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Articolo 2068 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo

Dispositivo dell'art. 2068 Codice Civile

Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.

Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico[2229, 2240](1).

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo 1969, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma "nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico".

Massime relative all'art. 2068 Codice Civile

Cass. civ. n. 8565/2004

Il primo comma dell'art. 2070 c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante esclusivamente per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti (nonché per coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione) e solo nei limiti della volontà manifestata dalle suddette organizzazioni sindacali. Ne consegue la piena validità ed efficacia della clausola di un accordo aziendale - avente natura collettiva in relazione agli interessi generali coinvolti - diretto a stabilire il contratto collettivo di categoria applicabile al personale dell'azienda.

Cass. civ. n. 2362/2004

Con l'adesione al sindacato il lavoratore non attribuisce la piena disponibilità di posizioni individuali alle organizzazioni sindacali, le quali pertanto non possono dismettere diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi. Ne consegue che, in relazione al periodo precedente il provvedimento di ammissione alla cassa integrazione, le organizzazioni sindacali e il datore di lavoro non possono stipulare accordi aventi ad oggetto la sospensione dell'obbligo dei lavoratori di effettuare la prestazione lavorativa e la perdita del diritto dei lavoratori alla retribuzione, in quanto detti accordi vengono ad incidere su diritti soggettivi di cui i lavoratori sono divenuti titolari sulla base dei singoli contratti individuali. Per l'efficacia di tali accordi è pertanto necessario che da parte dei lavoratori venga rilasciato, anche per fatti concludenti, un preventivo e specifico mandato, o che l'accordo venga poi ratificato dagli stessi lavoratori in modo inequivocabile, giacché il principio della libertà di forma nell'esercizio dell'autonomia negoziale e collettiva consente che l'adesione ad un accordo sindacale si manifesti o con negozi attuativi o attraverso condotte volte a dimostrare con certezza la volontà di ratificare detto accordo.

Cass. civ. n. 1063/1978

L'efficacia normativa transitoria dei contratti collettivi corporativi, in forza dell'art. 43, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, permane anche con riguardo ai rapporti costituiti dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, solo ove questi non siano riconducibili sotto la disciplina di contratti collettivi ed accordi economici stipulati successivamente, per difetto del presupposto della rappresentanza volontaria. Quando, invece, tale presupposto sussista, la disciplina post-corporativa prevale su quella corporativa, ancorché ciò si traduca in una modifica in peius per il prestatore di lavoro.

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