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Articolo 2427 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari

Dispositivo dell'art. 2427 bis Codice Civile

Nella nota integrativa sono indicati:

  1. 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
  2. a) il loro fair value;
  3. b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
  4. b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
  5. b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
  6. b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.
  7. 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
  8. a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
  9. b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

[2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
  2. b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
  3. c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.]

[3. Il fair value è determinato con riferimento:

  1. a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
  2. b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.]

[4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile](1).

[5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428, comma 2, numero 6 bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea](2).

Note

(1) Commi abrogati dall'art. 6, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
(2) Comma abrogato dall' art. 1, D .Lgs. 03 novembre 2008, n. 173, con decorrenza dal 21 novembre 2008.

Spiegazione dell'art. 2427 bis Codice Civile

Gli strumenti finanziari che comprendono valori mobiliari, crediti e debiti commerciali e finanziari, devono essere valutati con il criterio del fair value definito dai principi contabili internazionali come l'importo per il quale un'attività potrebbe essere scambiata o una passività potrebbe essere estinta, fra parti informate e consapevoli, in una transazione volontaria.

I principi contabili internazionali denominati "IAS" (International Accounting Standards) fino al 2001 e "IFRS" (International Financial Reporting Standards) dal 2002 in poi, sono stati elaborati dallo "IASB" (International Accounting Standards Board) e sono quelli adottati ufficialmente dall'Unione Europea.
Per alcune società l'uso dei principi contabili è obbligatorio, per altre è vietato e per altre ancora è facoltativo.
È obbligatorio per le società con azioni o altri strumenti quotati o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante.
È vietato per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.
È facoltativo per tutte le altre società.

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