in via sussidiaria, ove la società preventivamente escussa non abbia adempiuto; tale limite di responsabilità, fatto valere nei confronti del creditore della società scissa che agisce per l'adempimento del debito, si configura come un'eccezione, ed è pertanto proponibile per la prima volta in appello a norma dell'art. 345 c.p.c. nel testo preriformato, ancora applicabile ai processi in corso che siano stati introdotti prima del 30 aprile 1995.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2506 quater Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. C. chiede
giovedì 02/11/2023
“Vorrei un parere circa l'applicabilità dell'art. 1310 nel caso di scissione parziale di società (srl) con costituzione di nuova società. Nello specifico per debiti non presenti nella contabilità della scissa vorrei sapere su tutti gli atti posti nei confronti della scissa siano idonei a interrompere un eventuale prescrizione della responsabilità solidale della beneficiaria, posto che sono trascorsi oltre nove anni dalla data di scissione.”
Consulenza legale i 09/11/2023
L’art. 1310 del c.c. dispone che gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dal creditore verso uno dei condebitori solidali raggiungono l'effetto interruttivo anche verso gli altri; l'atto interruttivo della prescrizione proveniente da uno dei creditori solidali verso il comune debitore giova anche agli altri concreditori.

Ai sensi dell’2506 bis, comma 3, del c.c., degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto di scissione, rispondono in solido: le società beneficiarie nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa; la società scissa e le società beneficiarie se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale.
In ogni caso, la responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.
In altri termini, la responsabilità solidale e sussidiaria della società beneficiaria di una scissione parziale per debiti rimasti in capo alla scissa, già infruttuosamente escussa, è limitata al valore effettivo del patrimonio che le è stato assegnato, corrispondente non a quello contabile, bensì al valore rettificato, ottenuto calcolando le attività a valori correnti e non storici (Trib. Milano, 22 luglio 2013).
Quando dal progetto di scissione non sia desumibile a quale tra le società beneficiarie debba far carico un debito della società scissa (che, nella fattispecie, aveva conservato parte del suo patrimonio), rispondono in solido tutte le società, senza che le prime possano eccepire il beneficio della previa escussione della seconda, dovendo essere rispettato soltanto il limite costituito dal valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna di esse (Trib. Torino, 21 luglio 2009).

Infine, viene in considerazione l’art. 2506 quater del c.c., il quale al comma 3 afferma che ciascuna società è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto.

Tanto premesso, posta la responsabilità solidale della società beneficiaria per i debiti della società scissa (compresi quelli non desumibili dalla contabilità della stessa, purché sussistenti al momento della scissione), si applica l’art. 1310 del c.c..
Di conseguenza, gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dal creditore nei confronti della scissa raggiungono l'effetto interruttivo anche verso la beneficiaria, responsabile in solido.
Per quanto concerne il termine prescrizionale, questo può variare in funzione della materia e della provenienza del credito; la prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 del c.c. è decennale.
Si rammenti, peraltro, che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 del c.c.).

Anna B. chiede
lunedì 08/06/2020 - Lombardia
“Buongiorno,
desideravo sottoporre alla vostra attenzione un quesito.

I fatti:
1. Nel 2008 la società immobiliare “ALFA srl” stipula un contratto di locazione per un appartamento della durata di 4+4 anni.
2. Dopo un periodo senza problemi l’inquilino inizia a pagare i canoni di propria competenza in modo saltuario.
3. La società ALFA invia all’inquilino più comunicazioni affinché egli adempia al pagamento dei canoni inevasi di propria spettanza (che nel frattempo comunque lievitano fino a raggiungere un debito ad oggi di oltre 16.000 euro), fino ad arrivare a febbraio 2020 in cui la società ALFA formalizza la volontà di disdetta del contratto alla sua naturale scadenza prevista per fine agosto p.v.
4. A maggio u.s. la società ALFA finalizza un’operazione straordinaria di scissione e l’immobile a cui fa capo il contratto di locazione viene assegnato ad una nuova beneficiaria (“BETA srl”).
5. Pochi giorni dopo, BETA riceve comunicazione dall’inquilino che questi intende lasciare libero l’immobile per fine giugno anziché fine agosto, facendo finta di niente riguardo al proprio debito (forse perché pensa che BETA non ne sia al corrente, dato che costei ancora non gli ha formalizzato nulla in merito).

Quesito:
Come deve comportarsi la società BETA che si è vista assegnataria dell’immobile nei confronti dell’inquilino moroso, perché non perda il credito che gli è stato ascritto in bilancio nell’operazione di scissione, anche in ragione del fatto che egli chiede di potersene andare con due mesi di anticipo sulla naturale scadenza del contratto?

P.S.: BETA è in possesso dei vari solleciti di pagamento che la società ALFA ha inviato al cliente moroso nel corso del tempo.

Grazie e cordiali saluti

Anna B.”
Consulenza legale i 13/06/2020
L’operazione di scissione intervenuta tra la società Alfa e Beta, per quanto risulta dal quesito, si basava su un progetto di scissione, che prevedeva il trasferimento – quale elemento patrimoniale – dell’immobile e del contratto di locazione di detto immobile.

