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Articolo 2394 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali

Dispositivo dell'art. 2394 bis Codice Civile

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.

Ratio Legis

L'attribuzione al curatore della legittimazione all'esercizio delle azioni di responsabilità è da spiegarsi nella perdita della legittimazione sostanziale e processuale della società in esito alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (o delle altre procedure concorsuali citate dalla disposizione).

Spiegazione dell'art. 2394 bis Codice Civile

Nell’ambito della liquidazione giudiziale, dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa le azioni di responsabilità ex art. 2393, 2393 bis, 2394 devono essere esercitate, cumulativamente, dal commissario giudiziale. La norma non delinea dunque un’azione autonoma ed indipendente rispetto a quelle disciplinate dagli articoli precedenti, che continueranno ad essere soggette alle relative discipline.
Il danno risarcibile non può automaticamente identificarsi nella differenza fra attivo e passivo fallimentare, dovendosi applicare le regola sul nesso di causalità materiale. Ciò è possibile se il dissesto economico della società ed il conseguente fallimento si siano verificati per fatto imputabile agli organi sociali.

Massime relative all'art. 2394 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 1641/2017

Il curatore fallimentare è legittimato, tanto in sede penale, quanto in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione della “par condicio creditorum”.

Cass. civ. n. 11155/2012

Qualora il curatore fallimentare di una società di capitali eserciti l'azione di responsabilità verso l'ex amministratore imputato di "mala gestio" (nella specie, per violazione del divieto di nuove operazioni dopo la perdita del capitale sociale), il mancato rinvenimento della contabilità d'impresa non determina in modo automatico che l'ex amministratore risponda della differenza tra l'attivo e il passivo accertati in sede fallimentare, potendo il giudice di merito applicare il criterio differenziale soltanto in funzione equitativa, attraverso l'indicazione delle ragioni che non hanno permesso di accertare gli specifici effetti pregiudizievoli della condotta e che rendono plausibile ascrivere al convenuto l'intero sbilancio patrimoniale.

Cass. civ. n. 13465/2010

Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna non è legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del consorzio, l'azione di responsabilità eventualmente spettante a coloro che vantino pretese creditorie a valere sul fondo consortile e lamentino l'incapienza di questo, ovvero abbiano subito danni diretti per essere stati fuorviati dalla violazione dei criteri legali che presiedono alla redazione della situazione patrimoniale del consorzio, restando questa un'azione risarcitoria individuale nella titolarità di ciascun singolo creditore nei confronti dell'amministratore del consorzio, che è soggetto diverso dal fallito, e che non è, egli stesso, fallito. Invero, i consorzi, pur quelli con attività esterna, costituiscono enti ben diversi dalla società per azioni, sia dal punto di vista strutturale, sia per le finalità in relazione alle quali operano, e sia per il modo di essere della loro base economico-finanziaria, con conseguente impossibilità di un'applicazione analogica dell'azione di responsabilità dei creditori sociali contemplata dall'art. 2394 c.c. e, per l'ipotesi di fallimento, dal successivo art. 2394 bis c.c..

Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna non è legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del medesimo consorzio, l'azione di responsabilità extracontrattuale per lesione dei diritti di credito, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non trovando nel patrimonio del consorzio la titolarità di un'azione di responsabilità già spettante all'ente (dato che per l'art. 2608 c.c. gli amministratori rispondono verso i consorziati e non verso il consorzio), e non potendo invocare una norma speciale che gli attribuisca, sul modello dell'art. 2394 (ora 2394 bis) c.c., il potere di agire per conto dei creditori nei confronti di un soggetto diverso dal fallito, né potendo a tal fine giovarsi dell'art. 146 della legge fall., perché la speciale disciplina del capo X della legge fallimentare è circoscritta all'ipotesi di fallimento di società, onde sarebbe arbitrario riferirla anche alla diversa figura del consorzio.

Cass. civ. n. 13413/2010

Il curatore fallimentare è legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 della legge fall. in correlazione con l'art. 2393 c.c., nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele, in quanto, ai sensi dell'art. 2055 c.c., se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, sotto il profilo dell'efficienza causale delle singole condotte, sorge a carico delle stesse un'obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per l'intero, anche ad un solo responsabile.

Cass. civ. n. 17033/2008

Il curatore del fallimento, quando agisce ai fini della reintegrazione del patrimonio del fallito, esercita un'azione di massa e svolge un'attività distinta ed autonoma rispetto a quella che avrebbe potuto svolgere il fallito stesso, ponendosi perciò necessariamente nella posizione di terzo. Allorché egli eserciti l'azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita (art. 146, secondo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), secondo le norme degli artt. 2392 e 2393 del c.c., il contenuto delle azioni contemplate dai detti articoli diventa inscindibile, onde è irrilevante la questione relativa all'asserita conformità dell'operato (anche se illegittimo) dell'amministratore della società fallita alla volontà espressa dai soci del tempo, non essendo tale volontà opponibile al curatore.

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Pietro D. chiede
sabato 04/03/2017 - Sicilia
“Sono amministratore unico di una cooperativa sociale a r.l.. La cooperativa è' stata dichiarata fallita ed ha un debito complessivo di circa 500.000 euro in parte verso ex dipendenti ed in parte verso Riscossione Sicilia. A quali responsabilita' civili e penali sono soggetto?”
Consulenza legale i 11/03/2017
La cooperativa a responsabilità limitata è considerata a tutti gli effetti una società che – perseguendo fini di lucro che prevalgono sul fine mutualistico tipico delle cooperative – può essere soggetta a fallimento (così C. Cass., sez. I, 24/3/2014 n. 6385).

