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Articolo 1696 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate

Dispositivo dell'art. 1696 Codice Civile

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente(1) delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna [1515 comma 3].

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni(2).

Note

(1) L'indennizzo è ritenuto debito di valore soggetto alla svalutazione monetaria (1277 c.c.).
(2) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 30-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

Ratio Legis

La predeterminazione dei criteri per il calcolo del danno da perdita o avaria della merce consente di evitare il sorgere di controversie destinate ad accertare solo tale profilo.

Brocardi

Ex recepto

Spiegazione dell'art. 1696 Codice Civile

Liquidazione dei danni

In materia di determinazione di danni per perdita o avaria delle cose trasportate, il legislatore del codice del '42 conservò il criterio obiettivo già accolto dal codice di commercio abrogato (art. 405), anziché quello soggettivo, considerato dalle norme generali degli articoli 1223 segg..
Il danno cioè viene calcolato secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Poiché la legge dice «secondo il prezzo corrente », è sottinteso che va detratto dal prezzo corrente l'ammontare delle spese di trasporto non pagate per effetto della perdita o dell'avaria. Come prezzo corrente si intende il prezzo determinato da tariffe stabilite per atto della pubblica autorità ovvero risultante dai listini di borsa o di mercato del luogo più vicino (arg. art. 1515). In difetto, il prezzo corrente si determinerà mediante altri mezzi di prova (fatture, perizie ecc.).

Queste norme valgono anche per il caso che il danno sia prodotto da dolo; perché il nuovo codice non riproduce in proposito l'eccezione fatta dall'art. 405 cod. comm., che rinviava per il caso di dolo ai principi generali (liquidazione con criterio soggettivo anche dei danni imprevedibili) (art. 1228 cod. civ. del 1865 ; ora art. 1225).
Deve ritenersi invece sottintesa anche per il codice in vigore, quantunque non riprodotta, la disposizione dell'art. 405 terzo comma, cod. comm. secondo cui, quando non vi è possibilità di riferirsi ad un prezzo corrente (come nel trasporto di bagagli consegnati, senza indicazione del contenuto), il danno deve determinarsi secondo i principi generali, in base alle circostanze di fatto, naturalmente con l'onere della prova a carico del danneggiato.

Le disposizioni dei primi tre commi dell'art. 1696 sono convenzionalmente derogabili, tranne il caso in cui la deroga importi una limitazione della responsabilità del vettore per il caso di dolo o colpa grave (art. 1229).
Sulla somma liquidata a titolo di danno sono naturalmente dovuti gli interessi moratori e, se del caso, i maggiori danni derivanti da fatti monetari (art. 1224).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1696 Codice Civile

Cass. civ. n. 16554/2015

Ai sensi dell'art 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate.

Cass. civ. n. 9305/2015

In tema di contratto di trasporto, agli effetti dell'art. 1693 cod. civ., ove sia restituita dal vettore una parte soltanto della merce affidatagli, l'obbligazione risarcitoria di questo permane, fatto salvo il diritto dello stesso di dimostrare la sussistenza di cause di esclusione della sua responsabilità per perdita o avaria, allo scopo di limitare il risarcimento dovuto, da determinarsi secondo i criteri di cui all'art. 1696 cod. civ., provando quali e quante cose siano state riconsegnate regolarmente.

Cass. civ. n. 7201/2015

L'art. 1696 cod. civ., nel testo modificato con l'art. 10 del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, non trova applicazione ai contratti di trasporto stipulati ed eseguiti in data anteriore alla sua entrata in vigore (24 gennaio 2006), trattandosi di norme limitative del diritto al risarcimento dei danni, il quale, in base ai principi generali dell'ordinamento ed in mancanza di espressa previsione contraria, deve essere attribuito al contraente non inadempiente in forma integrale (art. 1223 cod. civ.), salvo il limite previsto dall'art. 1225 cod. civ. circa l'irrisarcibilità dei danni imprevedibili.

Cass. civ. n. 18657/2013

In forza del principio sancito dall'art. 11 delle preleggi e in ragione della necessità che le relative deroghe - come affermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - trovino razionale ed adeguata giustificazione in motivi imperativi di interesse generale, i limiti alla responsabilità del vettore previsti dall'art. 1696, secondo comma, c.c., come novellato dall'art. 10 del d.l.vo 21 novembre 2005, n. 286, non trovano applicazione in relazione a fattispecie contrattuali perfezionate nei loro elementi e consumate nella loro esecuzione anteriormente all'entrata in vigore di detto "ius superveniens".

Cass. civ. n. 5700/1999

Il trasportatore obbligato ex recepto a risarcire il danno al destinatario della merce perché sottratta nei suoi magazzini ove l'aveva messa a sua disposizione per il ritiro deve corrispondergli anche l'Iva versata al venditore non potendo più egli riversarla sull'acquirente finale.

