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Articolo 234 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Nascita del figlio dopo i trecento giorni

Dispositivo dell'art. 234 Codice Civile

(1)Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio [149], è stato concepito durante il matrimonio [232](2).

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza(3) quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale [151], o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione [707 ss. c.p.c.] o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio(4)

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 92 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Il novellato art. 234 lascia presumere una illegittimità del figlio medesimo, con la conseguenza che, ai fini dell'onere della prova, nell'azione di disconoscimento della paternità, non spetta al marito provare (oltre la separazione) la mancanza assoluta di rapporti intimi, sibbene alla moglie, che si oppone al disconoscimento, dimostrare che vi è stata riunione temporanea, con possibilità di incontri intimi e quindi della copula fecondatrice (Cass. 2603/1986).
(3) Per «convivenza» deve intendersi, estensivamente, ogni riunione anche soltanto temporanea dei coniugi, non generante una effettiva riconciliazione o addirittura una ricostituzione della comunione di vita tra i coniugi.
(4) Comma così sostituito con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

136 Poche modificazioni, di carattere sopratutto formale, ha subito la materia della filiazione legittima. E' stata respinta la proposta di elevare a trecentotrè giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio, in base alla considerazione che l'allegazione di alcuni rari casi in cui la gestazione eccede il termine di trecento giorni non può giustificare l'estensione della presunzione di legittimità oltre codesto termine: la presunzione non può fondarsi che sulla normalità dei casi e l'estensione del termine tradizionale, mentre comprenderebbe qualche isolato caso di parto tardivo, produrrebbe più spesso l'effetto di conferire la legittimità a chi è stato concepito dopo lo scioglimento del matrimonio. E' stata poi corretta una imperfezione formale riprodotta dal codice del 1865 nell'art. 240 del progetto definitivo (art. 234 del c.c.). Questo infatti nella sua letterale redazione poteva far ritenere che la norma prendesse soltanto in considerazione l'ipotesi del figlio nato alla scadenza del termine massimo per la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, mentre essa logicamente intendeva riferirsi al figlio nato oltre il termine anzidetto. E' stata eliminata l'imperfezione spostando l'avverbio «dopo» che è stato anteposto alla menzione del termine. Con questo emendamento è stata conservata la disposizione, malgrado sia stata avanzata la proposta di sopprimerla siccome superflua. La norma ha giustificazione in ciò, che nell'ipotesi in cui il nato oltre il termine sia stato denunziato all'ufficio di stato civile come figlio legittimo del predefunto marito, esso conserva lo stato di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita fino a quando con sentenza del giudice non ne sia dichiarata l'illegittimità.

Massime relative all'art. 234 Codice Civile

Cass. civ. n. 13000/2019

In ipotesi di nascita attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, l'art. 8 della L. n. 40 del 2004, sullo status del nato con le tecniche in questione, si applica, a prescindere dalla presunzione contenuta all'art. 234 c.c., pure alla fattispecie di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell'embrione, ma che in vita aveva prestato, congiuntamente alla moglie ovvero alla convivente, il consenso, non successivamente revocato, all'accesso a tali tecniche, e quindi autorizzato la moglie, o la convivente, al detto utilizzo a seguito della propria morte. Ciò consente l'assoluta parificazione, ai figli legittimi, di quelli nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, abbracciando finanche le peculiari fattispecie ove la nascita avviene a seguito della morte del padre, quindi utilizzando il seme crioconservato di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 2603/1986

Ai sensi del novellato art. 234 in correlazione al precedente art. 232 c.c. nell'ipotesi di figlio nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero ancora dall'autorizzazione data ai coniugi di vivere separati, si presume l'illegittimità del figlio medesimo, con la conseguenza che, ai fini dell'onere della prova, nell'azione di disconoscimento della paternità, non spetta al marito provare (oltre la separazione) la mancanza assoluta di rapporti intimi, sibbene alla moglie, che si oppone al disconoscimento, dimostrare che vi è stata riunione temporanea, con possibilità di incontri intimi e quindi della copula fecondatrice.

Le norme di diritto transitorio dell'art. 229 della L. 19 maggio 1985, n. 151, secondo cui le disposizioni sul disconoscimento di paternità si applicano anche ai figli nati prima dell'entrata in vigore della legge medesima, comporta che, fermo restando lo status di figlio legittimo acquistato alla stregua del diritto previgente, gli strumenti atti a rimuovere detto status e i requisiti sostanziali per operarne la rimozione non sono quelli del tempo in cui l'azione è stata proposta, sibbene quelli del tempo della decisione. Conseguentemente la fattispecie del figlio nato dopo decorsi trecento giorni dall'autorizzazione presidenziale ai coniugi di vivere separatamente — che non dispensava il presunto padre dall'onere di provare la fisica impossibilità di coabitazione con la moglie all'epoca del concepimento secondo la vecchia legge, mentre, secondo la disciplina vigente, costituisce addirittura un caso di esclusione della presunzione di concepimento durante il matrimonio — per effetto della norma transitoria dell'art. 229 citato, può essere considerata come un'ipotesi di disconoscimento della legittimità del rapporto di filiazione per mancata coabitazione dei coniugi (art. 235, n. 1, c.c.), con un rovesciamento dell'onere della prova alla stregua della disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 234 c.c.

Cass. civ. n. 3541/1985

Qualora l'azione per il disconoscimento della paternità venga proposta nei confronti del bambino nato dopo il decorso di più di trecento giorni dalla data di comparizione dei genitori davanti al giudice, adito per la separazione personale, quando gli stessi siano stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio, spetta alla madre di fornire la prova della paternità, mediante la dimostrazione di coabitazione o comunque di rapporti con il marito nel periodo corrispondente al concepimento, essendone venuta meno la presunzione (artt. 232 e 234, nuovo testo, c.c.). Ne deriva che la totale carenza di tale prova giustifica di per sé l'accoglimento di detta domanda, senza che si renda necessario il ricorso ad indagini di tipo ematologico (non idonee a fornire la certezza «in positivo» del rapporto di filiazione, e rilevanti quindi solo in presenza di altri elementi di convincimento).

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