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Articolo 2379 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sanatoria della nullitā

Dispositivo dell'art. 2379 bis Codice Civile

L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.

L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

Ratio Legis

In tema di delibere assembleari il legislatore disciplina la sanatoria delle nullità, a differenza della disciplina del diritto comune in base alla quale la nullità non può essere convalidata.

Spiegazione dell'art. 2379 bis Codice Civile

Le due ipotesi di sanatoria della nullità sono:
1) la mancata convocazione: chi dichiara il proprio assenso allo svolgimento dell'assemblea non può, successivamente, impugnare la delibera per tale motivo;
2) la mancanza del verbale: tale ipotesi può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva, quindi con verbale non contestuale (2375).
Non è prevista la possibilità di sanatoria qualora la deliberazione sia nulla per impossibilità o illiceità dell'oggetto.

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