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Articolo 427 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato

Dispositivo dell'art. 427 Codice Civile

Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore(1).

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione [421] possono essere annullati su istanza del tutore(2), dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio [419], qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione(3).

Possono essere annullati su istanza(4) dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente(5).

Note

(1) Il primo comma è stato inserito dall'art. 9 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.
(2) Il potere di attivare il procedimento di annullamento degli atti spetta al tutore in quanto rappresentante legale, salva la presenza del protutore (di cui al precedente art. 360 del c.c. co. III).
(3) L'atto che viene posto in essere da un soggetto cui sia già stato nominato un tutore provvisorio nel corso di un procedimento di interdizione risulta annullabile, perché compiuto da un soggetto legalmente incapace, "tutte le volte in cui il procedimento nel corso del quale è intervenuta la nomina del tutore provvisorio si concluda con la dichiarazione di interdizione, risultando irrilevanti le vicende che vengano a verificarsi nel corso del procedimento" (così Cass. sez. II, n. 14781/2009 ove era accaduta la revoca della nomina del tutore provvisorio successivamente al compimento dell'atto e la contestuale nomina di un curatore provvisorio).
Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione suddetta decorrerà, ai sensi del co. II dell'art. 1442 del c.c., "dalla data di cessazione dell`incapacità legale e non da quella di compimento dell'atto annullabile".
(4) In merito alla capacità processuale dell'inabilitato (già dichiarato tale), si rileva come possa stare in giudizio -come attore o convenuto- solamente con l'assistenza del curatore, che è supporto alla volontà dell'assistito ma non lo sostituisce processualmente (vedasi Cass. sez. I, n. 5775/2009). Così, tanto per lo stare in giudizio quanto per ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione (ossia per gli atti non indicati dall'autorità giudiziaria e quindi esclusi dai poteri dell'inabilitato) occorrerà l'assenso del curatore per integrare la domanda dell'inabilitato.
(5) Oltre all'art. 428 del c.c., si richiama l'art. 1443 del c.c. che limita le restituzioni dell'incapace (dovute in seguito a sentenza di annullamento) esclusivamente a ciò che venne rivolto a suo vantaggio.

Spiegazione dell'art. 427 Codice Civile

Indipendentemente da ogni indagine sul pregiudizio risentito dall'infermo di mente e sulla buona fede di chi con lui ha contrattato, gli atti compiuti da chi è stato giudizialmente interdetto, dopo la sentenza d'interdizione o dopo la preliminare giustificata nomina del tutore provvisorio possono essere impugnati, per annullabilità relativa, dal tutore o dai successori dell'interdetto.
Altrettanto può aver luogo, per impulso dell'inabilitato o dei suoi successori, in condizioni analoghe contro gli atti di lui eccedenti la semplice amministrazione, posti in essere, senza le garanzie delle richieste forme, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la previa adeguata nomina del curatore provvisorio.

Come appare ancor meglio dal confronto con la condizione giuridica della persona non sana di mente ma non interdetta, ciò che è soltanto decisivo per la impugnabilità negli atti di chi (essendo già giudizialmente incapace o prossimo alla conferma d'incapacità) li ha compiuti da solo od oltre i limiti consentiti o senza le formalità prescritte, è la sottomissione giudiziale all'assistenza protettiva, anche se provvisoria ma poi convertita in definitiva per effetto della sentenza d'interdizione o d'inabilitazione.
Lo stato giuridico d'incapacità legale dell'infermo di mente vien dichiarato con la relativa sentenza. Quindi, a titolo d'incapacità legale, gli atti di lui non possono essere impugnati che in base alla sentenza stessa o al provvedimento preliminare dell'assistenza provvisoria dalla medesima corroborato.
Qui appunto, nell'attuata sistemazione legislativa, sta la coordinazione tra la condizione d'incapacità legale pronunziata giudizialmente e la condizione di semplice incapacità naturale o di fatto della persona non sana di mente, per gli atti compiuti prima dell'assistenza provvisoria o definitiva.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

