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Articolo 2255 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Conferimento di crediti

Dispositivo dell'art. 2255 Codice Civile

Il socio che ha conferito un credito [2328 n. 6, 2518 n. 6] risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia [2342, 2440](1).

Note

(1) Tale disposizione costituisce una deroga al generale principio civilistico in base al quale chi cede un credito risponde nei confronti del cessionario solo dell'esistenza del credito stesso.

Ratio Legis

L’obbligo di corrispondere il valore assegnato al credito in sede di costituzione, sommato al rimborso delle spese sostenute e degli interessi dal giorno della escussione infruttuosa, ben si spiega con la natura finanziatoria dei conferimenti in relazione all’attività sociale.

Spiegazione dell'art. 2255 Codice Civile

Conferimento di crediti

Il conferimento di un socio può avere ad oggetto anche un credito che egli vanta verso terzi. Tuttavia, nel caso in cui il debitore ceduto sia insolvente, il socio risponderà ex lege nei confronti della società nei limiti del valore assegnato al suo conferimento. Sarà inoltre tenuto al rimborso delle spese ed a corrispondere gli interessi. In mancanza potrà essere escluso dalla società.
Sono sicuramente considerati conferimento di credito anche i conferimenti di obbligazioni, effetti cambiari, assegni bancari. Per il conferimento di assegni circolari, di BOT, di CCT e di vaglia postali si è propensi in dottrina ad equiparare gli effetti degli stessi al conferimento in denaro, anzichè al conferimento del credito. Al conferimento del credito si applica la disciplina generale della cessione del credito ex art. 1260 c.c..

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