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Articolo 270 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Legittimazione attiva e termine

Dispositivo dell'art. 270 Codice Civile

(1)L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità [naturale] è imprescrittibile riguardo al figlio [2934].

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti [legittimi, legittimati o naturali riconosciuti], entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti [legittimi, legittimati o naturali riconosciuti](2).

Si applica l'art. 245(3).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 114 della L. 119 maggio 1975 n. 151.
(2) L'azione del figlio ha carattere personalissimo, ma la sostituzione processuale di lui da parte della persona esercente la potestà genitoriale non cessa automaticamente allorquando lo stesso raggiunga la maggiore età, se conosciuta giudizialmente perchè dichiarata in udienza o notificata.
La nomina del curatore speciale è invece eventuale e frutto di una scelta discrezionale del giudice, che non determina una legittimazione concorrente con quella del genitore.
(3) Comma aggiunto dall'art. 31.1, lett. c), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Ratio Legis

La ratio della norma consiste nel distinguere i termini per l'esercizio dell'azione di riconoscimento, a seconda che essa venga esercitata direttamente dal figlio piuttosto che dai suoi discendenti. Così, l'esistenza di un rapporto di filiazione potrà essere accertata anche dopo il passaggio di molto tempo solo qualora tenda alla realizzazione dell'interesse del figlio (per cui viene sancita l'imprescrittibilità); diversamente, stante la prevalenza degli interessi patrimoniali, qualora l'azione venga esercitata dai suoi discendenti, questi dovranno sottostare al termine di decadenza di due anni dalla morte del figlio.

Brocardi

Tractatus

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

148 E' stato ritenuto eccessivamente breve il termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, previsto dall'art. 278 del progetto definitivo, per esercitare l'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità; ma, pur chiedendosene il prolungamento ad anni tre, si è suggerito di stabilire il termine di un anno per l'ipotesi in cui il genitore fosse morto. E' sembrato preferibile stabilire 11 termine di due anni, senza peraltro adottare un diverso criterio secondo che il genitore sia, o non, in vita, poiché l'esigenza di limitare nel tempo l'esperibilità dell'azione di ricerca resta identica in entrambi i casi. Si è creduto poi superfluo stabilire esplicitamente che l'azione deve essere promossa dai discendenti legittimi del figlio nello stesso termine stabilito per il genitore. Nell'art. 279 del progetto sono stati aggiunti due commi tendenti a risolvere il problema della legittimazione attiva dell'azione per la dichiarazione di maternità naturale, problema vivamente dibattuto per il vecchio codice e che l'articolo 271 risolve per la ipotesi parallela relativa all'azione per la dichiarazione di paternità naturale. Si è ritenuto opportuno ammettere, in armonia al sistema accolto dall'art. 271, a esperire l'azione solo il figlio e in sua mancanza i discendenti legittimi, ma si è creduto opportuno dichiarare tale azione imprescrittibile nei riguardi del figlio, non essendo conveniente condizionare la ricerca della maternità agli stessi rigorosi limiti di tempo cui deve necessariamente essere subordinata la ricerca della paternità.
149 E' rimasto immutato il primo comma dell'art. 281 del progetto definitivo. Al riguardo era stato richiesto un maggior rigore nel giudizio di ammissibilità dell'azione, esigendosi espressamente il concorso di indizi gravi, precisi e concordanti o l'esistenza di un principio di prova per iscritto. Ma di fronte alla formula, che richiede il concorso di indizi tali da fare apparire giustificata l'azione, è sembrata superflua ogni specificazione.

Massime relative all'art. 270 Codice Civile

Cass. civ. n. 7960/2017

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270 c.c. nella parte in cui prevede l’imprescrittibilità dell’azione per il riconoscimento di paternità naturale proposta dal figlio, con l’effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, atteso che la mancata previsione di un termine, soprattutto alla luce della previgente norma che lo prevedeva, non significa che un bilanciamento con la contrapposta tutela del figlio sia mancato, ma solo che esso è stato operato rendendo recessiva l’aspettativa del padre rispetto alle esigenze di vita e di riconoscimento dell’identità personale del figlio.

Cass. civ. n. 10131/2005

Nonostante il carattere «personalissimo» (ex art. 270 c.c.) dell'azione del figlio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la sostituzione processuale di lui da parte della persona esercente la potestà genitoriale (nel caso di specie, la madre) non cessa automaticamente allorquando lo stesso raggiunga la maggiore età, se tale circostanza non sia dichiarata in udienza o, comunque, portata a conoscenza delle altre parti mediante notifica (art. 300, primo comma, c.p.c.). Ove, peraltro, il figlio, che abbia compiuto diciotto anni nel corso del giudizio di appello, provveda ad impugnare personalmente con ricorso per cassazione, essendone legittimato, la relativa sentenza, non può concorrere, al riguardo, anche la legittimazione del genitore già esercente la potestà, il quale conserva una propria legittimazione a ricorrere in cassazione soltanto allorché il petitum consista in pretese di carattere economico accessorie alla dichiarazione giudiziale di genitura naturale.

Cass. civ. n. 2788/1995

ll regime di imprescrittibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternità, stabilito dall'art. 270 c.c., non costituisce emanazione di un principio fondamentale di ordine pubblico internazionale, ai sensi degli artt. 17 e 31 att. c.c., essendo stato introdotto nell'ordinamento in forza di una scelta di politica legislativa volta ad eliminare ogni differenza tra l'accertamento giudiziale della maternità e l'accertamento della paternità. Ne consegue che la legge straniera (nella specie, quella francese), la quale sottoponga l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità all'osservanza di un termine (nella specie, biennale) dal raggiungimento della maggiore età, non è contraria all'ordine pubblico internazionale.

Cass. civ. n. 2576/1993

L'azione per la dichiarazione della paternità o maternità naturale ha carattere personalissimo e la legittimazione al suo esercizio compete esclusivamente al figlio e, dopo la sua morte, ai suoi discendenti. Se il soggetto legittimato è legalmente incapace, essa può essere promossa, nel suo interesse, unicamente dal genitore che esercita la potestà o dal tutore, in forza delle tassative ipotesi di sostituzione processuale previste dall'art. 273 c.c. Ne consegue che l'eventuale nomina di curatore speciale (art. 274, ultimo comma, c.c.) comporta la necessità della presenza di questi in giudizio — per tutelare l'incapace da possibili conflitti d'interesse con chi ha proposto l'azione — ma non determina una legittimazione attiva concorrente con quella del genitore o del tutore, né escludente la stessa.

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