211 L'ultimo comma dell'art. 427 del c.c., che la Commissione delle Assemblee legislative avrebbe voluto sopprimere, prevede l'ipotesi generica degli atti compiuti da persona non sana di mente, prescindendo dall'eventualità che contro di essa sia stato promosso giudizio di interdizione. Poiché si tratta di atti compiuti prima della sentenza di interdizione e prima della nomina del curatore provvisorio, è necessario richiamare la disciplina giuridica dettata nell'articolo successivo per gli atti compiuti da persona non sana di mente, per escludere il dubbio che essi possano essere sottoposti a una disciplina diversa. A particolare discussione ha dato luogo, in seno alla Commissione delle Assemblee legislative, l'art. 423 del progetto, che regola la cosiddetta incapacità naturale. E' stato riconosciuto che tale norma costituisce un notevole miglioramento nella disciplina degli atti compiuti da persona non sana di mente, quantunque non interdetta, di fronte agli imprecisi articoli 336 e 337 del vecchio codice, che tanta difficoltà hanno presentato nella loro interpretazione. La Commissione ha però segnalato la opportunità di prevedere distintamente i negozi giuridici bilaterali e quelli unilaterali, compiuti dalla persona non sana di mente, esigendo per l'annullabilità dei primi la malafede dell'altro contraente e per quella dei secondi il grave pregiudizio per l'autore. Per verità, l'art. 423 del progetto definitivo comprendeva implicitamente due distinte norme, e cioè l'una che affermava l'annullabilità degli atti compiuti in genere dalla persona non sana di mente e l'altra che richiedeva per l'annullamento dei contratti la mala fede dell'altro contraente. E' stata accolta peraltro la proposta, prevedendosi separatamente per maggior chiarezza di dettato, nell'art. 428 del c.c., le due ipotesi, e richiedendo, per l'annullamento degli atti unilaterali, il grave pregiudizio per l'autore, per non scuotere, senza un serio motivo, posizioni giuridiche già consolidate. Si è ritenuto necessario tuttavia far salva ogni diversa disposizione di legge, per evitare che i principi posti in questo articolo si debbano ritenere applicabili ai testamenti e alle donazioni. E' ovvio che por tali materie devono avere vigore le norme degli articoli 591 e 775, secondo le quali chi non è sano di mente è senz'altro incapace di testare e di donare. Lo stesso dicasi per il matrimonio al quale provvede l'art. 120 del c.c.. Per quanto riguarda il grado d'intensità del vizio di mente, esso deve essere di tale gravità da togliere la capacità d'intendere e di volere, qualunque ne sia la causa, anche cioè se di carattere transitorio,

Massime relative all'art. 427 Codice Civile

Cass. civ. n. 6079/2020

L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2017).

Cass. civ. n. 19958/2013

La domanda proposta ai sensi dell'art. 427, secondo comma, secondo inciso, cod. civ. e la domanda proposta ai sensi dell'art. 428, secondo comma, cod. civ. presentano l'identico "petitum" di annullamento del contratto, ma diversi sono i fatti costitutivi dell'una e dell'altra, cioè le rispettive "causae petendi", e gli accertamenti in fatto che ne conseguono. Pertanto, se con l'atto introduttivo del giudizio, a fondamento della domanda di annullamento del contratto, sia stata dedotta l'incapacità naturale del contraente, non interdetto, costituisce "causa petendi" del tutto nuova, che comporta novità della domanda, l'incapacità legale provvisoria, per essere già stato nominato un tutore provvisorio alla data di stipulazione del contratto, incapacità legale divenuta definitiva a seguito della sentenza di interdizione. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Trieste, 14/07/2006).

Cass. civ. n. 5775/2009

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'inabilitato privo dell'assistenza del curatore, non essendo applicabile in sede processuale la disciplina posta dall'art. 427 cod. civ., la quale si riferisce alla validità degli atti di diritto sostanziale posti in essere dall'incapace, e senza che sia configurabile nel giudizio di legittimità (così come in qualsiasi altro giudizio impugnatorio) l'esercizio del potere di regolarizzazione degli atti processuali previsto dall'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 24082/2008

Poiché l'inabilitazione produce come effetto legale soltanto l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle modalità prescritte, essa non incide sulla validità del compimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profilo volitivo, quale la ricezione di un atto giudiziario, che resta preclusa, a norma dell'art. 139, comma 2, cod.proc.civ., soltanto al minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace.

Cass. civ. n. 8918/1993

Il principio secondo cui alla interdizione legale, prevista dall'art. 19, n. 3, c.p., si applicano le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale (artt. 424 ss. c.c.), sicché gli atti possono essere annullati su istanza del tutore dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa, attiene unicamente alla disponibilità ed alla amministrazione del «bene», nonché alla rappresentanza negli atti ad esso relativi. Ne consegue che ogni altro negozio giuridico è annullabile, in considerazione della natura di pena accessoria dell'interdizione legale, e che l'annullabilità (assoluta) è rilevabile da chiunque.

Cass. civ. n. 1247/1973

In sede contenziosa può ottenersi l'annullamento di un contratto, adducendo a motivo l'esistenza di un vizio del provvedimento di volontaria giurisdizione che lo ha autorizzato. La controversia in ordine alla natura di detto vizio ed ai poteri del giudice del contenzioso non dà luogo ad una questione di giurisdizione.

