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Articolo 2359 quater Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della societā controllante

Dispositivo dell'art. 2359 quater Codice Civile

Le limitazioni dell'articolo 2359 bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357 bis.

Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'articolo 2359 bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359 ter.

Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359 bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437 ter e 2437 quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Ratio Legis

La norma pone limiti all'acquisto della controllante da parte della controllata sostanzialmente coincidenti con quelli stabiliti per l'acquisto di azioni proprie (v. art. 2357 bis).
La ratio del limite degli utili e delle riserve mira ad evitare che gli amministratori della controllante possano, per il tramite della controllata, di fatto rimborsare i soci della controllante attingendo al capitale della controllata.

Spiegazione dell'art. 2359 quater Codice Civile

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria della società controllata.
La norma prevede l'ipotesi in cui il limite del quinto del capitale venga superato per effetto di circostanze sopravvenute, obbligando la controllante a ridurre il capitale entro tre anni, mediante annullamento di un corrispondente numero di azioni.
Nel caso in cui le azioni della controllante siano acquistate in violazione dei limiti di cui all'art. 2359 bis, l'acquisto resta valido, ma sorge l'obbligo per la controllata di procedere alla loro alienazione entro un anno. Le modalità di alienazione devono essere stabilite dall'assemblea ordinaria della controllata. Ove non si proceda all'alienazione delle azioni, l'assemblea straordinaria della controllante deve annullare le proprie azioni.

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