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Articolo 419 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

Dispositivo dell'art. 419 Codice Civile

Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi [77] dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni(1).

Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando [422, 424, 427; 681, 716, 717, 719 c.p.c.](2).

Note

(1) Non sussisterà la nullità della sentenza qualora si verifichi la mancata partecipazione del p.m. all'esame personale dell'interdicendo: sarà discrezionale la modulazione della partecipazione necessaria al processo da parte del p.m. stesso.
(2) Il provvedimento di nomina del tutore o del curatore provvisorio, avente natura cautelare ed efficacia limitata nel tempo, ha natura cautelare di anticipazione della pronuncia definitiva di interdizione o di inabilitazione (si veda, ex multis, Cass. sez. II n. 9634/1994) mediante la costituzione medio tempore di un organo di tutela al quale affidare la cura della persona della cui capacità si discute, oltre all'amministrazione dei suoi beni.

Spiegazione dell'art. 419 Codice Civile

Base essenziale del provvedimento protettivo, che implica anche una più o meno grave limitazione dell'autonomia individuale e quindi del diritto stesso della personalità costituente la sfera stessa della capacità, è ovviamente la preliminare e indefettibile audizione dell'infermo di mente. Audizione che nelle antiche norme era qualificata "interrogatorio" e che invece nella presente disposizione viene denominata meno estrinsecamente e quasi ispezionalmente "esame". Questo vocabolo, "oltre ad essere tecnicamente più preciso, scolpisce con maggiore precisione il contenuto dell'atto, che ha lo scopo di mettere il giudice in diretto contatto con la persona da interdire, per dargli la possibilità di formarsi un concetto personale del suo stato di mente, osservandone l'aspetto e il comportamento e saggiandone, con opportune interrogazioni, le facoltà intellettive.
Un esame, magari limitato a rivelazioni obbiettive, è sempre possibile e non pregiudizievole; ed anche la constatazione che il giudice faccia della impossibilità di rivolgere domande all'interdicendo può fornire utili elementi per il giudizio del tribunale".
L'ampiezza investigativa di ogni opportuno mezzo istruttorio è qui consentita al magistrato, sia direttamente, sia mediante la eventuale assistenza di un perito psichiatra. Anzi tale assistenza, che i progressi odierni della psichiatria rendono preziosa quasi in via sperimentale di cooperazione clinica col giudice, riesce, in questa figura processuale di assistenza tecnica e quindi di ausiliare del giudizio accanto al giudice, molto più efficace del semplice resoconto delle osservazioni mediche racchiuso in un verbale medico o in un referto peritale; onde quasi si accosta ad una specie di "scabinato" tra il giudice e il medico, sebbene la pronuncia del provvedimento sia opera esclusiva del giudice. Questa innovazione è tanto più notevole in quanto, anteriormente, capitava spesso di non potere risolvere il contrasto tra le risultanze dell'interrogatorio e le conclusioni del consiglio di famiglia senza dovere far capo ad una perizia psichiatrica, spesso richiesta ma non sempre disposta.
L'assistenza integrativa di capacità può essere a titolo provvisorio o definitivo. Ed è nel primo caso facoltativa, rimessa al criterio discrezionale del tribunale. La terminologia diversa non è qui casuale. Si son volute usare le espressioni "tutore provvisorio" e "curatore provvisorio", anziché "amministratore provvisionale" (art. #327# ult. al. vecchio cod. civ.) o "amministratore provvisorio", per "attribuire alla persona incaricata, nella pendenza del giudizio, della cura della persona e dei beni dell' interdicendo, una qualifica più rispondente alle funzioni attribuitele, e per eliminate precedenti incertezze".
Ciò concorda con la norma dell'art. 424, secondo la quale l'assistenza integrativa provvisoria è regolata dagli stessi criteri dell'assistenza definitiva costituita in base alla pronuncia del provvedimento d'interdizione o di inabilitazione. Tali poteri di assistenza non richiedevano apposita specificazione. Il parallelismo di questa assistenza con quella dei minori risulta dall'applicabilità delle stesse norme disposta dall'art. 424 c.c.. La detta assistenza provvisoria comprende il potere di rappresentanza, com'è detto anche in qualche antica legge.

Specialmente notevole, per il collegamento con queste disposizioni, è la norma dell'art. 427, in base alla quale si fa una speciale condizione agli atti compiuti personalmente dall'interdicendo dopo la nomina del tutore provvisorio e per gli atti eccedenti la semplice amministrazione, compiuti dall'inabilitando senza l'assistenza del curatore provvisorio, in quanto si dispone che tali atti non possono essere impugnati a causa d'incapacità, se non quando il relativo giudizio si sia chiuso con rispettiva pronuncia d' interdizione o d'inabilitazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 419 Codice Civile