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Anonimo chiede
sabato 20/10/2018 - Lazio
“Convivente di fatto da 14 anni, con il desiderio di invecchiare insieme, nonostante le nostre malattie, il mio compagno in questi anni si è ammalato di demenza mista e purtroppo sì è aggravato in questo ultimo anno. Nel 2015/16 abbiamo deciso di vendere le nostre rispettive proprietà di egual valore per acquistare una casa comune al 50% e con l'intestazione della nuda proprietà a me! Tale operazione è avvenuta all'insaputa dei parenti del mio compagno (scapolo).Va precisato che vivevamo nella mia abitazione dove provvedevo a tutte le spese di gestione, mentre la sua era disposizione di tanto dei suoi parenti. I quali venuti a conoscenza dell' operazione hanno cominciato ad usare i toni forti nei miei confronti. Nonostante non si fossero mai preoccupati della malattia del loro congiunto. Un anno fa i parenti (fratelli e nipoti) hanno chiesto l'interdizione per il mio compagno che ha subito un CTU, tale provvedimento lo ha fatto notevolmente aggravare. Siamo stati seguiti da un legale e ora siamo in attesa della sentenza di interdizione. Il Tribunale nel frattempo ha messo un tutore provvisorio, mentre il mio legale ha fatto la richiesta dell'amministratore di sostegno. Secondo il vostro parere che accadrà? I parenti fanno capire che vogliono tutta la nostra casa e intromettersi nella nostra vita per una finta assistenza a me non rivolgono la parola se non per insulti pesanti.”
Consulenza legale i 30/10/2018
Innanzitutto, occorre chiarire che non è possibile formulare una previsione in merito all'esito del giudizio di interdizione. Non si conosce, infatti, in maniera precisa il contenuto della relazione del C.T.U.: la quale, peraltro, non sarebbe vincolante per il giudice, che nel nostro sistema giuridico è l'unico “responsabile” della decisione, pur dovendo motivare l'eventuale scelta di discostarsi dal parere di un “tecnico”. Ma, soprattutto, l'esito del giudizio dipende, appunto, da una valutazione delle risultanze processuali fatta dal giudice, e che quindi non è dato conoscere in anticipo.
Inoltre non si hanno informazioni circa gli sviluppi e l'eventuale esito della richiesta di amministrazione di sostegno che sarebbe stata proposta. Va detto che, sulla scorta delle informazioni comunque fornite, la stessa apparirebbe fondata, dal momento che proprio l'attuale interdicendo avrebbe in passato sottoscritto un documento in cui in sostanza “designava” la convivente come possibile amministratrice del proprio patrimonio. Si tratterebbe di una importante manifestazione di volontà del soggetto della cui incapacità ora si discute: ricordiamo che le norme attribuiscono precedenza, nella scelta dell'amministratore di sostegno, alla persona designata dal beneficiario, come previsto dall'art. 408 del c.c., comma 1: “la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”.
Gli stessi criteri sono applicabili, peraltro, alla scelta del tutore, per espresso disposto dell'art. 424, ultimo comma, del c.c.
Pur non potendo, dunque, esprimere valutazioni nemmeno in ordine alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno, è possibile comunque formulare alcune osservazioni.
La prima è che il nostro ordinamento manifesta una netta preferenza per lo strumento dell'amministrazione di sostegno, essendo quest’ultimo uno strumento flessibile, dal momento che le categorie di atti che possono o non possono essere compiuti autonomamente dal beneficiario vengono in concreto stabilite dal giudice tutelare che valuta tutte le caratteristiche del caso concreto.
In quest’ottica, l'interdizione diventa strumento residuale, riservata a quei casi in cui si rivela essere l'unico strumento in grado di assicurare la tutela del beneficiario, inteso come persona nella sua globalità e non semplicemente come titolare di un patrimonio.
Del resto l'art. 414 del c.c. stabilisce che si fa luogo all'interdizione “quando ciò è necessario per assicurare la [...] adeguata protezione” dei soggetti indicati dalla norma.
Peraltro la maggiore gravità dell'incapacità non determina automaticamente l'esclusione del ricorso all’amministrazione di sostegno, essendo sempre necessario verificare caso per caso quale sia lo strumento più idoneo.
La seconda osservazione si riferisce alla possibilità di “passare” al procedimento per la nomina di amministratore di sostegno anche nel caso in cui sia stata già proposta domanda per l'interdizione o l'inabilitazione. Infatti, ai sensi dell'art. 418, ultimo comma, del c.c., “se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare” (il tribunale, competente per l'interdizione, può comunque adottare i provvedimenti urgenti).
La terza considerazione riguarda la preoccupazione, che sembra trapelare dal testo del quesito, riferita ad eventuali conseguenze dell'interdizione sugli atti già compiuti dal soggetto qualora questi dovesse essere effettivamente ritenuto incapace.
In proposito appare “rassicurante” la norma di cui all'art. 421 del c.c., secondo cui sia l’interdizione che l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza.
Per gli atti compiuti anteriormente, dunque (cioè prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio) i congiunti dell'interdetto dovrebbero eventualmente proporre l'azione di cui all'art. 428 del c.c.
Quest'ultimo disciplina la c.d. “incapacità naturale” e prevede che gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti possano essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
Per l’annullamento dei contratti occorre altresì la malafede dell'altro contraente.
L'azione ex art. 428 c.c. si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.
Da ultimo occorre precisare che anche l'interdizione potrebbe non comportare una radicale incapacità del soggetto.
Infatti, ai sensi dell’art. 427 del c.c., nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore (o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore).
Quanto agli effetti dell'interdizione, sempre l'art. 427 c.c. stabilisce che gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione, senza l'intervento e/o l'assistenza del tutore, possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.