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Articolo 1751 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Patto di non concorrenza

Dispositivo dell'art. 1751 bis Codice Civile

(1)Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto [2125, 2596]. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.

L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale [1748](2). L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto [1751]. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

  1. 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
  2. 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
  3. 3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
  4. 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente(3).

Note

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 5, D. lgs. 10 settembre 1991, n. 303.
(2) L'indennità quindi, non è una provvigione (1748 c.c.) bensì un ristoro per il pregiudizio derivante dall'esercizio di un atto lecito.
(3) Comma inserito dall'art. 23, comma 1, L. 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), a decorrere dal 1° giugno 2001. A norma dell'art. 23 della stessa legge, le disposizioni di cui a tale comma "si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali".

Ratio Legis

Il patto di non concorrenza è volto a garantire il preponente dalla possibilità che l'agente possa servirsi di quanto appreso (in senso lato: tecniche di vendita, conoscenza dei prodotti ma anche clientela ecc.) dall'incarico svolto presso questi per svolgere l'attività in proprio o per conto di altri, ciò che gli arrecherebbe un danno. Tuttavia, poichè esso limita la libertà contrattuale dell'agente, la sua stipula è circondata da specifiche cautele, quali la durata limitata, la forma scritta, la circoscrizione territoriale, il diritto ad una indennità per l'agente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1751 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 17770/2016

In tema di contratto di agenzia, la clausola contrattuale che prevede la facoltà della società mandante di tenere l'agente vincolato al divieto di concorrenza nei suoi confronti ed il correlato obbligo della medesima società di corrispondere un corrispettivo in caso di esercizio di tale facoltà, non integra una condizione meramente potestativa, in quanto l'efficacia dell' obbligazione non dipende dalla volontà dello stesso debitore, ossia dell'agente sul quale grava l'obbligo di non-concorrenza, bensì da quella della parte creditrice, ovvero della casa mandante, sicché tale patto non rientra nella previsione di nullità di cui all'art. 1355 c.c., ma va qualificato come patto di opzione ex art. 1331 c.c.

Cass. civ. n. 12127/2015

In materia di contratto di agenzia, l'art. 1751-bis, secondo comma, cod. civ., introdotto dall'art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, secondo cui l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente.

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Francesco C. chiede
domenica 12/07/2020 - Trentino-Alto Adige
“Buongiorno,
Negli ultimi 7 anni ho fornito, in qualità di libero professionista, servizi di coaching ai clienti di una società di formazione italiana. L’attività di coaching ha riguardato il trasferimento ai clienti italiani di un metodo operativo specifico, sviluppato da una società degli Stati Uniti d’America e concesso in licenza dalla stessa società americana alla società italiana che ne ha curato, quindi, non solo la commercializzazione sul mercato italiano, ma anche la diffusione tra gli utenti tramite l’intervento di coach esterni, come il sottoscritto.

Qualche mese fa, a seguito di prolungati dissapori fra la società americana e la società italiana e del progressivo deterioramento dei rapporti, i titolari delle due società interrompono la collaborazione con formale revoca del contratto da parte della società USA, mossa che lascia la società italiana sprovvista del metodo operativo specifico su cui si era basata tutta l’attività di formazione.

La società italiana si è trovata a dover inventare di sana pianta un nuovo metodo. Tale tentativo di individuare un nuovo metodo, tutt’altro che facile, lascia scontenti sempre più clienti, tanto da dare causare un numero senza precedenti di disdette del servizio da parte dei clienti, i quali evidentemente si erano avvicinati alla società italiana proprio grazie alla possibilità di apprendere ed essere formati sul metodo della società americana.

L’effetto dei suddetti accadimenti e l’impossibilità da parte del titolare della società di Pisa di proporre un metodo alternativo a quello americano si traducono in un’emorragia di clienti scontenti e di fatto alla contrazione del volume d’affari.

A questo punto io ed altri colleghi coach stiamo valutando di contattare la società americana per riportare in Italia il metodo di cui sopra.

Qui arriviamo alla mia domanda:

Nel mese di gennaio 2016 mi fu chiesto di firmare un accordo di collaborazione (su richiesta posso fornire il testo integrale) fra le cui clausole è previsto un “patto di non concorrenza” che recita come segue:

“Così come previsto dall’articolo 1751-bis c.c. il Collaboratore professionale si impegna a svolgere attività concorrenti con quelle della nostra Società, neppure in via occasionale, né a titolo di lavoro autonomo o subordinato, né per interposta persona, presso la medesima clientela o per lo stesso genere di servizi per i quali é stato concluso il contratto di collaborazione. Tale divietò ha valenza sia nel corso di svolgimento del presente contratto, sia per il periodo di 5 anni successivi all’estinzione del contratto di collaborazione.
In caso di mancato rispetto del patto in oggetto, il Collaboratore Professionale sarà tenuto al riconoscimento a favore del PREPONENTE di una somma pari agli importi corrisposti dalla Preponente al Collaboratore Professionale nei 24 mesi antecedenti la violazione a titolo di penale, salvo il riconoscimento degli ulteriori maggiori danni cagionati.”

Mancando, ad esempio, le indicazioni sull’ampiezza della zona a cui si applica tale limitazione, mancando anche un elenco specifico di prodotti specifici, ed essendo venuto meno il presupposto iniziale della collaborazione (metodo americano), il patto di non concorrenza è da ritenersi valido e vincolante per il periodo di 5 anni?