La conseguenza di quanto sopra sarebbe la successione della società Beta quale nuovo locatore nel rapporto locatizio con il conduttore moroso.

Alla luce dell’intervenuta successione nel contratto locatizio da parte della società Beta, quest’ultima potrà esercitare tutti i diritti in capo al precedente locatore (società Alfa), ovvero richiedere il pagamento dei canoni scaduti con un procedimento ingiuntivo ex art. 633 del c.p.c.

Anonimo chiede
venerdì 30/10/2015 - Puglia
“Buongiorno,
Vi chiedo parere in tema di scissione parziale di società con trasferimento di immobile.
Vorrei sapere se l’atto di scissione parziale con costituzione di nuova società avente per oggetto il trasferimento di un'unita immobiliare trascritto regolarmente presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 2506 quater c.c. ma non trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari art. 2643, può comunque essere opposto ai terzi a norma del combinato disposto degli artt. 2505 ter. 2488 e 2193 c.c.
e in forza del noto principio l'ex specialis derogat generali!?
Il registro delle imprese costituisce pubblicità dichiarativa?”
Consulenza legale i 05/11/2015
Gli art. 2643 ss c.c. disciplinano l'istituto della trascrizione. Tra le funzioni che essa assolve la più importante è quella di pubblicità dichiarativa (art. 2644 del c.c.): si dice, infatti, che l'atto trascritto è opponibile ai terzi nell'eventuale conflitto tra più acquirenti sul medesimo bene (v. Cass. 19058/2003). Gli atti in relazione ai quali è realizzata questa funzione sono individuati dall'art. 2643 del c.c. attraverso un'elencazione considerata tassativa.

Le conseguenze della tassatività sono che: se vengono trascritti atti diversi da quelli elencati la trascrizione non rileva per l'effetto menzionato; la notizia che si acquisisce, con qualsiasi altro mezzo, di un atto non trascritto è priva di effetti ai fini della disciplina in esame, cioè la trascrizione non ammette equivalenti (Cass. 4529/1999; Cass. 4508/1980).

Di conseguenza, rispetto alla questione sottoposta, la trascrizione ex art. 2643 del c.c. non può essere sostituita dall'iscrizione nel registro delle imprese. Inoltre, ex art. 2506 quater del c.c., l'iscrizione determina l'effetto della scissione, cioè ha funzione di pubblicità costitutiva, non dichiarativa. Rispetto ad altre vicende l'iscrizione ha, invece, funzione di pubblicità dichiarativa della vicenda stessa.

Pertanto si deve verificare se è necessario che l'atto di scissione parziale con costituzione di nuova società (scissione parziale in senso stretto) venga trascritto a causa del trasferimento di immobile che prevede.

Si premette che le considerazioni che seguono riguardano anche il fenomeno della fusione (art. 2501 ss c.c.), in quanto concettualmente simile alla scissione.

La necessità di trascrizione dell'atto di scissione sorge se si ritiene che esso abbia efficacia traslativa. In tema, nel dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale, si fronteggiano due tesi.

La c.d. tesi traslativa: entrambe fusione e scissione sono vicende traslative. Di conseguenza l'atto di fusione o scissione che preveda il passaggio di proprietà di un immobile deve essere trascritto.
Tale tesi è stata dominante nella giurisprudenza sia in relazione alla fusione che alla scissione, fino ad una sentenza della Cassazione che, in tema di fusione, ha invertito la rotta: infatti Cass. S.U. ordinanza n. 2637/2006 ha stabilito che la fusione non realizza una successione tra patrimoni (con traslazione dei beni) ma una mera modificazione dello stesso soggetto (tesi modificativa). La sentenza si basa, essenzialmente, sulle norme in materia così come modificate dalla riforma del diritto societario (d. lgs. 6/2003) ed applicabili alle operazioni posteriori alla riforma (v. art. 2504 bis del c.c.); la conseguenza è che anche se l'operazione coinvolge immobili non è necessaria la trascrizione.

La tesi modificativa è stata poi ripresa anche dalla giurisprudenza successiva in tema di fusione (Cass. 14526/2006) e trasformazione di società (Cass. 28826/2006; Cass. 9569/2007).

L'ordinanza Cass. S.U. n. 2637/2006, invece, non riguarda la scissione.
In tema di scissione la Cassazione ha sostenuto la tesi traslativa (Cass. 5874/2012; Cass. 30246/2011). Però tali pronunce sono state rese in relazione all'art. 2504septies c.c.: questa disposizione, che parlava in modo esplicito di "trasferimento", non è stata riproposta dalla riforma del 2003.
Altre pronunce hanno applicato la tesi modificativa (Tribunale Udine, 27/09/1994) e dello stesso avviso è la dottrina maggioritaria.

Sulla base delle informazioni fornite si può concludere nel senso che la trascrizione di cui all'art. 2643 del c.c., se ritenuta necessaria, non ammette equivalenti. Tuttavia è dibattuta la necessità che si proceda a trascrizione in tema di scissione, perché è dibattuta la natura giuridica della scissione tra chi vi vede una traslazione da un soggetto ad un altro e chi una mera vicenda modificativa del medesimo soggetto.