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Articolo 2501 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Progetto di fusione

Dispositivo dell'art. 2501 ter Codice Civile

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione(1), dal quale devono in ogni caso risultare:

  1. 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione [2249, 2250];
  2. 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
  3. 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro [2436, 2440];
  4. 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
  5. 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili [2350];
  6. 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
  7. 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni [2348];
  8. 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione(2).

Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

Note

(1) E' ostativa all'omologazione la difformità della delibera di approvazione rispetto al progetto di fusione, che rappresenta il momento di avvio dell'intero procedimento nonché elemento centrale.
Pertanto, in caso di variazione da parte dell'assemblea, la procedura dovrà ricominciare da capo.
(2) Comma così sostituito dall'art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.

Ratio Legis

Il progetto di scissione risponde ad una funzione informativa dei soci e dei terzi.

Spiegazione dell'art. 2501 ter Codice Civile

Il procedimento di fusione si articola in tre fasi:
  1. il progetto di fusione;
  2. la decisione di fusione;
  3. l'atto di fusione.
La fase del progetto di fusione consta di tutti gli adempimenti che precedono la decisione di fusione.
Il progetto di fusione è redatto dall'organo amministrativo ed è unico per tutte le società partecipanti alla fusione.
Il contenuto del progetto anticipa il dispositivo della delibera di fusione, per cui i requisiti indicati nella norma sono quelli necessari ai quali se ne possono aggiungere altri in sede di delibera.
L'atto costitutivo di cui parla la norma in realtà deve intendersi la disciplina normalmente contenuta nello statuto.
Il rapporto di cambio delle azioni o quote è il rapporto per il quale saranno assegnate, ai socie delle società che si estinguono, le azioni o quote della nuova società.
È previsto l'eventuale conguaglio in danaro: la ratio del conguaglio è quella di evitare la formazione dei resti. Tale conguaglio è a carico della incorporante ed è a favore di tutti i soci della incorporata, non essendo possibile prevederlo favore dei singoli soci. Il conguaglio non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate, in quanto altrimenti si potrebbe ridurre eccessivamente la partecipazione proporzionale dei soci che lo ricevono, sino, addirittura, ad estrometterli dalla società risultante dalla fusione (CAMPOBASSO).
Per quanto riguarda i possessori di azioni speciali, è possibile che vi saranno due rapporti di cambio: uno per le azioni ordinarie ed uno per le azioni speciali che tenga conto dei diritti particolari della categoria.

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nei registri delle imprese dei luoghi ove hanno sede tutte le società partecipanti alla fusione, non nel registro delle imprese del luogo in cui avrà sede la società risultante dalla fusione propria.

Tra l'iscrizione del progetto e la decisione di fusione devono intercorrere almeno 30 giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. Non è possibile rinunciare al deposito nel registro delle imprese, ma solo al termine per il deposito stesso.

Massime relative all'art. 2501 ter Codice Civile

Cass. civ. n. 3193/2013

Il termine dilatorio di un mese, previsto dall'art. 2501 bis c.c. (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6), che deve intercorrere tra la pubblicazione del progetto di fusione e la relativa delibera di approvazione, č dettato dalla legge nell'interesse esclusivo dei soci, i quali pertanto possono rinunciarvi. Ne consegue che legittimamente una societā commerciale, nell'epoca in cui le era consentito utilizzare il disavanzo di fusione per compensare eventuali plusvalenze (e cioč prima dell'entrata in vigore dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), poteva approvare la delibera di fusione senza attendere il suddetto termine, a nulla rilevando che, ove esso fosse stato rispettato, la societā incorporante a causa di sopravvenute modifiche normative non avrebbe potuto trarre alcun beneficio fiscale dall'operazione di fusione.

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