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Articolo 258 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Effetti del riconoscimento

Dispositivo dell'art. 258 Codice Civile

Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto [317 bis, 443 nn. 2 e 3, 467, 578, 687] e riguardo ai parenti di esso(1).

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto(2).

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 82(3). Le indicazioni stesse devono essere cancellate(4).

Note

(1) Il periodo: "salvo i casi previsti dalla legge." è stato così sostituito dall’art. 1 della L. 10 dicembre 2012, n. 219.
(2) I primi due commi della disposizione sanciscono che non sussistono rapporti tra i genitori del figlio naturale. E' invece dubbio se rilevi la parentela naturale, ossia il rapporto tra il figlio naturale ed i parenti del genitore che ha effettuato il riconoscimento (in una lettura maggiormente orientata con la Costituzione - artt. 3 e 30 - si tende a considerare instaurata la relazione).
(3) L'originaria ammenda è stata commutata, nel 1981 con la nota L. 689, in sanzione amministrativa pecuniaria, quindi depenalizzata; ne è stato altresì aumentato l'importo nella cifra ora prevista in forza degli artt. 113 e 114 della predetta legge.
(4) Qualora si verificasse l'inerzia del pubblico ufficiale che spontaneamente non opera la cancellazione, l'interessato potrà esperire il procedimento di rettificazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 258 Codice Civile

Cass. civ. n. 19011/2007

In tema di accertamento della qualità di erede legittimo, la pronuncia — n. 532 del 2000 della Corte costituzionale — di non fondatezza della questione, già sollevata nel medesimo processo, di illegittimità costituzionale dell'art. 565 c.c. preclude che la stessa questione possa essere ancora riproposta, nè sussiste la possibilità di estendere, in via di interpretazione e con il richiamo agli artt. 3 e 30 Cost., la categoria degli eredi legittimi oltre le persone verso cui produce effetti l'accertamento della filiazione naturale in base all'art. 258 c.c., sino a ricomprendervi, oltre i genitori naturali, anche tutti i parenti naturali. (Nella fattispecie, la S.C. — in conformità alla sentenza del giudice d'appello — ha affermato il principio dell'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un'organica normativa imperniata su un unitario status filiationis riferibile a tutte le persone che, ex art. 74 c.c., discendano dallo stesso stipite, così negando l'invocata qualità ad una parente collaterale di quinto grado, tale affermatasi ex art. 572 c.c. ai fini successori ed in mancanza di altri eredi legittimi).

Cass. civ. n. 21628/2006

Ai sensi dell'art. 295 c.p.c., è legittimo il provvedimento di sospensione necessaria del giudizio promosso dall'attore per l'accertamento della qualità di unico erede legittimo del de cuius; avendo il giudice di merito ritenuto pregiudiziale la decisione della causa instaurata dal convenuto per il riconoscimento dello status di figlio naturale dell'erede premorto del de cuius è difatti legittima l'interpretazione dell'art. 565 c.c. al riguardo formulata dal giudice di merito che, nel determinare la portata precettiva della norma, abbia ritenuto i parenti naturali equiparati a quelli legittimi. (Nella specie, con il ricorso per cassazione era stata censurata tale interpretazione perché, tra l'altro, in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale n. 532/000, secondo cui dall'art. 30 Cost. non discende in maniera necessitata la parificazione ai parenti legittimi di quelli naturali; la S.C., nel formulare il principio surrichiamato, ha statuito che con la decisione di cui sopra la Corte costituzionale, nel respingere l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 565 c.c., aveva ritenuto legittima la prospettata interpretazione della norma, secondo cui nella previsione dei parenti dovrebbero ritenersi esclusi quelli naturali, ma non aveva in alcun modo valutato l'alternativa interpretazione della stessa norma fondata sull'irrequivoco disposto dell'art. 74 c.c.- in base al quale sono parenti coloro che discendono dallo stesso stipite — non limitato dal dettato dell'art. 258 c.c., che mira ad escludere non il rapporto parentale con la famiglia del genitore ma solo che gli effetti del riconoscimento si estendano da un genitore a un altro, mentre le singole disposizioni, secondo cui i figli naturali sono equiparati a quelli legittimi, appaiono la conferma del suddetto principio, che è del resto rispondente a quelli costituzionali di uguaglianza e di difesa della filiazione naturale).

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