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Articolo 444 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Adempimento della prestazione alimentare

Dispositivo dell'art. 444 Codice Civile

L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto(1).

Note

(1) Le ragioni sottese alla norma (la quale libera il debitore, adempiente secondo le modalità prescritte) sono quelle di libertà dell'alimentante diligente.

Ratio Legis

Con tale norma si cristallizzano l'irripetibilità e l'unicità della singola prestazione all'alimentando.

Spiegazione dell'art. 444 Codice Civile

L'obbligato agli alimenti deve intendersi tenuto "de effectu" e non semplicemente "de actu", per cui l'obbligazione dovrebbe dirsi adempiuta soltanto se sia stato effettivamente soddisfatto il bisogno. A tale regola pare opporsi la disposizione dell'attuale art. 444, secondo cui il debitore non può essere costretto a rinnovare la prestazione, anche se l'alimentando per un qualsiasi motivo non se ne sia giovato. Tale norma, secondo la Relazione della Commissione reale, è diretta "a combattere il mal costume, l'impreviggenza, la leggerezza dell'alimentando".
La Commissione parlamentare, peraltro, "rilevando che l'obbligo alimentare riveste carattere di interesse pubblico e non può essere considerato alla stregua di qualsiasi altra obbligazione, ritenne che l'assegno potrebbe essere di nuovo concesso in casi di forza maggiore, quando la prestazione non conseguì cioè il suo effetto per causa in cui non entri la colpa del debitore".
II Guardasigilli, invece, in definitiva, si preoccupò di non rendere "troppo gravosa la condizione dell'alimentante, il quale non sarebbe stato mai sicuro di aver pagato con pieno effetto liberatorio".

In definitiva, l'art. 444 conserva un significato ben preciso connesso con la massima nemo alitur in praeteritum. Per il passato quel che è stato è stato. Ciò che conta è che l'obbligazione rimanga pur sempre desta col perdurare del bisogno, che, attualmente e per il futuro, finché sussiste richiede soddisfazione.
Ed è anche vero che, al fine di tale soddisfazione, non basta che il debitore presti una qualsiasi somma o una qualsiasi inqualificata attività, ma occorre che si adoperi affinché si raggiungano volta per volta gli scopi che presiedono all'istituto alimentare.
Solo in quanto si abbia riguardo alle enunciate caratteristiche essenziali del rapporto alimentare, si spiega e si giustifica il largo intervento ricognitivo e talora deliberativo dell'autorità giudiziaria.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

219 E' sembrata pericolosa la soppressione dell'art. 439 del progetto definitivo (art. 444 del c.c.), perché si sarebbe esposto l'alimentante all'obbligo di rinnovare il pagamento dell'assegno, quando questo per causa di forza maggiore non avesse conseguito il suo effetto. Tale regola avrebbe reso troppo gravosa la condizione dell'alimentante, il quale non sarebbe stato mai sicuro di aver pagato con pieno effetto liberatorio, non ostante che si fosse attenuto nella prestazione alle modalità stabilite.

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