Cass. civ. n. 34216/2022

In tema di procedimento per la pronuncia di interdizione o inabilitazione, il decreto con il quale il giudice istruttore, a norma del combinato disposto degli artt. 419, ultimo comma, c.c. e 717 c.p.c., nomina al convenuto un tutore o curatore provvisorio, non può considerarsi sostanzialmente sentenza, trattandosi di provvedimento interinale di carattere provvisorio, revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso e destinato a perdere efficacia con la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio. Ne consegue che avverso detto provvedimento non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 11175/2003

L'intervento del pubblico ministero all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando costituisce — in considerazione delle conseguenze che il procedimento è diretto ad avere, a tutela degli interessi dell'interdicendo o dell'inabilitando, con possibile incidenza sullo status della persona e sui suoi diritti fondamentali — un atto dovuto per l'ufficio del pubblico ministero, e nessun margine di discrezionalità gli è attribuito al riguardo, stante la previsione di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c.; con la conseguenza che, ove la sua partecipazione non abbia luogo, si verifica una nullità insanabile a norma dell'art. 158 c.p.c., il quale, comminando tale nullità in relazione ai vizi relativi all'intervento del pubblico ministero, rende nullo l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Peraltro, detto vizio non colpisce né gli atti processuali antecedenti, né gli atti istruttori successivi indipendenti da tale atto; cosicché, quantunque la sentenza di interdizione o di inabilitazione vada annullata per essere stata emessa senza il valido compimento dell'esame, il giudice del gravame deve procedere alla rinnovazione di tale atto, ai sensi dell'art. 354, ultimo comma c.p.c., e decidere la causa nel merito.

Cass. civ. n. 15346/2000

Nel giudizio di interdizione parenti ed affini dell'interdicendo non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito «consultivo» e cioè di fonti di utili informazioni al giudice. Ditalché, escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che, non intervenuti né chiamati in primo grado e facoltizzati ad impugnare la prima sentenza sol deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione, certamente non sono ammessi a dedurre in sede di legittimità - e per la prima volta - pretesi vizi correlati alla ridetta esclusione.

Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del pubblico ministero all'esame personale dell'interdicendo non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario. La reiterata previsione di intervento personale, di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c., non può essere letta come introduttiva di una imposizione di presenza condizionante la stessa validità del rapporto processuale ma solo come previsione di una presenza - tanto nell'aula di udienza quanto in ambiente esterno - qualificata dall'interesse pubblico ed autorizzata alla partecipazione attiva all'indagine personale quand'anche la partecipazione al processo non si sia (ancora) tradotta in una comparsa di costituzione.

Cass. civ. n. 9634/1994

La nomina, ai sensi del comma 3 dell'art. 419 c.c., del curatore provvisorio all'inabilitando anticipa cautelarmente gli effetti della pronuncia definitiva e priva, quindi, l'inabilitando della capacità di stare in giudizio senza l'assistenza del curatore, tranne che per gli atti del procedimento di inabilitazione, nel quale, in virtù della specifica disposizione dell'art. 716 c.p.c., l'inabilitando può stare in giudizio e compiere da solo tutti gli atti del procedimento anche quando sia stato nominato il curatore provvisorio.

Cass. civ. n. 6975/1991

L'obbligo del giudice di valutare le risultanze dell'interrogatorio dell'interdicendo (o dell'inabilitando) viene meno quando, per essere seguita a distanza di anni una consulenza tecnica in sede di gravame, è da ritenersi non più attuale l'esito dell'interrogatorio effettuato in primo grado, sicché non viola l'art. 419 c.c. il giudice d'appello che, anche senza apposita motivazione, non tenga conto delle risultanze del detto interrogatorio, basando le sue conclusioni solo sulla consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede di gravame.

Cass. civ. n. 1206/1984

L'esame dell'interdicendo da parte del giudice istruttore che procede all'istruzione preliminare nel giudizio di interdizione ha, nei limiti delle conoscenze medico-legali richieste al giudice, solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini della istruttoria e della valutazione dell'opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo e, quali che ne siano i risultati, rimane superato dalle statuizioni della sentenza che, all'esito delle valutazioni cliniche specialistiche di consulenti tecnici ritenute necessarie e senza omettere la specifica e diretta valutazione di quanto sia risultato dall'esame diretto dell'interdicendo, dichiari l'interdizione.

Cass. civ. n. 1037/1972

Dallo speciale rilievo che il legislatore conferisce all'esame diretto dell'inabilitando da parte del giudice istruttore, discende che la motivazione della sentenza relativa alla declaratoria dell'inabilitazione non può omettere una specifica e diretta valutazione, sia pure concisa, di quanto sia risultato da questo mezzo istruttorio.

Cass. civ. n. 2892/1971

La nomina del curatore provvisorio per l'esercizio del diritto di querela spettante ad un infermo di mente non va confusa con quella del tutore provvisorio che può essere disposta nel corso del giudizio d'interdizione ed alla quale soltanto si ricollega l'effetto di determinare l'incapacità di agire dell'interdicendo per gli atti distinti da quelli relativi al suddetto giudizio. Pertanto nel periodo corrente fra le due nomine il soggetto conserva integra la sua capacità legale.

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