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Articolo 2089 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

[Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore]

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 2089 Codice Civile

Articolo abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo.

[Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perche promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell'articolo 2091.]

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