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Articolo 2444 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Iscrizione nel registro delle imprese

Dispositivo dell'art. 2444 Codice Civile

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito(1).

Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.

Note

(1) La delibera di aumento di capitale sociale non comporta automatica modifica dello statuto fintantoché non sia stato sottoscritto l'intero capitale deliberato.

Ratio Legis

L'iscrizione nel registro delle imprese ha funzione di pubblicità costitutiva.

Spiegazione dell'art. 2444 Codice Civile

La norma impone l'obbligo di deposito ai soli amministratori ma, nel caso di loro inerzia, il deposito dovrà essere effettuato dai sindaci.
I trenta giorni decorrono dal completamento delle sottoscrizioni, se avvenuto prima del termine di cui all'art. 2439, ovvero da tale data.
In caso di aumento dichiarato scindibile si ammette la possibilità di attestazioni intermedie con il progredire delle sottoscrizioni, sempre che nella deliberazione di aumento si sia prevista l'efficacia immediata di queste.
Non si ritiene necessario il deposito dell'attestazione quando l'aumento sia stato sottoscritto integralmente nel corso dell'assemblea e di ciò sia stato dato atto nel verbale. L'iscrizione del verbale soddisferebbe già, in tal caso, l'esigenza di pubblicità richiesta dalla norma.
Tra gli atti in cui la menzione non è consentita, prima del deposito dell'attestazione, rientra anche il bilancio, mentre non vi rientra lo statuto, ma soltanto quando risulti che la sottoscrizione dell'aumento sia stata contestuale alla sua deliberazione o quando sia specificato che si tratta di aumento soltanto deliberato.

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