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Articolo 2359 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Acquisto di azioni o quote da parte di societā controllate

Dispositivo dell'art. 2359 bis Codice Civile

La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357(1).

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate(2).

Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Note

(1) L'art. 2357 nel porre il divieto, non assoluto, di acquistare o di detenere azioni proprie oltre il limite della quinta parte del capitale sociale, si riferisce non solo al controllo diretto tra società controllata e controllante, ma anche alle ipotesi di controllo di secondo grado o indiretto, realizzato tramite la partecipazione a catena di più società.
(2) Comma così sostituito dall'art. 1 D. Lgs. 29 novembre 2010, n. 2242

Ratio Legis

La norma richiama la disciplina dettata per l'acquisto di azioni proprie (v. art. 2357), ricorrendo le medesime esigenze di tutela del capitale sociale. Ed infatti, l'acquisizione di partecipazioni incrociate tra controllata e controllante comporta inevitabilmente il rischio di un indebito annacquamento del capitale sociale, oltre ad essere operazione che presta il fianco a condotte opportunistiche degli amministratori della controllante.

Spiegazione dell'art. 2359 bis Codice Civile

Per quanto riguarda i presupposti per l'acquisto delle azioni della controllante da parte della controllata, la norma pone le medesime condizioni di cui all'art. 2357:
a) la società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
b) l'acquisto può avere ad oggetto solo azioni integralmente liberate;
c) l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea

La norma prevede la creazione di una riserva in portafoglio per evitare l'annacquamento del capitale sociale. Difatti, l'acquisto di azioni della controllante non dà luogo ad un effettivo incremento patrimoniale, per cui all'iscrizione all'attivo del valore delle azioni, deve seguire l'iscrizione al passivo di un'apposita riserva contabile. Tale riserva consiste in una mera posta correttiva del bilancio e non può essere utilizzata al pari delle riserve ordinarie.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nell'assemblea di quest'ultima, ma le azioni della controllata sono computate nel calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi.
Nulla è stabilito relativamente al diritto di opzione, per il quale si ritiene comunque applicabile il divieto assoluto di cui all'art. 2359 quinquies, con la conseguenza che la controllata non potrà esercitare il diritto di opzione.

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