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Articolo 2186 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Nozione e norme applicabili

Dispositivo dell'art. 2186 Codice Civile

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione [2173, 2552].

Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice [2171, 2172, 2174, 2179, 2180].

Ratio Legis

Il contratto di soccida con conferimento di pascolo si caratterizza per due elementi:
1) il bestiame viene conferito dal soccidario;
2) il terreno per il pascolo dal soccidante.
Da ciò discende che al soccidario viene riservato il potere direttivo dell'impresa, mentre al soccidante un potere di controllo della gestione.
La norma deve comunque ritenersi non più applicabile, in forza dell'art. 25, comma 2, L. 03 maggio 1982, n. 203

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