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Articolo 2182 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Conferimento del bestiame

Dispositivo dell'art. 2182 Codice Civile

Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute [2171].

Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

Ratio Legis

La soccida parziaria si caratterizza per la posizione dei due contraenti il quali partecipano entrambi all'apporto del bestiame, mentre nella soccida semplice è il solo soccidante che conferisce il bestiame destinato all'allevamento.

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