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Articolo 2501 septies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Deposito di atti

Dispositivo dell'art. 2501 septies Codice Civile

Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni(1) che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:

  1. 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies;
  2. 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
  3. 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501 quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501 quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale(2).

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa(3).

Note

(1) Il termine mensile è derogabile, atteso che è posto nell'esclusivo interesse dei soci, e come tale è rinunciabile con il consenso unanime degli stessi.
(2) Il numero 3) è stato sostituito dall'art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.
(3) Periodo aggiunto dall'art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.

Ratio Legis

Scopo della norma è consentire ai soci di assumere, prima dell'assemblea convocata per deliberare la fusione, tutti i dati e le informazioni necessari ai fini di una consapevole partecipazione alla deliberazione stessa.

Spiegazione dell'art. 2501 septies Codice Civile

I documenti elencati dalla norma vanno tutti depositati presso la sede di ciascuna società partecipante alla fusione.
Non è possibile rinunciare al deposito presso le sedi sociali, ma solo al termine per il deposito stesso, perché detto deposito ha una rilevanza che trascende dal mero interesse dei soci, dipendendo da esso la data di aggiornamento della situazione patrimoniale di fusione ex art. 2501 quater.
La rinuncia può essere fatta sia prima, sia durante l'assemblea (MAGLIULO).
Relativamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi si deve precisare che:
  1. si tratta dei conti annuali approvati dalle assemblee;
  2. qualora partecipino società con meno di tre anni di vita, il deposito riguarda comunque i bilanci degli ultimi esercizi chiusi;
Il deposito presso la sede sociale non può precedere il deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese e non può seguirlo di oltre 4 mesi.
Il termine di 30 giorni va riferito al periodo di tempo corrente tra il deposito dell'ultimo documento e la prima convocazione dell'assemblea.

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