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Articolo 2161 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Libretto colonico

Dispositivo dell'art. 2161 Codice Civile

Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti [2162].

Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.

Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.

Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali [2160, 2162, 2169].

Massime relative all'art. 2161 Codice Civile

Cass. civ. n. 7914/1991

La mancata istituzione del libretto colonico determina soltanto l'impossibilitā di fare ricorso ai vantaggi di una prova agevole, economica, e sicura, ma non toglie ai soggetti del rapporto mezzadrile la facoltā di offrire, secondo i principi che regolano l'onere della prova, gli altri mezzi che essi ritengono idonei a dimostrare la fondatezza delle rispettive pretese derivanti dal rapporto mezzadrile.

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