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Articolo 2330 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società

Dispositivo dell'art. 2330 Codice Civile

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo [2296] deve depositarlo entro dieci(1) giorni [2626] presso l'ufficio del registro delle imprese [2188, 2200] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società [2194, 2296].

L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299 [2436].

Note

(1) Il D.L. 14/10/2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto che "La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Ratio Legis

Nella s.p.a il processo formativo della società è un fenomeno complesso risultante da una pluralità di atti tra loro collegati che si conclude con l'iscrizione della società nel registro delle imprese. Soltanto con tale iscrizione la società esiste come persona giuridica.
Relativamente alle sedi secondarie la disposizione vuole rendere formalmente noto ai terzi che un determinato nucleo imprenditoriale, che di per sè potrebbe apparire giuridicamente autonomo, non è altro che un organo della società regolarmente istituita.

Spiegazione dell'art. 2330 Codice Civile

In passato era prevista l'omologazione del Tribunale, soppressa con legge 340/2000. Il controllo è, oggi, di competenza del notaio che è garante della sua legittimità. Il notaio che riceve l'atto costitutivo della s.p.a effettua un duplice controllo:
1) controllo di legalità: rivolto ad escludere gli atti proibiti dalla legge.
2) verifica delle condizioni richieste dalla legge: tale controllo coincide con quello che in passato era il controllo omologatorio del tribunale. Si tratta di un controllo di legalità e non di merito, infatti il notaio non può sindacare l'opportunità o la convenienza economica della società, ma il controllo si esaurisce in fatti che si identificano con la redazione dell'atto rogato o con la consegna dei verbali delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria all'amministratore della società.
Il controllo di legalità da parte del notaio ha carattere formale, in quanto volto ad accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2329, e sostanziale in ordine alle regole contenute nell'atto costitutivo, non potendo ricevere l'atto se le clausole risultino contrarie a norme imperative o incompatibili con la disciplina del tipo prescelto.
Domanda di iscrizione: la riforma (d. lgs. 6/2003) ha ridotto da 30 a 20 giorni il termine per il deposito dell'atto costitutivo. Ai sensi dell'art. 111 ter chi chiede l'iscrizione dell'atto costitutivo deve indicare nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e numero civico, ove è posta la sede della società. Nel caso in cui la legge preveda il rilascio di specifiche autorizzazioni successivamente alla stipula dell'atto costitutivo (223 quater), il termine per il deposito decorrerà dal giorno in cui tali autorizzazioni (in originale o in copia autentica) siano consegnate al notaio.
Deposito dell'atto costitutivo: L'obbligo di provvedere al deposito grava sul notaio e, in via sussidiaria, sugli amministratori. Ogni amministratore singolarmente può richiedere il deposito. La previsione che ciascun socio possa provvedere al deposito, in caso di inerzia del notaio o degli amministratori, si giustifica in base all'interesse del socio al perfezionamento dell'atto costitutivo.
Il controllo del registro delle imprese: In sede di iscrizione, l'ufficio del registro delle imprese verifica la regolarità formale della documentazione. Nella verifica è compreso l'accertamento della competenza territoriale dell'ufficio del registro e della legittimazione del soggetto che chiede l'iscrizione, nonché il riscontro circa la redazione dell'atto ad opera del notaio.
Le sedi secondarie: il legislatore si riferisce alle sedi secondarie con rappresentanza stabile istituite in luogo diverso da quello dove si trova la sede della società. Nel luogo in cui si trova la sede secondaria occorre che sia svolta stabilmente l'attività sociale, che il luogo della sede sia compreso nella circoscrizione dell'ufficio di un registro delle imprese diverso da quello della sede principale.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

1 Nell'attuazione del secondo comma, lettera c), dell'art. 4 della legge di delega, si è ritenuto con l'art. 2330 di confermare integralmente la disciplina dell'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e così di considerare sufficiente, come consentito dalla prima direttiva comunitaria, il controllo del notaio che ha rogato l'atto al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di legittimità per la costituzione della società. Si è rilevato, infatti, che tale sistema, già operativo da quasi due anni, ha dato fondamentalmente buona prova di sé ed è apparso perciò coerente con gli obiettivi di semplificazione della riforma confermarlo integralmente. In proposito, anzi, con precisazione di rilevante portata per la pratica, si è chiarito in un'apposita disposizione di attuazione che il procedimento di iscrizione ad opera del notaio presuppone la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società; sicché, quando alcune di esse non possono non manifestarsi se non in momento successivo alla stipulazione dell'atto costitutivo, come avviene in particolare nel caso di autorizzazione che debbono essere rilasciate dopo la stipulazione medesima, i termini per il deposito presso il registro delle imprese decorrono dal momento in cui l'originale o copia autentica del provvedimento sono depositati presso il notaio. E si è precisato, d'altra parte, che qualora all'iscrizione si proceda indebitamente in assenza delle prescritte autorizzazioni, all'istanza di cancellazione della società è legittimata, coerentemente con le funzioni di tutela dell'interesse pubblico che le sono attribuite, anche l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione medesima; chiarendo altresì che, ove la cancellazione venga disposta, essendo comunque la società stata costituita, si applica la disciplina prevista dall'art. 2332 per la nullità della società e così le garanzie ivi previste per i soci ed i terzi.

Massime relative all'art. 2330 Codice Civile

Cass. civ. n. 3936/1999

La competenza territoriale per omologare un atto societario spetta al giudice del luogo ove è ubicato l'ufficio del registro delle imprese istituito con L. 29 dicembre 1993 n. 580 presso la camera di commercio in ciascun capoluogo di provincia in cui poi l'atto stesso dovrà esser depositato per l'iscrizione, e non già al giudice della sede sociale della società, perché è rimasta immutata, in mancanza di espressa disciplina contraria, la coincidenza del giudice competente per il controllo della conformità alla legge dell'atto da omologare con quello cui è demandata la vigilanza del registro delle imprese, già stabilita, in via transitoria, dall'art. 101 att. c.c.

Cass. civ. n. 7445/1997

L'omologazione dell'atto costitutivo di una società (o delle sue successive variazioni) è devoluta al tribunale del luogo dell'ufficio del registro delle imprese presso cui l'atto stesso deve essere depositato ed iscritto, ancorché diverso dal tribunale della sede sociale, atteso che la disciplina istitutiva degli uffici di detto registro in ambito provinciale (legge 29 dicembre 1993 n. 580 e D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581) non contiene indicazioni al fine dell'individuazione del tribunale territorialmente competente per l'omologazione stessa (al pari della normativa di cui agli artt. 2330, 2411 e 2436 c.c.), e, quindi, rende operante il principio generale secondo il quale il compito d'impartire direttive ed ordini ad un organo della pubblica amministrazione spetta al giudice della sede del medesimo.

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