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Articolo 1763 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Fideiussione del mediatore

Dispositivo dell'art. 1763 Codice Civile

Il mediatore può prestare fideiussione [1936] per una delle parti(1).

Note

(1) Al mediatore, in tal caso, si applicano anche le disposizioni dettate in tema di fideiussione (1936 ss. c.c.) tra le quali rileva quella per cui la fideiussione deve essere pattuita espressamente (1937 c.c.).

Ratio Legis

La possibilità che il mediatore si renda fideiussore di una delle parti dipende dal fatto che, anche in tal caso (v. 1761 c.c.), si versa in una fase successiva a quella delle trattative, pertanto non sussiste rischio che egli si renda imparziale (1754 c.c.). Concretamente, il vantaggio che il mediatore ottiene assumendo la veste di fideiussore è quello di agevolare la conclusione del contratto in quanto la controparte ha una garanzia ulteriore dell'adempimento del garantito.

Spiegazione dell'art. 1763 Codice Civile

Fideiussione del mediatore. Carattere e norme applicabili

La disposizicne compare per la prima volta nel progetto ministeriale. Nella Relazione si è rilevato che: «in base ad una pretesa incompatibile tra la figura del mediatore e quella del fideiussore, la giurisprudenza aveva negato che il mediatore potesse assumere fideiussione per uno dei contraenti. È chiaro invece che l'incompatibilità non sussiste sia perché la fideiussione rientra nel compito proprio del mediatore, di agevolare la conclusione dell'affare, sia perché il contratto di fideiussione, per quanto accessorio rimane tuttavia diverso e distinto da quello principale: soltanto in quest'ultimo il mediatore non può essere parte».

È da aggiungere che qui si tratta di fideiussione vera e propria, diversa dalla garanzia per l'esecuzione del contratto stabilita dall'articolo 1762. Ad essa quindi si applicano tutte le norme concernenti la fideiussione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1763 Codice Civile

Cass. civ. n. 5417/2014

La garanzia personale prestata dal mediatore ai sensi dell'art. 1763 cod. civ., per l'adempimento delle prestazioni di una delle parti del contratto concluso per il suo tramite, è regolata dai principi propri della fideiussione, sicché, come previsto dall'art. 1937 cod. civ., essa deve risultare da una volontà espressa. A tal fine non è necessaria la forma scritta né l'utilizzo di formule sacramentali, ma occorre che la volontà di prestare fideiussione si manifesti in un patto, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo e, dunque, anche con testimoni o per presunzioni.

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