Essendo a responsabilità limitata, la cooperativa dichiarata fallita risponde solamente con il suo patrimonio. In altre parole, occorre tener separati il patrimonio della società fallita da quello del socio amministratore limitatamente responsabile (così l’art. 2462 c.c. in merito alla società a responsabilità limitata).

Detto ciò, le responsabilità di ordine civilistico che possono sorgere in capo agli amministratori sono disciplinate dagli artt. 2392 e 2394 c.c. che prevedono rispettivamente la responsabilità degli amministratori verso la società e verso i creditori sociali. Vi è anche una responsabilità verso i terzi, disciplinata dall’art. 2395 c.c. che però non è il caso che qui interessa. L’art. 2394 bis c.c. prevede infatti espressamente che, in caso di fallimento, le azioni “previste dagli articoli precedenti” (segnatamente, di responsabilità verso la società e verso i creditori sociali) spettano al curatore.

Scendiamo ora nel dettaglio.

L’art. 2392 c.c. disciplina la responsabilità verso la società, che si configura ogniqualvolta l’amministratore non abbia adempiuto i suoi doveri previsti dalla legge e dallo statuto. Si tratta della c.d. culpa in committendo: in altre parole, per poter essere chiamato a rispondere ai sensi dell’articolo in commento, Lei dovrebbe aver causato un danno alla società, provocato dall’inosservanza dei suoi doveri di amministratore oppure dalla mancata denunzia di fatti che sapeva essere pregiudizievoli per la società medesima.

L’art. 2394 c.c. disciplina invece la responsabilità verso i creditori sociali ogniqualvolta l’amministratore abbia compiuto qualche azione volta a colpire l’integrità del patrimonio sociale. Lei pertanto avrebbe dovuto distrarre il patrimonio sociale per non pagare (dolosamente o colposamente) i creditori della società. La peculiarità di questa responsabilità è data dal secondo comma, che la rende applicabile al caso di specie: tale azione è infatti riservata ai creditori “quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”, in altre parole quando la società si trovi in stato di insolvenza (come accade – giocoforza – nella procedura fallimentare).

Secondo la Corte di Cassazione, il curatore potrebbe convenire in giudizio l’amministratore della società fallita solo qualora egli abbia violato il dovere di diligenza nella gestione dell’impresa in modo così grave da far pensare che proprio a causa di queste l’intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore. Si deve, insomma, trattare di quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell’insolvenza (così C. Cass., 2/10/2015 n. 19733). In tal caso il danno da risarcire consisterà nella differenza tra passivo ed attivo fallimentare.
Pertanto, ove queste violazioni gravi non si siano verificate, sotto il profilo civile non saranno ravvisabili responsabilità.

Sotto il profilo penale, sono delineabili diversi fatti di reato. Si badi, per poter far sì che vi sia una responsabilità penale, occorre l’esistenza tanto degli elementi oggettivi quanto degli elementi soggettivi dei reati stessi: in caso contrario, nessun profilo di responsabilità penale è ravvisabile.

Si pensi, per esempio, al reato di falso in bilancio (art. 2621 c.c., che è stato reintrodotto come delitto solo nel 2015). Tale reato può essere compiuto solo da determinati soggetti (tra cui gli amministratori della società) e consiste tanto nell'esposizione di fatti materiali che non rispondono ad una concreta o veritiera realtà tanto nell'omissione di dati o di informazioni la cui comunicazione è prevista da disposizioni normative. Con esso, si tende a tutelare la veridicità, la chiarezza e la completezza delle informazioni relative all'esercizio dell'attività sociale, in linea con la funzione attribuita al bilancio dai principi ispiratori della sua disciplina.

Si pensi ancora ai reati di bancarotta semplice o fraudolenta (artt. 216 e 217 R.D. 267/1942), che possono essere commessi dall’imprenditore fallito che abbia distratto il patrimonio sociale al fine di non pagare le obbligazioni sociali.

La giurisprudenza di merito (Trib. Taranto, 25/6/2013 n. 1362) ha statuito che – per un caso di fallimento di una società cooperativa a responsabilità limitata – il socio non sia tenuto a pagare i debiti sociali, salvo diversa determinazione per l’assemblea. Tale precisazione vale però solo per i soci e non per gli amministratori, che hanno responsabilità (come visto) più pregnanti.
Si vede in questi casi come la responsabilità civile e quella penale possano viaggiare di pari passo.

Naturalmente, questa “carrellata” di ipotesi di responsabilità è puramente teorica: per aversi responsabilità civile e/o responsabilità penale occorre infatti che le fattispecie siano accadute in ogni loro elemento. In caso contrario, vale a dire in caso di mancato raggiungimento della prova, Lei potrà andare esente da ogni responsabilità. È bene altresì ricordare che è la società che risponde dei debiti sociali con il suo patrimonio, tranne nel caso in cui i soci e gli amministratori abbiano dolosamente occultato o distratto il patrimonio stesso: in tal caso vi possono essere profili di responsabilità personale.