Cass. civ. n. 641/1990

La norma dell'art. 1696 c.c., per la quale il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo dalla riconsegna, non importa che l'obbligazione del vettore sia per ciò sottratta al principio dell'adeguamento dell'indennizzo al diminuito potere di acquisto della moneta.

Cass. civ. n. 4732/1986

Per stabilire lo stato, il valore ed il danno della merce, conseguenti alla perdita o all'avaria delle cose trasportate dal vettore marittimo, le perizie sulle condizioni del carico all'arrivo, benché redatte, ai fini del rapporto assicurativo, da tecnici di fiducia dell'assicuratore (cosiddetti commissari di avaria), possono essere utilizzate dal giudice del merito come fonte del proprio convincimento, purché il vettore o il suo raccomandatario siano intervenuti alla constatazione dei danni o siano stati messi in grado d'intervenire mediante tempestivo avviso. Il valore della merce, in tal caso, può ben essere desunto dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario della merce, stante la presunzione semplice che nei normali rapporti tra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato (nella specie trattavasi di balle di cotone, le cui quotazioni risultano da mercuriali o da contrattazioni largamente generalizzate). 

Cass. civ. n. 289/1985

Nel caso di perdita, per colpa del vettore, di cosa individuata di cui non sia stato indicato il valore e che non abbia un prezzo corrente, cioè determinato in base a tariffe fissate dalla pubblica autorità oppure alla stregua di listini di borsa o di mercato, il danno va calcolato non a norma dell'art. 1696 cod. civ., ma con riferimento al valore effettivo della cosa trasportata.

Cass. civ. n. 5793/1980

La disposizione dell'art. 1696 c.c., secondo cui il danno derivante da perdita o avaria delle cose trasportate si calcola secondo il prezzo corrente di queste nel luogo e nel tempo della riconsegna, collega la liquidazione del danno emergente ad un criterio sicuro ed univoco — con la conseguente esclusione (per tale tipo di danno) di ogni altro diverso criterio, pure astrattamente ammissibile — ma non esclude la risarcibilità, secondo i principi generali di cui all'art. 1223 c.c., dell'eventuale ulteriore danno costituito dal lucro cessante, e cioè dal mancato guadagno che l'avente diritto contava di ritrarre dalle cose trasportate, sempre che esso costituisca conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento degli obblighi gravanti sul vettore.

Cass. civ. n. 1466/1978

Per la liquidazione del danno derivante da perdita o avaria delle cose trasportate non si applica la disciplina stabilita in via generale dell'art. 1223 c.c., neppure nell'ipotesi di dolo o di colpa grave del vettore, bensì la disciplina dell'art. 1696 c.c., la quale impone una valutazione da condurre sulla base di dati obbiettivamente accertabili (prezzo corrente delle cose nel luogo e nel tempo della riconsegna), senza alcuna possibilità di ricorrere ad elementi desumibili dalla violazione dell'interesse del creditore, quali quelli attinenti al danno emergente e al lucro cessante: tale criterio obiettivo non resta escluso neppure quando si tratti di cose il cui prezzo non risulti da listini di borsa o di mercato (mercuriali) o non sia stabilito per atto della pubblica autorità (art. 1515 c.c.), poiché, anche in tal caso, il danno deve essere calcolato sulla base di elementi obbiettivi, ossia desumendo il valore delle cose perdute o avariate dal raffronto che, secondo le particolari circostanze del caso concreto, sia possibile effettuare con i prezzi effettivamente pagati nel luogo della prestazione per cose della stessa natura.

Cass. civ. n. 4696/1976

Ai sensi dell'art. 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate. 

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Consulenze legali
relative all'articolo 1696 Codice Civile

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S. M. S. chiede
martedì 22/02/2022 - Lombardia
“Buongiorno
Vorrei chiedere indicazioni su come gestire il rimborso per lo smarrimento di un bancale del peso di Kg.320 contenente ricambistica metallica di precisione per macchinari edili.
Il bancale è stato ritirato dal trasportatore il giorno 10/01/2022 con l’emissione di regolare nostro DDT di trasporto indicante il contenuto della merce.
Il giorno 27/01/2022 il trasportatore ci avvisa che il collo risulta “non uscito” dall’HUB di XXX, e non sanno dove realmente possa esser finito.
Provvediamo immediatamente a fornire tutte le foto degli articoli per un facile riconoscimento, ma purtroppo ad oggi la merce non è stata ritrovata.
Trattandosi di un trasporto al quale noi non avevamo richiesto ASSICURAZIONE ALL RISK, e trattandosi di merce con un valore di vendita dimostrabile per € 24.000+iva, vorremmo sapere se sarà possibile ricevere un rimborso equo il più possibile o se vale quanto previsto dall’ART.1696 di 1€/kg. cioè € 320,00?
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 01/03/2022
Il risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate è disciplinato, purtroppo, dall’art. 1696 c.c., il cui testo è stato, peraltro, recentemente modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
La norma in esame stabilisce, al primo comma, che “il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna”.
Tuttavia, il secondo comma dell’articolo introduce un limite di natura forfettaria al risarcimento, che, nei trasporti nazionali terrestri, non può superare 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta (o avariata).
Esistono però dei margini entro cui è possibile, per il mittente, richiedere un risarcimento superiore al limite fissato dalla legge.
L’ultimo comma dell’art. 1696 c.c. stabilisce, infatti, che il vettore non possa avvalersi della limitazione di responsabilità prevista a suo favore laddove venga dimostrato “che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”.
L’onere di provare che il dolo o la colpa grave del vettore (e/o dei soggetti di cui egli si sia avvalso) hanno causato la perdita o l'avaria della merce incombe sul mittente, il quale invochi un risarcimento in misura più elevata e pari all'intero valore della merce (così Cass. Civ., Sez. III, sentenza 12/09/2013, n. 20896).


