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Articolo 2501 sexies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Relazione degli esperti

Dispositivo dell'art. 2501 sexies Codice Civile

Uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

  1. a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
  2. b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409 bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(1).

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale(2) del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci(3) e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione(4).

Note

(1) Il secondo periodo è stato modificato dall'art. 37, comma 32 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(2) La nomina dell'esperto incaricato a redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio è affidata al tribunale qualora le società partecipanti non siano concordi sulla nomina dello stesso.
(3) La relazione degli esperti è uno strumento di valutazione posto ad esclusiva tutela degli interessi dei soci; ne consegue che possa essere omessa solo con il consenso unanime di tutti.
(4) Comma inserito dall'art. 1 D. Lgs. 13 ottobre 2009, n. 147.

Ratio Legis

La relazione degli esperti ha la funzione informativa dei soci e dei terzi, infatti non è prescritta per il caso di incorporazione di società interamente partecipata dall'incorporante.

Spiegazione dell'art. 2501 sexies Codice Civile

Il legislatore richiede un parere da parte di un soggetto neutrale.
Contenuto della relazione degli esperti sono la congruità del rapporto di cambio e il parere circa l'adeguatezza e il metodo seguito dall'organo amministrativo nel fissare il rapporto medesimo.
Gli esperti, quindi, non fissano il rapporto di cambio, che è compito esclusivo dell'organo amministrativo. Ne consegue che la relazione degli esperti non è vincolante per l'assemblea, né impedisce la prosecuzione dell'operazione anche se contiene parere negativo.

Competente alla nomina degli esperti è il tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante.

In caso di esperti comuni a più società si ritiene ammissibile una relazione congiunta.

Agli esperti è affidata la relazione di stima del patrimonio della società.
La norma costituisce applicazione del principio generale per cui alla fusione che comporta trasformazione si applica non solo la disciplina della fusione ma anche quella della trasformazione (2500 bis, 2°comma). Tale norma è inderogabile in quanto posta nell'interesse dei terzi
La relazione di stima del patrimonio delle società di persone non è sempre necessaria, ma solo nelle ipotesi nelle quali il patrimonio sia imputato a capitale.
La relazione di stima è necessaria in caso di fusione mediante costituzione di una nuova società e di fusione per incorporazione in cui la società incorporante aumenti il proprio capitale. Invece non è necessaria ove la fusione per incorporazione si attui senza aumento di capitale (BOGGIALI-RUOTOLO-TRIMARCHI).

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