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Articolo 292 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Divieto di adozione per diversitā di razza

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 292 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 1 del R.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 3, co. III del D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 287

[L'adozione non e permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.

Il Re o le autorita a cio delegate possono accordare dispensa dall'osservanza di questa disposizione.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

158 Nell'art. 292 si vieta l'adozione tra persone che appartengono a razze non ariane e cittadini ariani, pur prevedendosi espressamente la possibilità della dispensa per i casi in cui l'autorità competente ritenga l'adozione progettata compatibile con i principi razziali.

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