R.B. chiede
giovedì 08/07/2021 - Veneto
“Buongiorno,

con la presente vorrei chiedere delle indicazioni sulla possibilità di richiedere/ricevere un indennizzo a seguito dello smarrimento spedizione da parte del corriere XXX.

La spedizione è stata prenotata a nome dell'azienda in cui lavoro e che ha un contratto con XXX.

Contenuto spedizione: IPhone XR all'interno della scatola originale, dentro c'era un foglio con i miei dati ed il codice di sblocco del telefono.

Sul bollettino della spedizione è stato chiaramente indicato il Contenuto: Telefono.

Spedizione non assicurata.

Il telefono è stato acquistato a Febbraio 2019 a € 898,00.

La spedizione era indirizzata allo Studio YYY di Brescia per una riparazione.

Stato del telefono: Inizializzato (come nuovo), impostato solo il codice di blocco.

XXX mi offre 1€ al kg come rimborso per lo smarrimento della spedizione, ho ricevuto /la loro comunicazione in data 07/07/2021 e avrei 30 gg per rispondere.

Al momento non ho ancora risposto perché ritengo ingiusto l'indennizzo offerto rispetto al valore del telefono stesso ed al fatto che, dopo la riparazione, avrei potuto usarlo per altri 2 anni (minimo) visto che era in ottimo stato (neanche 1 graffio per intenderci).

Vorrei chiedere una Vostra opinione sul caso e se, preso atto dei criteri previsti dall'art. 1696, ci sarebbe la possibilità ottenere il risarcimento "giusto".

Documenti che potrei fornire: fattura d'acquisto telefono, bollettino di spedizione, lettera ricevuta da XXX.

Cordiali saluti


Consulenza legale i 12/07/2021
In base all’art. 1696 c.c “il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta”, fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Nella presente vicenda, nel bollettino di spedizione è stato specificato dal mittente che il bene era un telefono ma non è stato indicato il suo valore (né che tipo di telefono fosse). Come evidenziato da una risalente sentenza di un giudice di merito: “a nulla rileva il fatto che la merce trasportata abbia un sensibile valore intrinseco, ove il mittente ometta di denunciare l'esatto valore dell'oggetto consegnato.” ( Corte d’Appello Bologna 1998).

Quindi, quando scritto dal corriere nella lettera è in linea di principio corretto.

Tuttavia, tale limitazione di responsabilità viene meno laddove “sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”.
In merito a tale aspetto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 20896/2013 ha evidenziato che “la prova che la perdita della merce sia dipesa da dolo o colpa grave del vettore è necessaria solo per superare i limiti del risarcimento previsti della L. 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, n. 2, ed accedere al risarcimento pari al valore della merce, di cui al n. 3 dello stesso articolo.6. Di conseguenza deve essere applicato l'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova, come affermato dai giudici di merito, prova che incombe su chi invoca, nell'ambito di una responsabilità già accertata, che la perdita o avaria della merce sia dipesa da dolo o colpa grave per ottenere un risarcimento in misura più elevata.”

Tutto ciò premesso ed in risposta al quesito possiamo dunque affermare che, trattandosi di merce non assicurata, per ottenere un risarcimento del danno corrispondente all’effettivo valore del telefono occorrerebbe fornire prova del dolo o della colpa grave del corriere nell’attività di trasporto del bene spedito (oltre, chiaramente, il valore di quest’ultimo).
Non abbiamo elementi in nostro possesso per poter dire se in effetti sussistano tali profili di responsabilità.

Ad ogni modo, vista la proposta irrisoria formulata dal corriere (per quanto, come sopra specificato, in linea di principio corretta) suggeriamo in ogni caso di non accettare l’indennizzo e di rispondere chiedendo formalmente il risarcimento pari al valore del telefono smarrito, con riserva di eventuale tutela in sede giudiziale (che si potrà azionare laddove vi siano in effetti i presupposti sopra indicati).