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Articolo 2329 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Condizioni per la costituzione

Dispositivo dell'art. 2329 Codice Civile

Per procedere alla costituzione della società è necessario [2335, n. 1, 2439]:

  1. 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
  2. 2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 e 2343 ter relative ai conferimenti;
  3. 3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto [2328, n. 3, 2330](1).

Note

(1) Le condizioni per la costituzione della società restano sostanzialmente invariate, con l'unica rilevante differenza che al punto n. 2 viene ora fatto riferimento all'integrale rispetto delle previsioni in materia di conferimenti (cfr. artt. 2342 e 2343 nel nuovo testo).

Ratio Legis

Fra le condizioni per la costituzione della s.p.a. previste dall'art. 2329, le prime due rispondono ad una ragione di tutela dei terzi. La sottoscrizione integrale del capitale garantisce che all'ammontare dichiarato faccia riscontro un corrispondente impegno a conferire dei soci. Mentre il versamento del 25% dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione per atto unilaterale, dell'intero ammontare, dà a questo impegno una base di effettività.

Spiegazione dell'art. 2329 Codice Civile

La sottoscrizione del capitale costituisce stipulazione essenziale dell'atto costitutivo, infatti questo deve indicare l'ammontare del capitale sottoscritto. Soltanto con la sottoscrizione delle azioni si acquista la qualità di socio. La sottoscrizione non può essere posta sotto condizione perché deve sussistere la certezza dell'integrale sottoscrizione. Infatti nell'ipotesi di pendenza della condizione sospensiva non si potrà sapere prima dell'avveramento della condizione se tutto il capitale sarà sottoscritto. Nell'ipotesi di pendenza della condizione risolutiva non si potrà sapere se il capitale resterà interamente sottoscritto o alcune sottoscrizioni verranno meno.
L'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza inquadra il contratto di sottoscrizione nella categoria dei contratti consensuali. Infatti il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e non reale perché l'obbligazione di conferimento non costituisce elemento costitutivo del contratto, ma deriva da quest'ultimo.
Nel caso in cui all'atto della costituzione della s.p.a. il capitale non sia interamente versato, deve risultare sottoscritto nel suo ammontare nominale. Ne consegue che il notaio, qualora non risulti che il capitale sia stato integralmente sottoscritto, non può procedere alla stipulazione dell'atto costitutivo, incorrendo altrimenti in responsabilità disciplinare.
Per la sottoscrizione del capitale attraverso conferimenti in denaro, è necessario il versamento del 25% della somma. Nell'ipotesi di costituzione per atto unilaterale, il socio unico deve effettuare l'intero conferimento (2342 c.c.). Nell'ipotesi di conferimento di beni in natura o crediti, deve essere presentata relazione di stima (2343 c.c.).
Le autorizzazioni della norma in oggetto sono quelle richieste per la valida costituzione ed iscrizione della società nel registro delle imprese. Tali autorizzazioni possono inserirsi nel procedimento constitutivo della società rivestendo ruoli diversi. Ad esempio per l'attività bancaria l'autorizzaizone è concessa dalla Banca d'Italia (14 T. U. Bancario).
Le "altre condizioni" si identificano in particolari adempimenti di volta in volta previsti per ottenere l'iscrizione.

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