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Articolo 1200 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Liberazione dalle garanzie

Dispositivo dell'art. 1200 Codice Civile

Il creditore che ha ricevuto il pagamento [1188] deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali(1) date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità [1208].

Note

(1) Ad esempio, il creditore deve restituire al debitore il bene ricevuto in pegno (v. 2786, 2794 c.c.).

Ratio Legis

La norma mira a garantire tutela al debitore che può richiamarsi ad essa se il creditore non coopera per liberare le garanzie ottenute.

Brocardi

Tollitur omnis obligatio solutione eius, quod debetur

Spiegazione dell'art. 1200 Codice Civile

Fondamento etico e giuridico della norma

Il principio che si enuncia in questo articolo - nuovo rispetto al codice del 1865 - costituisce, da un lato, l'affermazione di un dovere, etico e giuridico ad un tempo, per il creditore che non deve limitare ancora l'attività del debitore e, dall'altro, l'applicazione del carattere accessorio che hanno i mezzi di garanzia di un obbligo. Estinto questo, non possono continuare ad esistere quelli: ciò in linea teorica, ma nella realtà l'estinzione non si verifica con la stessa automaticità perchè, per l'estinzione di alcune garanzie, è richiesto anche il consenso del creditore (v. ad es. per l'ipoteca all' art. 2288 del c.c.): di qui la necessità che il creditore dia il suo nulla osta alla cancellazione delle garanzie reali prestate per il credito e di ogni altro vincolo che, comunque, limiti la disponibilità della cosa da parte del debitore.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Massime relative all'art. 1200 Codice Civile

Cass. civ. n. 27950/2020

In tema di ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell'art. 1200 c.c., a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge, alla cancellazione dell'iscrizione (dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene) e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore, onde questi possa allegarlo all'istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore, ma non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell'immobile assoggettato al vincolo reale.

Cass. civ. n. 27545/2017

In conformità ai principi di buona fede e correttezza, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avendo riguardo allo stato della procedura pendente nonché ad eventuali motivi di urgenza allo stesso noti: ne deriva che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato.

Cass. civ. n. 10893/1999

A seguito del pagamento del debito a garanzia del quale sia stata in precedenza iscritta ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell'art. 1200 c.c., a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 comma secondo, 2821 e 2835 c.c.), alla cancellazione dell'iscrizione (dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene), e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore (onde questi possa allegarlo all'istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore), ma non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione (gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell'immobile assoggettato al vincolo reale).

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