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Articolo 2102 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Partecipazione agli utili

Dispositivo dell'art. 2102 Codice Civile

Se [le norme corporative o](1) la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili [2099] spettante al prestatore di lavoro [2093, 2099, 2121, 2349, 2554] è determinata in base agli utili netti dell'impresa [2349] e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio [2423, 2464, 2491, 2516], in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato [2431, 2433, 2435, 2454, 2478 bis, 2519].

Note

(1) Vedi nota 1 sub art. 2101.

Massime relative all'art. 2102 Codice Civile

Cass. civ. n. 19475/2003

In tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, l'elemento differenziale tra le due fattispecie risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione lavorativa dovendosi verificare l'autenticitā del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell'associato al rischio di impresa, dovendo egli partecipare sia agli utili che alle perdite. (Nella specie, relativa a opposizione a sanzioni amministrative per evasioni contributive, la S.C ha confermato la sentenza di merito che, anche alla luce di ulteriori elementi caratterizzanti il contratto di associazione, quali il controllo della gestione dell'impresa da parte dell'associato e il periodico rendiconto dell'associante, e della circostanza che gli associati, giā dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, avevano continuato a svolgere la loro attivitā lavorativa con le modalitā precedenti, aveva escluso la sussistenza dell'associazione in partecipazione).

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