Resto a disposizione per ogni domanda e/o richiesta di chiarimento. Come detto, posso anche fornire tutto il testo dell’accordo come file pdf.

Grazie dell’attenzione.”
Consulenza legale i 20/07/2020
Il contratto trasmesso, seppure denominato contratto di collaborazione professionale, presenta tutte le caratteristiche del contratto di agenzia di cui all’art. 1742 e ss. del c.c.
L’attività tipica dell’agente, infatti, è quella di promuovere la conclusione dei contratti per il preponente, eventualmente seguita dalla conclusione effettiva dei relativi accordi.
Analogamente, il contratto di collaborazione professionale trasmesso prevede l’affidamento dell’incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita dei prodotti realizzati e distribuiti dal preponente.

La stessa clausola del contratto di collaborazione in parola relativa al patto di non concorrenza fa riferimento all’art. 1751 bis c.c., che regola il patto di non concorrenza in materia di agenzia.
Secondo tale ultima norma Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto”.

L’articolo 1751 bis del c.c. pone, quindi, una limitazione contenutistica al patto di non concorrenza, il quale deve fare espresso riferimento alla medesima zona, clientela e genere di beni o servizi, per il quale era stato concluso il contratto di agenzia.

Nel contratto trasmesso, tuttavia non vi è una esplicita indicazione della zona, essendo la determinazione della stessa demandata a successive comunicazioni scritte da parte del preponente. In secondo luogo, anche il genere di prodotti realizzati e distribuiti dal preponente non sono indicati nel contratto. Solo in alcuni articoli si fa riferimento, genericamente, a delle lezioni.

Tuttavia, nel caso in cui la zona, la clientela e il genere di beni e servizi oggetto del contratto fossero determinabili diversamente, anche attraverso ulteriore documentazione allegata al contratto o attraverso le comunicazioni scritte a cui si fa riferimento nello stesso, non si ritiene che il patto possa ritenersi nullo.

Infatti, secondo la giurisprudenza, “dal tenore testuale della disposizione non si evince che esso prescriva contenuti essenziali del patto a pena di nullità, bensì che esso non può eccedere i limiti posti dalla norma medesima a tutela della libertà negoziale dell'agente per il periodo successivo all'estinzione del contratto; la ratio è quella di evitare una eccessiva compressione della libertà individuale nello svolgimento di un'attività finalizzata al soddisfacimento di esigenze primarie di vita. […] Pertanto la mancata specificazione nell'accordo tra agente e preponente della zona, della clientela o della tipologia di prodotti e servizi, di per sè, non può determinare […] l'invalidità dell'intero negozio, fuori del caso in cui [...] dopo aver proceduto all'interpretazione del contratto, si giunga al risultato esegetico che lo stesso manchi nell'oggetto dei requisiti di determinatezza o determinabilità (art. 1421 c.c., in combinato disposto con l'art. 1346 c.c.). Resta fermo che, ove il patto ecceda i limiti imposti dal comma in esame, per stabilire se, a norma dell'art. 1419 c.c., comma 1, la nullità di una parte del contratto comporti la nullità del tutto ovvero se debba operare il principio utile non inutile non vitiatur, la scindibilità del contratto deve essere valutata attraverso la potenziale volontà delle parti […]. Occorre quindi, per tale aspetto, dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte che ha già ha avallato interpretazioni dei giudici di merito secondo cui il patto di non concorrenza inserito in un contratto di agenzia può, ai sensi dell'art. 1751 bis c.c., comma 1, operare soltanto per la medesima zona e clientela per le quali era stato concluso il contratto ed è nullo solo per la parte eventualmente eccedente (Cass. n. 27839 del 2009; conforme: Cass. n. 19586 del 2010; Cass. n. 8295 del 2012) ”(Cass. 12127/2015).

Pertanto, il patto non sarà nullo, ma dovrà ritenersi operante limitatamente alla medesima zona e clientela per la quale è stato concluso il contratto di agenzia, desumibili anche attraverso documentazioni allegate e conseguenti al contratto.

Infine, il patto di non concorrenza previsto dall’art. 14.2 del contratto trasmesso prevede una durata di 5 anni, mentre ai sensi dell’art. 1751 bis il patto di non concorrenza per il contratto di agenzia non può avere una durata superiore ai 2 anni.
L’articolo 1751 bis del Codice, tuttavia, qualora il patto venga stipulato per un periodo più lungo, non prevede né la nullità, nè l’automatica riduzione del termine a quello di due anni indicato dal legislatore. Appare, comunque chiaro, in via analogica con gli articoli 2596 c.c. e 2125 c.c., che tale riduzione sia automatica senza che si debba considerare nullo l’intero patto di non concorrenza.
Il patto di concorrenza oggetto del presente parere dovrà quindi intendersi della durata di 2 anni.

Per quanto riguarda il mutamento del metodo formativo e l’abbandono del “metodo americano”, difficilmente potrà comportare la nullità del patto di non concorrenza, in quanto trattasi comunque di prodotti e attività dello stesso tipo e nello stesso settore.

In conclusione, il patto di non concorrenza in parola difficilmente potrà ritenersi totalmente nullo. Bensì dovrà ritenersi limitato alla zona, alla clientela e al genere di beni e servizi che sono stati oggetto del contratto fino ad oggi, anche se non riscontrabili nel contratto, ma ricavabili per relazione da altri documenti.
Infine, la durata del patto dovrà essere ridotta a 2 anni.