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Articolo 2360 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni

Dispositivo dell'art. 2360 Codice Civile

È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Ratio Legis

Il divieto mira ad impedire che, attraverso una sottoscrizione reciproca (anche indiretta), le società possano far figurare un aumento di capitale fittizio, cui non corrisponda alcun effettivo aumento patrimoniale.

Spiegazione dell'art. 2360 Codice Civile

La norma presuppone l'esistenza di un accordo fra le società, ovvero che l'operazione di reciproca sottoscrizione sia concordata tra le medesime.
Ciononostante, l’applicabilità del divieto non sembra implicare la sussistenza di un preventivo rapporto di controllo o collegamento tra le società che hanno incrociato le sottoscrizioni, né dall’altro lato risulta necessario che il collegamento si instauri proprio in ragione delle reciproche sottoscrizioni.

La ratio sottesa alla disposizione è quella di garantire l’integrità e l’effettività del capitale sociale.

Rimangono tuttavia dei persistenti dubbi circa la possibilità di sottoscrivere reciprocamente le azioni nei limiti degli utili e delle riserve disponibili, dato che nel caso di specie non sussiste un pericolo di annacquamento del capitale sociale.
Inoltre, non sono del tutto chiarite le conseguenze che scaturiscono dalla violazione del divieto: sebbene la dottrina abbia ribadito il carattere imperativo della norma e la nullità delle operazioni di sottoscrizione reciproca, la giurisprudenza ha in taluni casi preferito discutere di annullabilità. Secondo un ulteriore orientamento, inoltre, la violazione non sarebbe idonea ad intaccare la validità dell’atto, dovendosi piuttosto applicare le norme che regolano la sorte delle azioni proprie sottoscritte dalla società in violazione dell’art. 2357 quater.

Il divieto opera anche se una o entrambe le società intervengono nell'operazione non direttamente ma per interposta persona o attraverso una società fiduciaria. Riguarda ogni ipotesi in cui, in virtù di un rapporto di gestione, un soggetto sottoscriva le azioni per conto della società, su cui è destinato a gravare l'onere economico finale della sottoscrizione.

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