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Articolo 2500 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Trasformazione di società di persone

Dispositivo dell'art. 2500 ter Codice Civile

Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343 ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343 ter, il terzo comma del medesimo articolo(1).

Note

(1) Comma sostituito dall'art. 20, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

Ratio Legis

La norma disciplina la trasformazione di società di persone in società di capitali, altrimenti detta trasformazione omogenea progressiva, sovvertendo la regola per cui, nelle società di persone, le modifiche del contratto sociale debbano essere adottate all'unanimità.

Spiegazione dell'art. 2500 ter Codice Civile

La trasformazione di società di persone, anche unipersonale, in società di capitali è decisa con il voto favorevole della maggioranza dei soci, determinata però sulla base delle rispettive quote di partecipazione agli utili.
Al fine di favorire la trasformazione progressiva, la disciplina deroga pertanto al principio che impone l'unanimità dei consensi, sancito all'art. 2252 c.c.
La norma fa in ogni caso salva la diversa disposizione del contratto sociale, che può disporre l'assunzione della decisione all'unanimità, purché si tratti di clausola specifica e non generica.

In virtù della portata derogatoria di una simile regola, il legislatore ha attribuito ai soci dissenzienti, astenuti o assenti il recesso.
È discusso tuttavia se al recesso si applichi la disciplina delle società di persone o delle società di capitali. La tesi prevalente afferma che il momento a cui fare riferimento per il diritto di recesso è quello dell'assunzione della decisione e non quello della dichiarazione di recesso, derivandone l'applicazione della disciplina dettata per le società di persone.

La norma infine prevede che il valore del capitale sociale debba essere determinato sulla scorta del valore effettivo del patrimonio della società di partenza, risultante da un'apposita relazione di stima, analoga a quella prevista per i conferimenti in natura. La previsione mira dunque a tutelare gli interessi dei soci e dei terzi/creditori della società, affinché il valore del capitale sociale corrisponda al valore effettivo dei beni imputati a capitale in sede di trasformazione (fatto salvo che non vi è l'obbligo per quest'ultima società di imputare ogni risorsa preesistente).

Massime relative all'art. 2500 ter Codice Civile

Cass. civ. n. 9569/2007

Il principio secondo cui la trasformazione di una società di persone in società di capitali non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra una mera mutazione formale di un'organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità, trova applicazione anche al fenomeno inverso (trasformazione, c.d. regressiva, di società di capitali in società di persone), ed anche ai mutamenti intervenuti nell'ambito di ognuno dei due tipi di società, come nell'ipotesi di trasformazione di una società in accomandita semplice in una società che, essendo rimasta ferma l'identità e l'integrità dell'impresa commerciale già gestita nella forma precedente, deve qualificarsi come irregolare, ancorché nel relativo atto sia stata qualificata "semplice", dovendo escludersi, in ogni caso, la possibilità di equiparare il soggetto risultante dalla trasformazione ad una persona fisica, in quanto tale assimilazione comporterebbe uno stravolgimento dei principi che regolano la diversità dei soggetti di diritto e dei relativi statuti. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 17 Maggio 2000).

Cass. civ. n. 26826/2006

La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto; essa comporta, in particolare, soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali facenti capo alla originaria organizzazione societaria. Pertanto, la circostanza che nell'atto introduttivo dell'impugnazione sia stata indicata come parte istante la società anteriore alla trasformazione è ininfluente, purché non induca incertezza sull'identificazione della parte impugnante e l'impugnazione sia stata proposta da procuratore dotato di "ius postulandi" per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante all'epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società. (Nella specie, la Corte, sulla scia del principio come sopra affermato, ha ritenuto in concreto ininfluente che nel ricorso per cassazione figurasse come istante la precedente società, in quanto proprio il controricorrente, nel contestare la validità e l'ammissibilità dell'iniziativa avversaria, aveva richiamato la "trasformazione", mostrando di averne piena contezza). (Rigetta, App. Lecce, 31 Gennaio 2002).

Cass. civ. n. 16500/2004

In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie, uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria; ne consegue che il rapporto di lavoro dipendente iniziato con il primo soggetto prosegue con il secondo, e comporta la responsabilità della società di persone per tutti gli obblighi derivanti da tale rapporto di lavoro.

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