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Articolo 2443 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Delega agli amministratori

Dispositivo dell'art. 2443 Codice Civile

Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436.

Se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di cui all'articolo 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto di cui all'articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo 2343 ter, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all'articolo 2343 quater, terzo comma. Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la dichiarazione prevista dall'articolo 2343 quater, terzo comma, lettera d)(1).

Note

(1) Comma inserito dall'art. 1, D. Lgs. 29 novembre 2010, n. 224.

Ratio Legis

La norma rimette agli amministratori la scelta del momento più adatto per l'aumento di capitale.

Spiegazione dell'art. 2443 Codice Civile

La competenza dell'assemblea con riferimento all'aumento del capitale non ha carattere inderogabile: mediante apposita previsione statutaria, introdotta anche successivamente l'iscrizione della società nel registro delle imprese, i soci possono infatti attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale.
In ogni caso la delega all'aumento deve rispettare due limiti posti dal legislatore:
1) la delega deve indicare l'ammontare massimo dell'aumento che può essere deliberato dal c.d.a.;
2) la delega può avere efficacia limitata ai cinque anni dall'iscrizione della società o della modificazione dello statuto nel registro delle imprese. Una volta scaduto il termine non è possibile la proroga della delega, ma l'assemblea potrà concedere una nuova delega.

Si ritiene che, oltre all'aumento oneroso, sia delegabile anche l'aumento gratuito del capitale.

Qualora gli amministratori siano investiti della facoltà di aumentare il capitale sociale, essi potranno procedere anche all'aumento con esclusione/limitazione del diritto d'opzione, rispettando le formalità previste dal 6° comma dell'art. 2441.

Il verbale della deliberazione degli amministratori deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

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