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Articolo 2388 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Validità delle deliberazioni del consiglio

Dispositivo dell'art. 2388 Codice Civile

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione [2380 bis, 2381, 2405] è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto [2421, n. 4].

Il voto non può essere dato per rappresentanza [2372].

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

Ratio Legis

La norma, oltre a chiarire le modalità di assunzione delle decisioni del consiglio di amministrazione, detta una specifica disciplina sull'invalidità di suddette delibere, colmando una lacuna che caratterizzava il regime normativo precedente la riforma del diritto societario.

Spiegazione dell'art. 2388 Codice Civile

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate in esito ad un’apposita riunione del consiglio, non essendo ammissibile l’adozione del sistema basato sulla consultazione scritta.
Ciononostante, la norma consente agli amministratori di presenziare alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione, purché lo statuto ammetta una simile possibilità e si tratti di mezzo di comunicazione idoneo a consentire all’interessato una piena informazione circa gli argomenti discussi.

Ai fini dell’assunzione delle decisioni consiliari, la disposizione in commento fissa inoltre:
  • il quorum costitutivo del consiglio: per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori effettivamente in carica. E’ tuttavia consentito all’autonomia statutaria l’innalzamento di un simile quorum, seppur si dubiti della possibilità di imporre la partecipazione totalitaria;
  • il quorum deliberativo: il c.d.a. delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In questo caso si ritiene tuttavia che lo statuto possa stabilire quorum diversi, anche abbassando il quorum previsto dalla legge.


Il voto per rappresentanza è vietato per il carattere personale delle funzioni di amministratore, così come non è consentito quello per corrispondenza, in quanto è richiesta la presenza degli amministratori alla riunione, anche in forma telematica.
Il voto deve essere palese, per identificare coloro che possono impugnare la delibera. Neppure lo statuto può consentire riunioni consiliari a scrutinio segreto.

Le deliberazioni consiliari sono impugnabili nel caso in cui non siano conformi alla legge o allo statuto. La legittimazione attiva spetta unicamente agli amministratori assenti o dissenzienti e al collegio sindacale. Qualora tuttavia dall’attuazione della delibera possa derivare un danno diretto ai soci, anch’essi potranno impugnarla.

Seppure la norma discuta genericamente di “impugnazione”, si ritiene che essa regoli unicamente i casi di annullabilità della delibera e che, di conseguenza, non siano configurabili categorie di invalidità differenti (nullità; inesistenza).
L'invalidità delle delibere non pregiudica i diritti dei terzi acquistati in buona fede in virtù di atti esecutivi della delibera illegittima.

Massime relative all'art. 2388 Codice Civile

Cass. civ. n. 28359/2020

Anche nel regime precedente alla modifica dell'art. 2388, comma 4, c.c., intervenuta ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, le deliberazioni del consiglio di amministrazione contrastanti con la legge o con lo statuto potevano essere impugnate dai soci nel caso in cui si fosse configurata una lesione diretta dei loro diritti.

Cass. civ. n. 10188/2011

Le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell'associato, che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall'art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell'ordinamento.

Cass. civ. n. 15786/2000

Poiché il singolo socio è legittimato ad impugnare le delibere del consiglio d'amministrazione lesive dei suoi diritti e poiché all'impugnazione delle delibere del consiglio d'amministrazione è applicabile, in via analogica, la disciplina relativa all'impugnazione delle delibere assembleari, la disposizione dell'articolo 2377, terzo comma c.c. che opera tanto per l'annullamento che per la dichiarazione di nullità delle delibere è applicabile anche alle deliberazioni del consiglio d'amministrazione impugnate dal singolo socio, con la conseguenza che l'annullamento o la dichiarazione di nullità della delibera del onsiglio d'amministrazione ha effetto rispetto a tutti i soci.

Cass. civ. n. 12012/1998

La convocazione del Consiglio di amministrazione di una società di capitali deve essere apprezzata nella sua unità di atto a struttura procedimentale con destinatari plurimi, perciò riferita non ai singoli componenti individualmente considerati, ma all'insieme del collegio; ne consegue che quando la convocazione disposta dal presidente del consiglio di amministrazione, pur viziata per inosservanza di una norma statutaria (nella specie, mancato rispetto del termine libero di preavviso prescritto), sia valsa tuttavia ad assicurare la presenza nell'adunanza della maggioranza degli amministratori, si deve ritenere che le deliberazioni adottate dagli amministratori così convocati siano giuridicamente esistenti perché riferibili all'organo collegiale ed espressione della sua volontà, ancorché viziate dalle irregolarità della convocazione per difformità dallo specifico disposto statutario.

Cass. civ. n. 2850/1996

Le delibere del consiglio di amministrazione di una Spa possono essere impugnate anche dai soci, quando siano direttamente lesive dei loro diritti, in quanto i poteri degli amministratori sono circoscritti al campo della gestione e non possono estendersi al mutamento delle caratteristiche strutturali dell'impresa sociale, né possono riguardare la modifica o la soppressione dei diritti attribuiti ai singoli soci dalla legge o dall'atto costitutivo, alterandosi altrimenti le basi su cui si è costituita la società.

Cass. civ. n. 6834/1994

Con riguardo all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per sottovalutazione dell'attivo, l'interesse ad agire di un socio (nella specie, di società a responsabilità limitata) può derivare dalla mera possibilità di un danno economico derivante dalla quantificazione del valore patrimonale della sua partecipazione alla società, ancorché il danno non si sia ancora verificato.

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