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Articolo 359 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Cattiva condotta del minore

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 359 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 162 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

[Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questi sentito il minore e, potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni puo ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione.

Contro il decreto del presidente del tribunale e ammesso ricorso al presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico ministero.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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