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Articolo 294 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Pluralitā di adottati o di adottanti

Dispositivo dell'art. 294 Codice Civile

È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi(1).

Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie(2).

Note

(1) Il co. I (nella nuova formulazione sostituita con l'art. 2 della L. 5 maggio 1967, n. 431) fa cessare il divieto di adozione quando vi sia stata la precedente adozione di altri figli.
(2) La norma può essere applicata anche all'adozione in casi particolari in base a quanto disposto ex art. 55, l. 4-5-1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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